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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08034/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e • [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati da due sentenze di condanna emesse da: 1) Tribunale di Taranto in data 31 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 15 settembre 2017, per il reato di truffa aggravata, commesso il 19 maggio 2014, in Taranto; 2) Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,, in data 7 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 1 febbraio 2022, per i reati di cui agli artt. 646, 648, 476, 482, 648, già posti in continuazione, commessi in [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2015-2016.

Rilevato, altresì, che avverso l'ordinanza indicata, ricorre il condannato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'esclusione dell'unicità del disegno criminoso tra i fatti di cui alle citate sentenze, nonostante la dedotta sussistenza, nel caso di specie, di una pluralità di indici rivelatori dell'unitaria programmazione, quali la contiguità spazio- temporale e l'analogia del modus operandi (le condotte sarebbero state realizzate tutte in provincia di Taranto, a distanza di un anno le une dalle altre, per il perseguimento di uno scopo comune, quale quello di appropriarsi di somme di denaro di cui egli aveva la disponibilità in funzione della propria mansione lavorativa).

Ritenuto che le censure non sono consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Considerato, invero, dalla lettura dell'ordinanza gravata, si evince che la Corte ha correttamente escluso il vincolo della continuazione, evidenziando come le condotte siano state realizzate dal Castellana a notevole distanza temporale e con l'utilizzo di modalità esecutive differenti, ricollegate alla diversa qualifica ricoperta in occasione della commissione del reato (quanto alla fattispecie di cui alla sentenza sub 1, il condannato, nella veste di curatore fallimentare, induceva in errore l'impiegato di banca, esibendo un atto di liquidazione già utilizzato, facendosi consegnare indebitamente somme di denaro già riscosse; quanto alle ipotesi delittuose di cui alla sentenza sub 2, lo stesso, in qualità di titolare della Global service, si appropriava indebitamente delle somme ricevute dai contribuenti, omettendo di eseguire i versamenti TARI in favore dell'ente comunale e consegnando loro copie di deleghe F24 contraffatte).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e • [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati da due sentenze di condanna emesse da: 1) Tribunale di Taranto in data 31 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 15 settembre 2017, per il reato di truffa aggravata, commesso il 19 maggio 2014, in Taranto; 2) Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,, in data 7 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 1 febbraio 2022, per i reati di cui agli artt. 646, 648, 476, 482, 648, già posti in continuazione, commessi in [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2015-2016. Rilevato, altresì, che avverso l'ordinanza indicata, ricorre il condannato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'esclusione dell'unicità del disegno criminoso tra i fatti di cui alle citate sentenze, nonostante la dedotta sussistenza, nel caso di specie, di una pluralità di indici rivelatori dell'unitaria programmazione, quali la contiguità spazio- temporale e l'analogia del modus operandi (le condotte sarebbero state realizzate tutte in provincia di Taranto, a distanza di un anno le une dalle altre, per il perseguimento di uno scopo comune, quale quello di appropriarsi di somme di denaro di cui egli aveva la disponibilità in funzione della propria mansione lavorativa). Ritenuto che le censure non sono consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Considerato, invero, dalla lettura dell'ordinanza gravata, si evince che la Corte ha correttamente escluso il vincolo della continuazione, evidenziando come le condotte siano state realizzate dal Castellana a notevole distanza temporale e con l'utilizzo di modalità esecutive differenti, ricollegate alla diversa qualifica ricoperta in occasione della commissione del reato (quanto alla fattispecie di cui alla sentenza sub 1, il condannato, nella veste di curatore fallimentare, induceva in errore l'impiegato di banca, esibendo un atto di liquidazione già utilizzato, facendosi consegnare indebitamente somme di denaro già riscosse; quanto alle ipotesi delittuose di cui alla sentenza sub 2, lo stesso, in qualità di titolare della Global service, si appropriava indebitamente delle somme ricevute dai contribuenti, omettendo di eseguire i versamenti TARI in favore dell'ente comunale e consegnando loro copie di deleghe F24 contraffatte). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estens