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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24849/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1[979 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso propos:o nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative alla sussistenza di un giustificato motivo del porto fuori dell'abitazione del taglierino per il quale il suddetto risulta essere stato condannato dal Tribunale di Pescara in composizione monocratica, non sono consentite in quanto invitano ad una rivalutazione di elerienti fattuali, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della

I. n. 110 del 1.975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza: si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023, Zagaria, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara).

La sentenza impugnata, invero, valorizza il fatto che l'imputato non abbia fornito giustificazione del possesso del taglierino rinvenuto nella disponibilità del suddetto (occultato nella portiera laterale del sedile guidatore), e ritiene inverosimile la spiegazione offerta dal medesimo solo in sede di esame, ossia che l'arnese gli servisse per tagliare fili o cavi per la raccolta del ferro, considerato che il controllo avveniva alle 23.30, non risultando documen:ato lo svolgimento di detto lavoro all'epoca del fatto da parte del prevenuto, comunque gravato da precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. con P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 12 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1[979 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso propos:o nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative alla sussistenza di un giustificato motivo del porto fuori dell'abitazione del taglierino per il quale il suddetto risulta essere stato condannato dal Tribunale di Pescara in composizione monocratica, non sono consentite in quanto invitano ad una rivalutazione di elerienti fattuali, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1.975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza: si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023, Zagaria, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara). La sentenza impugnata, invero, valorizza il fatto che l'imputato non abbia fornito giustificazione del possesso del taglierino rinvenuto nella disponibilità del suddetto (occultato nella portiera laterale del sedile guidatore), e ritiene inverosimile la spiegazione offerta dal medesimo solo in sede di esame, ossia che l'arnese gli servisse per tagliare fili o cavi per la raccolta del ferro, considerato che il controllo avveniva alle 23.30, non risultando documen:ato lo svolgimento di detto lavoro all'epoca del fatto da parte del prevenuto, comunque gravato da precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. con P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 12 mag
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