CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, in continuazione tra loro, dei reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico, indeterminato e di puro stile, non enucleando argomento minimale, tale da consentire a questa Corte di esercitare il proprio vaglio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estenso