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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11117/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 006KZM6 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1976 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che - in parziale riforma della pronuncia resa il 16/10/2023 dal locale Tribunale per aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e, in conseguenza, ridotto la pena - ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di furto aggravato, in concorso con altro soggetto.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 133 cod. pen. e relativo vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6 sent. app.).

Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pridef1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 006KZM6 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1976 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che - in parziale riforma della pronuncia resa il 16/10/2023 dal locale Tribunale per aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e, in conseguenza, ridotto la pena - ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di furto aggravato, in concorso con altro soggetto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 133 cod. pen. e relativo vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6 sent. app.). Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pridef1
Sentenza Cassazione n. 11117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris