CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 46980/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2021 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letti i ricorsi proposti congiuntamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 5 maggio 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta nei confronti del ricorrente, rilevato che con unico motivo si deduce la violazione di legge per la violazione della procedura partecipata ex articolo 23 del DL 137 del 2020, letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che chiede dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi, osserva: i ricorsi sono inammissibili in quanto presentano un contenuto ambiguo e, pertanto, generico. La difesa, difatti: - si duole della mancanza di motivazione del diniego della celebrazione dell'udienza con la presenza fisica in aula dei difensori, che era stata richiesta con una memoria trasmessa telematicamente il 16 novembre 2020 (per l'udienza del 18 novembre 2020); ritiene che erroneamente la Corte, alli udienza del 17 marzo 2021, abbia escluso che vi fossero richieste di trattazione in forma orale del procedimento. Entrambe le doglianze sono infondate t Quanto alla prima, la difesa fa riferimento alla procedura disciplinata dall'art. 23pcomma 8, D.L. n. 137 del 2020 che prevede il contraddittorio cartolare salvo la richiesta di taluna delle parti di procedere a trattazione orale, da presentare almeno 25 giorni prima dell'udienza. Al di là dell'errore dovuto al richiamo della norma prevista per il giudizio di cassazione (è il successivo articolo 23-bis che disciplina, in modo analogo ma con termine di 15 giorni, il giudizio di appello), lo stesso ricorso riferisce che la trattazione orale per il 18 novembre fu presentata il 16 novembre, oltre il termine di cinque giorni dal 9 novembre 2020, previsto ex art. 23, comma 6, D.L. n. 149 del 2020. In ogni caso, va considerato che la Corte aveva disposto procedersi a trattazione orale, con videoconferenza ex art. 23, comma 5, D.L. n. 137 del 2020, dando atto che alla udienza del 18 novembre 2020 fu regolarmente trasmesso alla difesa l'invito a partecipare alla udienza da remoto, restato senza risposta. Quanto alla seconda doglianza, è corretto quanto affermato nel provvedimento impugnato con riferimento all'udienza del 17 marzo 2021, poiché per questa non risulta alcuna altra richiesta di trattazione orale, ancorché se ne riferisca genericamente nel ricorso (con la apodittica affermazione «nel procedimento in esame, invero, è stata avanzata richiesta di discutere oralmente innanzi al collegio distrettuale, diversamente da quanto sostenuto in decreto»). La parte, forse, intende affermare che per le successive udienze andasse "recuperata" la richiesta tardiva del 16 novembre, ma la stessa era inammissibile e non aveva trasformato il giudizio "cartolare" in "orale". In definitiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. re estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA] no DEPOSITAT