CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23053-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 194/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 16/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre avverso la sentenza n. 194/06/2021 della CTR per la Toscana, resa in parziale riforma della decisione della CTI' di Prato, la quale aveva accolto la censura di nullità svolta dalla contribuente per essere state le cartelle notificate da agenzie di posta privata. A fronte dell'assunto dell'Ufficio, secondo cui la notifica era avvenuta a mezzo di soggetti nominati dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 261/1999, la CTR riteneva che la notifica fosse avvenuta a mezzo di agenzia di posta privata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 58/2011, e segnatamente prima del 20.02.2008, quale data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/06/CE del Parlamento e del Consiglio europeo. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso e, in prossimità dell'adunanza ha depositato una prima ed una seconda memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo, l'Agente della Riscossione prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 546/1992 e 112, 277, 115 e 116 c.p.c.. In sostanza afferma che la CTR sarebbe incorsa in un travisamento della realtà processuale, posto che la notifica era stata eseguita non tanto da un'agenzia di posta privata quanto da soggetti nominati dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23053 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- della Riscossione-messi notificatori ai sensi dell'art. 45 del. D.lgs. n. 112/1999, sicché la notifica doveva intendersi legittima. La complessità della vicenda processuale esclude l'evidenza decisoria e impone la remissione degli atti alla V Sezione civile di questa Corte. PQM La Corte rimette gli atti alla V sezione civile,