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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47342/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Perugia con sentenza del 12/6/2023 applicava a [OSCURATO:PERSONA] - su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati ascrittigli.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti di cui al capo 5), ritenendo che più correttamente sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 712 cod. pen., piuttosto che quello di cui all'art. 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato.

Ed invero, iin tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Tale verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sezione 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gannal, Rv. 283023 - 01; Sezione 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sezione 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sezione 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573 - 01).

Nel caso di specie, rileva il Collegio che - tenuto conto della contestazione di cui al capo 5), in cui si fa riferimento alla ricezione di una carta di pagamento provento di furto - la qualificazione giuridica del fatto risulta corretta e per nulla eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 18 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Perugia con sentenza del 12/6/2023 applicava a [OSCURATO:PERSONA] - su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti di cui al capo 5), ritenendo che più correttamente sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 712 cod. pen., piuttosto che quello di cui all'art. 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, iin tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sezione 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gannal, Rv. 283023 - 01; Sezione 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sezione 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sezione 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573 - 01). Nel caso di specie, rileva il Collegio che - tenuto conto della contestazione di cui al capo 5), in cui si fa riferimento alla ricezione di una carta di pagamento provento di furto - la qualificazione giuridica del fatto risulta corretta e per nulla eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottob
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