CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, propongono una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si si contesta la sussistenza del dolo richiesto per la fattispecie del reato di danneggiamento, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 4 puntualmente chiarisce come il pavimento della piazzetta deteriorato sia pacificamente bene demaniale, e tale dato sia conosciuto o facilmente conoscibile dall'imputato; che in particolare, il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 5 chiarisce come la semplice aspirazione dell'imputato che l'area interessata dal danneggiamento fosse di sua proprietà sia inidonea a configurare la fattispecie prevista dall'art. 392 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre