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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17680/2026

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ale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 3437/2022,depositata il 3 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primogrado che aveva accertato l’avvenuta risoluzione del contrattopreliminare stipulato dai predetti con [OSCURATO:PERSONA] in data 29ottobre 2012, per la parte in cui quest’ultimo si obbligava atrasferire loro il 51% delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.

La Corte territoriale ha ritenuto parzialmente risolto ilcontratto preliminare del 29 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 1456cod. civ., valutando correttamente invocata la clausola risolutivaespressa, contenuta nell’art. 5 del contratto, che prevedeva larisoluzione automatica dell’obbligazione di cessione delle restantiquote societarie qualora il relativo contratto definitivo non fossestato stipulato entro il 31 dicembre 2013; ha, poi, rilevato chedetta clausola non era mai stata rinunciata dai Nigro i quali, unavolta verificatosi il presupposto per la sua applicazione - ovverol’inadempimento all’obbligo di conclusione del secondo contrattodefinitivo entro il termine originariamente pattuito - hannodichiarato di volersene avvalere, con una prima missiva del 27gennaio 2014, ove accordavano una proroga dell’originariotermine, preannunciando però di volersi avvalere della clausola inr.g. n. 28946/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026ipotesi di perdurante inadempimento, ciò che era sufficiente aescludere una rinuncia tacita alla facoltà di avvalersi della clausola,e con una seconda missiva del 19 marzo 2014 nella quale, nelmanifestare alla controparte contrattuale la propria disponibilità adesistere dalla già manifestata volontà di ritenere parzialmenterisolto il contatto preliminare, non solo ribadivano di non averrinunciato alla clausola risolutiva espressa, ma, addirittura,confermavano di essersene già avvalsi a fronte dell’inadempimentodi controparte.4.

Con atto sottoscritto in data 6 marzo 2026 e depositatotelematicamente in atti, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciareal ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione dellespese con la controparte, che risulta avere sottoscritto peraccettazione.CONSIDERATO CHE1.

La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzionedel presente giudizio;2. l’avvenuta accettazione della regolamentazione delle spesedi lite a opera del controricorrente consente di disporre, comerichiesto, la compensazione integrale tra le parti delle spese di litedella presente fase di legittimità;3. la tipologia di esito del giudizio esclude di doverprovvedere in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).r.g. n. 28946/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensaintegralmente tra le parti le spese di lite relative alla presente fasedi legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 28946/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 3437/2022,depositata il 3 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primogrado che aveva accertato l’avvenuta risoluzione del contrattopreliminare stipulato dai predetti con [OSCURATO:PERSONA] in data 29ottobre 2012, per la parte in cui quest’ultimo si obbligava atrasferire loro il 51% delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale ha ritenuto parzialmente risolto ilcontratto preliminare del 29 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 1456cod. civ., valutando correttamente invocata la clausola risolutivaespressa, contenuta nell’art. 5 del contratto, che prevedeva larisoluzione automatica dell’obbligazione di cessione delle restantiquote societarie qualora il relativo contratto definitivo non fossestato stipulato entro il 31 dicembre 2013; ha, poi, rilevato chedetta clausola non era mai stata rinunciata dai Nigro i quali, unavolta verificatosi il presupposto per la sua applicazione - ovverol’inadempimento all’obbligo di conclusione del secondo contrattodefinitivo entro il termine originariamente pattuito - hannodichiarato di volersene avvalere, con una prima missiva del 27gennaio 2014, ove accordavano una proroga dell’originariotermine, preannunciando però di volersi avvalere della clausola inr.g. n. 28946/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026ipotesi di perdurante inadempimento, ciò che era sufficiente aescludere una rinuncia tacita alla facoltà di avvalersi della clausola,e con una seconda missiva del 19 marzo 2014 nella quale, nelmanifestare alla controparte contrattuale la propria disponibilità adesistere dalla già manifestata volontà di ritenere parzialmenterisolto il contatto preliminare, non solo ribadivano di non averrinunciato alla clausola risolutiva espressa, ma, addirittura,confermavano di essersene già avvalsi a fronte dell’inadempimentodi controparte.4. Con atto sottoscritto in data 6 marzo 2026 e depositatotelematicamente in atti, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciareal ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione dellespese con la controparte, che risulta avere sottoscritto peraccettazione.CONSIDERATO CHE1. La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzionedel presente giudizio;2. l’avvenuta accettazione della regolamentazione delle spesedi lite a opera del controricorrente consente di disporre, comerichiesto, la compensazione integrale tra le parti delle spese di litedella presente fase di legittimità;3. la tipologia di esito del giudizio esclude di doverprovvedere in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).r.g. n. 28946/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensaintegralmente tra le parti le spese di lite relative alla presente fasedi legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 28946/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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