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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33630/2025

Testo disponibile della fonte

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l ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 novembre 2024, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 1990 commesso il 10 marzo 2017. 2.Con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge (artt. 157 cod. pen.) sul rilievo che la Corte di merito non ha dichiarato la intervenuta prescrizione del reato avendo ritenuto che il corso della prescrizione fosse stato sospeso, per giorni 61, per effetto del rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, per concomitante impegno professionale, dell’udienza del 14 giugno 2019.

Si assume illegittima anche l’applicazione della sospensione del processo, e conseguente sospensione della prescrizione, per giorni 64 in relazione alle disposizioni recate dal d.l. n. 83 del 18 del 2020 poiché alla stregua delle disposizioni recate dall’art. 36 del d.l. 2020, la sospensione poteva essere applicata solo per giorni 39, tenuto conto del rinvio dell’udienza del 22 maggio 2020, ricadente nel secondo periodo di sospensione COVID, al 30 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è manifestamente infondato in relazione ai proposti motivi di impugnazione ma, alla data odierna deve rilevarsi, anche alla luce delle precisazioni che seguono, la intervenuta prescrizione del reato. 2.Non è fondato il primo motivo di ricorso in relazione alla sospensione del corso della prescrizione per giorni 61con riferimento al rinvio dell’udienza del 14 giugno 2019 per legittimo impedimento del difensore dell’imputato,impegnato in altra coeva udienza.

Il difensore ha richiamato un precedente di questa Corte secondo cui in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Rv. 245823).

Si tratta, tuttavia, di principio non condivisibile poichéla ritenuta sussistenza del legittimo impedimento del difensore di fiducia dell’imputato attiene alla fase preliminare di costituzione del rapporto processuale che non può effettuarsi in presenza di una causa di giustificazione della mancata (necessaria) presenza del difensore di fiducia.

Ne consegue che è irrilevante la mancata presenza dei testi la cui escussione sarebbe stata possibile solo qualora il rapporto processuale fosse stato regolarmente costituito.

Né ha fondamento, ad avviso del Collegio, il ri ferimento alla disposizione di cui all’art. 304, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. che regola il fenomeno della sospensione del processo per effetto della sospensione del termine di custodia cautelare.

La sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori disciplinata dall’art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. che prevede anche la il termine di durata del differimento (giorni sessanta), è conseguenza di una stasi del processo che deriva, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen, dall’assenza del difensore, assenza che, quando sia stato prontamente comunicato l'impedimento dell'unico difensore che non abbia designato un sostituto o quando l’imputato chieda che si proceda in assenza del difensore impedito, impone al giudice di rinviare il dibattimento.

La previsione in una particolare disposizione di presupposti specifici, che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione o di rinvio, esclude, infatti, che il giudice debba compiere un'ulteriore valutazione di opportunità, che si aggiunga all'accertamento di quei presuppostiche, come anticipato, ineriscono alla regolare costituzione del rapporto processuale relativo ad un processo “di parti” in cui rileva la essenzialità del contributo al contraddittorio, cui è affidata l'attendibilità della giurisdizione. 3.È ,invece, fondato il secondo motivo di ricorso non potendo computarsi, ai fini della sospensione del termine di prescrizione, la sospensione per giorni 39 con decorrenza dal 22 maggio al 30 giugno 2020perché l’udienza del 22 maggio 2020 era stata fissata fin dal dicembre 2019 e, dunque, indipendentemente dalla sospensione delle attività processuale disposta nella prima fase dell’emergenza pandemica disciplinata dai commi 4 e ss. dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 , poi modificato dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo(Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-03).

In particolare,i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate:il che non si è verificato nel caso in esame in cui la trattazione del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito alcuna sospensione per effetto delle disposizioni recate dal d.l. n. 18 del 2020 essendo stata fissata l’udienza del 22 maggio 2020 prima della entrata in vigore delle disposizioni recate dal d.l. n. 18 cit. 4.Pur applicando giorni 122 di sospensione del corso della prescrizione (pari a mesi quattro e giorni 2) avuto riguardo ai rinvii delle udienze del 23 marzo 2018 e 14 giugno 2019 per legittimo impedimento del difensore per coevi impegni professionali; lasospensione, per astensione del difensore, dal 5 novembre al 29 novembre 2024 (per giorni 24) il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], commesso il 10 marzo 2017 si è prescritto il 2 febbraio 2025.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 novembre 2024, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 1990 commesso il 10 marzo 2017. 2.Con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge (artt. 157 cod. pen.) sul rilievo che la Corte di merito non ha dichiarato la intervenuta prescrizione del reato avendo ritenuto che il corso della prescrizione fosse stato sospeso, per giorni 61, per effetto del rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, per concomitante impegno professionale, dell’udienza del 14 giugno 2019. Si assume illegittima anche l’applicazione della sospensione del processo, e conseguente sospensione della prescrizione, per giorni 64 in relazione alle disposizioni recate dal d.l. n. 83 del 18 del 2020 poiché alla stregua delle disposizioni recate dall’art. 36 del d.l. 2020, la sospensione poteva essere applicata solo per giorni 39, tenuto conto del rinvio dell’udienza del 22 maggio 2020, ricadente nel secondo periodo di sospensione COVID, al 30 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è manifestamente infondato in relazione ai proposti motivi di impugnazione ma, alla data odierna deve rilevarsi, anche alla luce delle precisazioni che seguono, la intervenuta prescrizione del reato. 2.Non è fondato il primo motivo di ricorso in relazione alla sospensione del corso della prescrizione per giorni 61con riferimento al rinvio dell’udienza del 14 giugno 2019 per legittimo impedimento del difensore dell’imputato,impegnato in altra coeva udienza. Il difensore ha richiamato un precedente di questa Corte secondo cui in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Rv. 245823). Si tratta, tuttavia, di principio non condivisibile poichéla ritenuta sussistenza del legittimo impedimento del difensore di fiducia dell’imputato attiene alla fase preliminare di costituzione del rapporto processuale che non può effettuarsi in presenza di una causa di giustificazione della mancata (necessaria) presenza del difensore di fiducia. Ne consegue che è irrilevante la mancata presenza dei testi la cui escussione sarebbe stata possibile solo qualora il rapporto processuale fosse stato regolarmente costituito. Né ha fondamento, ad avviso del Collegio, il ri ferimento alla disposizione di cui all’art. 304, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. che regola il fenomeno della sospensione del processo per effetto della sospensione del termine di custodia cautelare. La sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori disciplinata dall’art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. che prevede anche la il termine di durata del differimento (giorni sessanta), è conseguenza di una stasi del processo che deriva, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen, dall’assenza del difensore, assenza che, quando sia stato prontamente comunicato l'impedimento dell'unico difensore che non abbia designato un sostituto o quando l’imputato chieda che si proceda in assenza del difensore impedito, impone al giudice di rinviare il dibattimento. La previsione in una particolare disposizione di presupposti specifici, che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione o di rinvio, esclude, infatti, che il giudice debba compiere un'ulteriore valutazione di opportunità, che si aggiunga all'accertamento di quei presuppostiche, come anticipato, ineriscono alla regolare costituzione del rapporto processuale relativo ad un processo “di parti” in cui rileva la essenzialità del contributo al contraddittorio, cui è affidata l'attendibilità della giurisdizione. 3.È ,invece, fondato il secondo motivo di ricorso non potendo computarsi, ai fini della sospensione del termine di prescrizione, la sospensione per giorni 39 con decorrenza dal 22 maggio al 30 giugno 2020perché l’udienza del 22 maggio 2020 era stata fissata fin dal dicembre 2019 e, dunque, indipendentemente dalla sospensione delle attività processuale disposta nella prima fase dell’emergenza pandemica disciplinata dai commi 4 e ss. dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 , poi modificato dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo(Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-03). In particolare,i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate:il che non si è verificato nel caso in esame in cui la trattazione del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito alcuna sospensione per effetto delle disposizioni recate dal d.l. n. 18 del 2020 essendo stata fissata l’udienza del 22 maggio 2020 prima della entrata in vigore delle disposizioni recate dal d.l. n. 18 cit. 4.Pur applicando giorni 122 di sospensione del corso della prescrizione (pari a mesi quattro e giorni 2) avuto riguardo ai rinvii delle udienze del 23 marzo 2018 e 14 giugno 2019 per legittimo impedimento del difensore per coevi impegni professionali; lasospensione, per astensione del difensore, dal 5 novembre al 29 novembre 2024 (per giorni 24) il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], commesso il 10 marzo 2017 si è prescritto il 2 febbraio 2025. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
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