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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 02840/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 02/02/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 13/05/2022 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza di appello perché detenuto per altra causa, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3, dove si evidenzia che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato in ragione dello stato di detenzione dell'imputato e per disporre la sua traduzione; che alla successiva udienza del 18/02/2022 veniva rinviata per legittimo impedimento dell'imputato; che alla successiva udienza del 05/0472022 l'imputato era presente e l'udienza veniva rinviata per legittimo impedimento del difensore; che alla successiva udienza del 13/05/2022, l'imputato era assente, ma era stato nel frattempo liberato)) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere una violazione del diritto di difesa dell'imputato, essendo stato disposto il rinvio dell'udienza proprio in considerazione dello stato detentivo in cui questi si trovava, così da consentire la sua traduzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 02/02/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 13/05/2022 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza di appello perché detenuto per altra causa, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3, dove si evidenzia che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato in ragione dello stato di detenzione dell'imputato e per disporre la sua traduzione; che alla successiva udienza del 18/02/2022 veniva rinviata per legittimo impedimento dell'imputato; che alla successiva udienza del 05/0472022 l'imputato era presente e l'udienza veniva rinviata per legittimo impedimento del difensore; che alla successiva udienza del 13/05/2022, l'imputato era assente, ma era stato nel frattempo liberato)) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere una violazione del diritto di difesa dell'imputato, essendo stato disposto il rinvio dell'udienza proprio in considerazione dello stato detentivo in cui questi si trovava, così da consentire la sua traduzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02840/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris