CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 18 ottobre 2016 (irrevocabile il giorno 9 aprile 2021), pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per il delitto di cui all'art.55, comma 9, d.lgs 231/2007 commesso il 27 giugno 2012 in Ginnigliano e per il delitto di cui all'art.494 cod. pen. commesso il 14 giugno 2012 in Napoli; 2) sentenza del Tribunale di Genova in data 6 ottobre 2016 (irrevocabile il giorno 21 dicembre 2016), pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa per il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs 231/2007 commesso il 19 giugno 2012 in Napoli; 3) sentenza del Tribunale di Napoli n.14690/2016 (irrevocabile il giorno 16 dicembre 2016), pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art.640-ter cod. pen. commesso il 22 febbraio 2012 in Napoli. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato non essendo rinvenibile alcuna originaria programmazione criminosa antecedente al primo fatto reato, quanto piuttosto una serie di reati autonomi sotto il profilo dello scopo e dell'occasione, univocamente deponenti solo per un'abitualità nel reato. Inoltre, il Tribunale ha osservato che neppure la circostanza che i reati fossero stati commessi nella città di Napoli consentiva di accogliere la domanda poiché ciò non dimostra una primigenia e preventiva deliberazione criminosa da parte del Perugino, considerato che la distinta dislocazione sul territorio nazionale dei titolari delle carte Poste-Pay indebitamente utilizzate dal condannato, rappresentava un indice sintomatico della estemporaneità della deliberazione criminosa in assenza di dati a conferma di una medesima individuazione ab origine degli elementi essenziali dei singoli reati da realizzare. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art.671 del codice di rito, nonché il difetto di motivazione. In particolare, il condannato osserva che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione c.d. 'interna' nelle sentenze sopra indicate nelle quali era stato dato rilievo alla vicinanza spazio temporale dei reati. 2 /Ar 2.2. Inoltre, secondo il ricorrente, il Tribunale di Catanzaro non avrebbe effettuato una valutazione complessiva di tutti i criteri indicatori dimostrativi dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso incorrendo in tal modo nei vizi lamentati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, questione in relazione a cui la condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Elounnari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Ciò posto, si rileva in via dirimente che l'ordinanza impugnata, nel rigettare la domanda del condannato, ha constatato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - l'assenza di una percepibile allegazione degli indici sintomatici alla cui stregua avrebbe dovuto svolgersi la verifica necessaria per stabilire se i relativi fattori (che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria), aggiunti l'uno all'altro, consentissero di pervenire all'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno ' criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. In particolare, il Tribunale ha osservato che le vittime dei reati erano differenti, erano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che non risultava che fossero già state individuate da parte del Perugino sin dalla commissione del primo reato. A fronte della infondatezza per mancanza delle condizioni di legge chiaramente affermata nel provvedimento impugnato, nessuna contestazione specifica in merito alla congruità e correttezza logica del rilievo risulta essere stata sollevata dal ricorrente, il quale si è, invece, limitato a dedurre genericamente l'omogeneità dei reati di cui si tratta e l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione per alcuni dei reati senza però dedurre in modo specifico elementi dai quali dedurre la pianificazione - almeno nelle linee essenziali - dei reati commessi sin dal momento della consumazione del primo. 3.In conclusione, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente