CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.2557/2020, pubblicata il 5 ottobre 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio dell’8 luglio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/20261.– Con atto di citazione notificato il 17 giugno 2009, RiccardoDestro conveniva, davanti al Tribunale di Padova, GodagImmobiliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fossedisposto il trasferimento, in suo favore, degli immobili di cui alcontratto preliminare di vendita stipulato con la società convenutail 3 giugno 2008, per il prezzo pattuito di euro 230.000,00, di cuieuro 50.000,00 già corrisposti ed euro 180.000,00 da pagarsivenditrice, con la riduzione del prezzo nella misura di cuiall’anticipo corrisposto, stante che – per un verso – la [OSCURATO:PERSONA] nonaveva liberato i beni dall’usufrutto concesso in favore di tale DenisZilio, come invece promesso nel contratto preliminare, e – peraltro verso – aveva, nel frattempo, iscritto ipoteca per un debito acarico dell’usufruttuario, con l’ulteriore accertamento di difformitàurbanistiche sui cespiti. Chiedeva, inoltre, che la societàconvenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, quantificatiin euro 55.000,00, all’esito dell’avvenuto adeguamento, a suespese, dei beni rispetto alle difformità urbanistiche rilevate.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale concludeva per il rigetto delle domandeavversarie, negando la propria inadempienza, per avere rilasciatoal promissario acquirente una procura a vendere gli immobilioggetto della promessa e per essere stato il promissarioacquirente a conoscenza sia dell’esistenza del diritto di usufruttogravante sui beni oggetto del preliminare, sia dello stato dipessima conservazione dei cespiti, sicché di nulla avrebbe potutodolersi.Numero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026Quindi, il Tribunale adito rigettava la domanda di esecuzionein forma specifica, osservando: A) che, nel corso del giudizio, eradeceduto l’usufruttuario e, quindi, si era consolidato il diritto realeparziario con quello del nudo proprietario; B) che il promissarioacquirente aveva alienato, in forza della procura specialerilasciatagli sia dalla promittente alienante sia dall’usufruttuario,tre mappali di cui al contratto preliminare, per il prezzo di euro125.000,00; C) che, in relazione al mutuo di euro 180.000,00, ilDestro si era in realtà accollato solamente l’importo di euro110.000,00, poiché l’ulteriore somma di euro 70.000,00 era statapagata dalla promittente venditrice; D) che l’effetto traslativorichiesto era stato, dunque, delimitato ai tre mappali residui, il cuivalore era stato quantificato in euro 105.000,00; E) che la provadel versamento in acconto della somma di euro 50.000,00 non erastata fornita, sicché tale somma non poteva essere compensatacon il credito residuo di euro 105.000,00; F) che non potevaessere riconosciuto il risarcimento dei danni quantificato in euro55.000,00, poiché il consulente tecnico d’ufficio aveva accertatoche, al momento della sottoscrizione del preliminare, non vi eranodifformità urbanistiche, essendo l’immobile stato costruito primadel 1967; G) che non potevano essere riconosciuti neanche idanni per l’adeguamento degli impianti, poiché, trattandosi diimmobili vetusti e in pessime condizioni, della circostanza si erasicuramente tenuto conto nella determinazione del prezzo, néinfine era stata fornita la prova circa il lamentato danno da ritardonella stipula del definitivo; H) che, non avendo offerto ilpromissario acquirente di corrispondere il prezzo dellaNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026compravendita quantificato in euro 105.000,00, la domanda ditrasferimento non poteva essere accolta.2.– [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia diprime cure, lamentando: 1) la sufficienza dell’offerta non formaledi esecuzione della prestazione in qualsiasi modo idoneo amanifestare la volontà di adempiere per il prezzo indicato dalconsulente tecnico d’ufficio; 2) il mancato riconoscimentodell’inadempimento della promittente venditrice, con ilconseguente risarcimento del danno quantomeno nella misurastabilita dal consulente tecnico d’ufficio di euro 26.000,00; 3) lamancata considerazione dell’esistenza dell’usufrutto, che – inconsiderazione della giovanissima età dell’usufruttuario – eraquantificabile in euro 195.000,00; 4) la sussistenza della provadella corresponsione della somma di euro 50.000,00, come daquietanza rilasciata all’atto di sottoscrizione del preliminare, con laconseguente possibilità di disporre il trasferimento senza lacorresponsione di alcunché, dovendo aggiungersi all’accontoversato l’ulteriore somma di euro 55.000,00 a titolo risarcitorio.Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA], la qualeinstava per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ovveroper il suo rigetto, con la conseguente conferma della pronunciaappellata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diVenezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che il promissarioacquirente non aveva manifestato alcuna volontà di corrispondereNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026il residuo prezzo di euro 105.000,00, pretendendo il trasferimentoimmobiliare senza corresponsione di alcuna somma, a fronte dellaparte di prezzo che assumeva di aver già pagato e delriconoscimento del risarcimento del danno, a compensazione dellaresidua parte del prezzo, domande che tuttavia erano statedisattese; b) che il Destro non aveva manifestato tale volontànemmeno in via subordinata per l’ipotesi, poi verificatasi, dirigetto delle sue domande di accertamento dell’avvenutopagamento di parte del prezzo e di riconoscimento delrisarcimento del danno; c) che non era stato dimostrato alcuninadempimento da parte della promittente alienante sotto il profilodella promessa di vendita di un immobile su cui gravavanodifformità urbanistiche, essendo stata la circostanzaesplicitamente esclusa dal consulente d’ufficio, il quale avevaaltresì chiarito che, al momento della stipula del preliminare,l’immobile si trovava in pessime condizioni, conosciute dalpromissario acquirente, sicché il Tribunale correttamente avevaescluso che potesse essere riconosciuto a quest’ultimo ilrisarcimento per avere eseguito lavori di manutenzionemigliorativa rispetto al pessimo stato di conservazione nel qualel’immobile versava, stato che aveva evidentemente influito sulladeterminazione del prezzo della vendita; d) che, quanto allamancata valorizzazione dell’usufrutto, a prescindere dal fatto chenei primi mesi dell’anno 2012, a seguito del decessodell’usufruttuario, si era consolidato il diritto reale parziario conquello del nudo proprietario, in ogni caso, sin dalla stipula delpreliminare, il Destro era in possesso di procura speciale avendere, rilasciatagli anche dall’usufruttuario; e) che laNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026dichiarazione sulla corresponsione di euro 50.000,00 aconguaglio, posta in calce al preliminare, non era sottoscritta enon poteva costituire prova dell’intervenuto versamento di dettasomma.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]4.– In prossimità dell’adunanza camerale non partecipatafissata per l’8 luglio 2026, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2932, secondo comma, c.c., per avere laCorte di merito escluso la sussistenza di una validamanifestazione di offerta da parte del promissario acquirente, inordine al pagamento del prezzo per il trasferimento dei beniimmobili promessi in vendita, oggetto della domanda diesecuzione in forma specifica.Osserva l’istante che sarebbe stata sufficiente una sempliceofferta, anche non formale, idonea a manifestare la relativavolontà, o addirittura l’offerta di corrispondere il prezzo sarebbestata implicita nella stessa domanda giudiziale formulata.2.– Con il secondo motivo (individuato nel ricorso come 1-bis) il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,Numero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territorialemancato di valutare la circostanza relativa all’avvenuta estinzioneparziale, da parte del promissario acquirente, del mutuoipotecario gravante sui beni, con la corresponsione di euro110.000,00 mediante accollo del mutuo.Obietta l’istante che, attraverso tale condotta (rectel’estinzione parziale del mutuo), il Destro avrebbe, senza ombradi dubbio, dimostrato non solo la propria intenzione di pagare ilprezzo della compravendita, ma vi avrebbe addirittura datofattivo adempimento, accollo risultante dal testo della sentenzaimpugnata.3.– Con il terzo motivo (individuato nel ricorso come secondomotivo) il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex artt. 112 e 161c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda, presupposta, ditrasferimento immobiliare in favore di [OSCURATO:PERSONA], a frontedell’offerta di pagamento del prezzo di euro 105.000,00 (o deldiverso prezzo da determinarsi all’esito del giudizio), anche nelladenegata ipotesi di mancato accertamento dell’acconto versatodal Destro e della pretesa di riduzione del prezzo in virtù deidanni patiti.Espone l’istante che, ove le domande attoree fossero statecorrettamente interpretate, la Corte distrettuale ne avrebbericavato che il promissario acquirente aveva manifestato lavolontà di corrispondere il prezzo di trasferimento dei beniimmobili, quantunque fino a un massimo di euro 105.000,00, ciòanche nell’eventualità, per quanto residuale e “denegatissima”, incui il giudice non avesse riconosciuto l’avvenuto pagamentoNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026dell’acconto da defalcare dal prezzo e nemmeno i dannilamentati, fondanti la richiesta di riduzione del prezzo medesimo.I tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente,in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica egiuridica – sono infondati.E questo perché il promissario acquirente ha richiesto laproduzione dell’effetto traslativo mediante la domanda diesecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., escludendoespressamente che fosse tenuto a corrispondere alcun prezzoresiduo, in ragione della decurtazione dell’importo già versato atitolo di anticipo di euro 50.000,00 e dell’importo dei danni patitia causa dei vizi da cui il compendio immobiliare sarebbe statoaffetto, il cui ammontare avrebbe superato lo stesso prezzoresiduo dei beni.Sicché ha richiesto l’adempimento coattivo, negando chefosse tenuto al pagamento di alcuna ulteriore somma, il cheescludeva che nella domanda proposta potesse ritenersiimplicitamente contenuta l’offerta di pagamento del prezzoresiduo, che avrebbe dovuto essere versato al tempo della stipuladel definitivo.Ebbene, ove le parti nulla abbiano disposto in meritoall’efficacia finale dei pagamenti a titolo di controprestazione,ovvero abbiano espressamente convenuto che tali effetti finalidebbano essere differiti al tempo della conclusione del definitivo,il giudice non può elevare a condizione dell’azione l’offerta dellaprestazione finale, siccome ancora inesigibile. Anche in questaipotesi, però, il rimedio dell’esecuzione specifica può essereutilmente esperito, sebbene un’interpretazione teleologicamenteNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026orientata dell’art. 2932, secondo comma, c.c. – e dell’esigenza,ad esso sottesa, di evitare la violazione del sinallagma fissato daldefinitivo non concluso – imponga la pronuncia di una sentenza“condizionata”, senza che il giudice incorra nel vizio diultrapetizione.In tal caso basta accertare la manifestazione del consensoalla conclusione del contratto definitivo, perché solo quest’ultimaesaurisce l’oggetto della prestazione gravante sui contraenti intale momento, rispetto al quale l’obbligo del pagamento delprezzo rappresenta un effetto (implicito) della conclusionedell’affare (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19119 del 11/07/2025;Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023; Sez. 2, Sentenza n.14372 del 05/06/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 29849 del29/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 59 del 04/01/2002; Sez. 2,Sentenza n. 1964 del 22/02/2000; Sez. 2, Sentenza n. 14709 del30/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 11695 del 18/10/1999; Sez. 2,Sentenza n. 1207 del 06/02/1998; Sez. 2, Sentenza n. 11839 del26/11/1997; Sez. 1, Sentenza n. 8730 del 08/09/1997; Sez. 2,Sentenza n. 10069 del 18/11/1996; Sez. 2, Sentenza n. 3926 del27/04/1996; Sez. 2, Sentenza n. 795 del 24/01/1995; Sez. 2,Sentenza n. 144 del 09/01/1993; Sez. 2, Sentenza n. 2103 del15/03/1990).Senonché tale offerta implicita nella fattispecie è statadebitamente negata per incompatibilità con la posizioneprocessuale assunta in concreto dal promissario acquirente, ilquale aveva expressis verbis richiesto che l’effetto traslativomediante sentenza costitutiva fosse disposto senza la previsionedi alcun versamento ulteriore.Numero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026E ciò senza manifestare tale disponibilità al versamento di unprezzo ulteriore nemmeno in via subordinata per l’ipotesi, poiverificatasi, di rigetto delle domande di accertamentodell’avvenuto pagamento di parte del prezzo e di riconoscimentodel risarcimento del danno.In ordine all’omesso esame di fatto decisivo, si ricade, invece,in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c. vigente ratione temporis (in esito alla riforma di cui ald.lgs. n. 149/2022, art. 360, quarto comma, c.p.c.), ipotesi in cuiil vizio dedotto non è deducibile.E questo appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative al mutuo accollato, sono state decise in basealle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3,Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2,Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.Numero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026Né a fortiori il fatto in tesi omesso risulta acclarato da alcunacircostanza, posto che la sentenza di primo grado si è limitata addel promittente alienante per euro 70.000,00, il promissarioacquirente si era accollato il mutuo per euro 110.000,00 (e nonper euro 180.000,00, come previsto originariamente nelpreliminare), senza alcun riferimento all’effettivo pagamento didetto mutuo, a cura del promissario acquirente, in favore dellabanca mutuante.Tutto quanto precede è stato argomentato all’esito diun’adeguata interpretazione della domanda, come corroboratadalla stessa difesa del ricorrente, il quale ha ammesso chel’invocata sentenza costitutiva avrebbe dovuto essere adottatasenza alcuna condanna ulteriore.4.– Con il quarto motivo (individuato nel ricorso come terzomotivo) il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di documenti decisivi per ilgiudizio, ossia dei documenti di cui al n. 13 del fascicolo di parterelazione all’avvenuto versamento di un acconto di euro50.000,00, a cura di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenteviolazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per avere la Corted’appello mancato di valutare i suddetti documenti, dimostratividel riconoscimento della già avvenuta corresponsione dellasomma indicata.Siffatta circostanza sarebbe stata decisiva per il giudizio,poiché l’accertamento della sussistenza dell’avvenuto pagamentodella somma di euro 50.000,00 avrebbe necessariamente influitoNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026sulla valutazione del giudice circa l’imputabilità di tale acconto sulprezzo di euro 105.000,00 in relazione ai beni de quibus econseguentemente ne avrebbe determinato la diminuzione per ilcorrispondente ammontare, con la conseguenza che il prezzo daversare sarebbe stato pari ad euro 55.000,00.5.– Con il quinto motivo (individuato nel ricorso come 3-bis)il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., della nullità della sentenza, per avere la Corte delgravame mancato di considerare una circostanza ammessa dalleparti, consistente nell’avvenuto versamento, da parte del Destro,dell’acconto di euro 50.000,00 mediante compensazione con lacorrispondente somma già oggetto di pattuizione tra le parti, inriferimento a rapporti diversi da quello oggetto di causa, inviolazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c.Adduce, in proposito, l’istante che sarebbe stata la stessaconvenuta [OSCURATO:PERSONA], fin dalla sua comparsa di costituzione erisposta, a confermare che un acconto era stato pagato,mediante compensazione con identica somma oggetto di altriaffari, sicché la circostanza avrebbe dovuto reputarsi noncontestata.6.– Il sesto motivo del ricorso (individuato come 3-ter)investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2735, primo comma,c.c., per avere la Corte di seconde cure mancato di accertare ilvalore confessorio della dichiarazione di avvenuta ricezione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], dell’acconto di euro 50.000,00, come risultantedal preliminare del 3 giugno 2008, nella versione di cui aldocumento n. 13 del fascicolo di parte attrice, secondo cui ilNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026prezzo pattuito dalle parti era di euro 230.000,00, di cui euro50.000,00 già corrisposti.Dichiarazione, sottoscritta da controparte, che avrebbe avutovalore di quietanza.Detti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente,in quanto connessi – sono inammissibili per difetto di interesse.Non solo il vizio di omesso esame di fatto decisivo non puòessere dedotto in caso di “doppia conforme”, come innanziprecisato, ma in più la circostanza posta a fondamento delledoglianze non è dirimente.Infatti, quand’anche l’acconto di euro 50.000,00 fosse statocorrisposto (o, comunque, avesse costituito oggetto dicompensazione con un credito del promissario compratore),l’esito della lite non sarebbe mutato.Ed invero il promissario acquirente ha chiesto che fossedisposto l’effetto traslativo della proprietà dei cespiti emarginati,senza corrispondere alcunché a titolo di prezzo residuo, conl’effetto che – quand’anche il pagamento dell’acconto per euro50.000,00 fosse stato reputato dimostrato – comunque lapronuncia costitutiva sarebbe stata preclusa, poiché avrebbepostulato la disponibilità a corrispondere quantomeno l’importo dieuro 55.000,00, somma di cui il Destro ha rifiutatoespressamente il pagamento, ritenendo che esso si compensassecon l’importo dei danni patiti.Al riguardo, si rileva che il principio contenuto nell’art. 100c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resisteread essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudiziodi impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una dataNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica chedall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare allaparte che lo propone e non può consistere nella sola correzionedella motivazione della sentenza impugnata ovvero di una suaparte. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile perdifetto di interesse l’impugnazione proposta, ove non sussista lapossibilità, per la parte che l’ha fatta, di conseguire un risultatoutile e giuridicamente apprezzabile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.23054 del 23/08/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19327 del15/07/2024; Sez. 6-5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020; Sez.L, Sentenza n. 594 del 15/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 1236 del27/01/2012).7.– Il settimo motivo del ricorso (individuato come quartomotivo) attiene, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,all’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, inrelazione all’irregolarità urbanistica degli immobili, come rilevatadalla consulenza tecnica d’ufficio, per avere la Corte d’appellomancato di tenere conto degli esborsi sostenuti dal promissarioacquirente per adeguare l’impiantistica degli immobili inquestione e per completare la pratica di ristrutturazione e cambiod’uso dei beni promessi in vendita, regolarizzando in sanatoria lapratica amministrativa che era stata avviata dalla promittentevenditrice prima del preliminare, ma non portata a termine, tantoda indurre l’ausiliario del giudice a quantificare il rimborsospettante nella misura pari ad euro 26.000,00, oltre IVA.Sostiene l’istante che quantomeno di tale importo avrebbedovuto tenersi conto ai fini della quantificazione del prezzoresiduo dovuto.Numero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il motivo è inammissibile.Si tratta, infatti, di una “doppia conforme”, rispetto alla qualeil vizio di omesso esame non può essere avanzato.Peraltro, i fatti addotti non sono stati omessi.La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato – da un lato –che non era stato dimostrato alcun inadempimento da parte dellapromittente alienante sotto il profilo della promessa di vendita diun immobile su cui gravavano difformità urbanistiche, essendostata la circostanza esplicitamente esclusa dal consulented’ufficio, e – dall’altro – che doveva essere escluso che potesseessere riconosciuto al promissario il risarcimento per avereeseguito lavori di manutenzione migliorativa rispetto al pessimostato di conservazione nel quale l’immobile versava, stato cheaveva evidentemente influito sulla determinazione del prezzodella vendita.In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 9905/2021Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 23463/2026Data pubblicazione 17/07/2026cassazione, che liquida in complessivi euro 7.900,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso