Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 23463/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20768/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLE MARCHE n. 108/04/21 depositata il 26/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 e del 06/08/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 108/04/21 del 26/01/2021 , la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 320/01/19 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2010 e 2011. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso a seguito di accertamenti bancari, beneficiando l’Amministrazione finanziaria del cd. raddoppio dei termini di accertamento in ragione dell’emersione di fatti penalmente rilevanti segnalati dalla Guardia di finanza. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 07/01/2025, la ricorrente ha richiesto l’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, eccependo la sussistenza di un giudicato penale involgente i medesimi fatti oggetto del giudizio. 1.1.Invero, la sig.ra Illuminati è stata assolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, sia pure con la formula prevista dall’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. 1.2.Orbene, poiché, successivamente alla trattazione della presente controversia, con ordinanza n. 5714 del 04/03/2025 è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens costituito dall’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., appare opportuno disporre rinvio della causa a nuovo ruolo. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20768/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLE MARCHE n. 108/04/21 depositata il 26/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 e del 06/08/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 108/04/21 del 26/01/2021 , la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 320/01/19 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2010 e 2011. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso a seguito di accertamenti bancari, beneficiando l’Amministrazione finanziaria del cd. raddoppio dei termini di accertamento in ragione dell’emersione di fatti penalmente rilevanti segnalati dalla Guardia di finanza. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 07/01/2025, la ricorrente ha richiesto l’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, eccependo la sussistenza di un giudicato penale involgente i medesimi fatti oggetto del giudizio. 1.1.Invero, la sig.ra Illuminati è stata assolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, sia pure con la formula prevista dall’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. 1.2.Orbene, poiché, successivamente alla trattazione della presente controversia, con ordinanza n. 5714 del 04/03/2025 è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens costituito dall’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., appare opportuno disporre rinvio della causa a nuovo ruolo. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la
Sentenza Cassazione n. 23463/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris