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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19889/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 febbraio 2015, il Tribunale di Teramo ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - quale amministratore di fatto e poi di diritto della Battistini s.r.I., dichiarata fallita in data 8 aprile 2010, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto, dissipato o comunque occultato un portafoglio lavori in commesse pluriennali per un valore di circa 850.000,00 euro, trasferendo fraudolentemente dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto di riscossione dei relativi crediti mediante un contratto di affitto di ramo d'azienda per il corrispettivo di un canone annuo di appena 6 mila euro (capo A); - quale amministratore di fatto e poi di diritto di Battistini s.r.I., per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto, dissipato o comunque occultato le somme di 27.000,00 e di circa 77.000,00 euro di pertinenza della fallita (capo B); per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo C); per il reato di bancarotta semplice, per aver aggravato il dissesto, astenendosi dal chiedere il fallimento (capo D); - quale amministratore della Edil s.r.I., dichiarata fallita in data 8 luglio 2010, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto, dissipato o comunque occultato, attraverso un fraudolento un contratto di affitto di ramo d'azienda tra la fallita e la società di comodo per il corrispettivo di un canone annuo di appena 18.000 euro, beni strumentali dal valore di circa 156.000 euro e un portafoglio lavori relativo a tre commesse pluriennali (capo E); - quale amministratore della Edil s.r.I., per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo F), per avere distratto, dissipato o comunque occultato beni della fallita per un valore di circa 151.000 euro (punto a) e somme pari a circa 431.000 euro (punto b); del reato di ricorso abusivo al credito (capo G), e lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 223, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (I. fall.).

1.1. A seguito dell'impugnazione proposta dagli imputati la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 24 novembre 2017, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha rideterminato la pena principale in anni 3 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.1.2.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

1.3. La Corte di cassazione, con sentenza 11 luglio 2019, ha parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha annullato la sentenza della Corte di appello di L'Aquila nei suoi confronti senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi D) e G) per essere estinti per prescrizione e ha rinviato alla Corte di appello di Perugia limitatamente al capo B) e al punto a) del capo F) nonché al trattamento sanzionatorio.

2. Con sentenza del 22 settembre 2020 la Corte di appello di Perugia, decidendo a seguito del rinvio come sopra disposto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui al capo B) e al capo F) punto a) perché i fatti non sussistono e, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha rideterminato la pena principale in anni due e mesi sei di reclusione e la durata delle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma,

I. fall. in anni due e mesi sei e ha revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici applicata dal giudice di primo grado.

3. Avverso la citata sentenza, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3.1. Con il primo censura la decisione della Corte territoriale per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62-bis e 65, primo comma, n. 3, cod. pen. per avere diminuito la pena in misura inferiore ad un terzo.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sempre rispetto alla riduzione della pena in misura inferiore ad un terzo a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche ed evidenzia, al riguardo, che i giudici di appello hanno spiegato la mancata riduzione nella misura massima (concessa invece al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) operando un generico riferimento alla maggiore gravità dei reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Con il terzo ed ultimo motivo censura la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 216 e 219

I. fall.; in particolare il ricorrente evidenzia che la sua assoluzione, per le condotte descritte ai capi B e F punto a), da parte della Corte di appello di Perugia ha determinato una inconciliabilità rispetto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per gli altri capi di imputazione che non sono stati oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] la sua assoluzione perché il fatto non sussiste relativamente alla imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B) esclude la sussistenza dei reati di cui ai capi A), C), E), F punto b) che però non sono stati oggetto del giudizio di rinvio e le cui condanne quindi devono, secondo il ricorrente, essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 630 cod. pen.; in ogni caso - sostiene [OSCURATO:PERSONA] - deve tenersi conto della insussistenza dei reati ascritti ai capi A) ed E) ai fini della quantificazione della pena, della diminuzione prevista dall'art. 219, secondo comma,

I. fall. e della diminuzione di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento al primo ed al secondo motivo (da trattarsi congiuntamente in considerazione della natura delle relative censure) si osserva che la decisione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta; anzitutto l'art.65 cod. pen. non prevede l'obbligo della riduzione della pena per la concessione di una attenuante nella misura fissa di un terzo, stabilendo unicamente che la riduzione non può superare un terzo e pertanto, dal chiaro tenore letterale della disposizione, essa può anche essere inferiore a detto limite.

Inoltre, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima di talché non sussiste il lamentato vizio di motivazione (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100).

Nel caso in esame, comunque, la Corte di appello di Perugia ha spiegato la riduzione della pena in misura inferiore al terzo richiamando la gravità dei reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA].

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, considerato che con esso l'imputato vorrebbe mettere in discussione quanto ormai accertato irrevocabilmente a seguito del rigetto 'in parte qua' del suo primo ricorso per cassazione, vale a dire la sua responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A), C), E) ed F), punto b).

Pertanto, correttamente la Corte territoriale non ha giudicato tali imputazioni, esulando tale valutazione dall'oggetto del giudizio di rinvio come fissato dalla sentenza di annullamento.Deve quindi escludersi la lamentata violazione degli artt. 216 e 219

I. fall. anche rispetto al profilo sanzionatorio poiché, come già detto, la Corte di cassazione aveva rinviato alla Corte di appello di Perugia limitatamente al capo B) e al punto a) del capo F) e per il trattamento sanzionatorio.

3.1. Quanto poi alla deduzione del ricorrente, secondo il quale le condanne divenute irrevocabili per i reati di cui ai capi di cui ai capi A), C), E) e F punto b) andrebbero sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. (p. 21 e 30 del ricorso), si rileva che non si tratta di problema del quale la Corte possa occuparsi in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2015, il Tribunale di Teramo ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - quale amministratore di fatto e poi di diritto della Battistini s.r.I., dichiarata fallita in data 8 aprile 2010, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto, dissipato o comunque occultato un portafoglio lavori in commesse pluriennali per un valore di circa 850.000,00 euro, trasferendo fraudolentemente dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto di riscossione dei relativi crediti mediante un contratto di affitto di ramo d'azienda per il corrispettivo di un canone annuo di appena 6 mila euro (capo A); - quale amministratore di fatto e poi di diritto di Battistini s.r.I., per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto, dissipato o comunque occultato le somme di 27.000,00 e di circa 77.000,00 euro di pertinenza della fallita (capo B); per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo C); per il reato di bancarotta semplice, per aver aggravato il dissesto, astenendosi dal chiedere il fallimento (capo D); - quale amministratore della Edil s.r.I., dichiarata fallita in data 8 luglio 2010, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto, dissipato o comunque occultato, attraverso un fraudolento un contratto di affitto di ramo d'azienda tra la fallita e la società di comodo per il corrispettivo di un canone annuo di appena 18.000 euro, beni strumentali dal valore di circa 156.000 euro e un portafoglio lavori relativo a tre commesse pluriennali (capo E); - quale amministratore della Edil s.r.I., per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo F), per avere distratto, dissipato o comunque occultato beni della fallita per un valore di circa 151.000 euro (punto a) e somme pari a circa 431.000 euro (punto b); del reato di ricorso abusivo al credito (capo G), e lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 223, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (I. fall.). 1.1. A seguito dell'impugnazione proposta dagli imputati la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 24 novembre 2017, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha rideterminato la pena principale in anni 3 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.1.2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. La Corte di cassazione, con sentenza 11 luglio 2019, ha parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha annullato la sentenza della Corte di appello di L'Aquila nei suoi confronti senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi D) e G) per essere estinti per prescrizione e ha rinviato alla Corte di appello di Perugia limitatamente al capo B) e al punto a) del capo F) nonché al trattamento sanzionatorio. 2. Con sentenza del 22 settembre 2020 la Corte di appello di Perugia, decidendo a seguito del rinvio come sopra disposto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui al capo B) e al capo F) punto a) perché i fatti non sussistono e, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha rideterminato la pena principale in anni due e mesi sei di reclusione e la durata delle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma, I. fall. in anni due e mesi sei e ha revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici applicata dal giudice di primo grado. 3. Avverso la citata sentenza, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo censura la decisione della Corte territoriale per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62-bis e 65, primo comma, n. 3, cod. pen. per avere diminuito la pena in misura inferiore ad un terzo. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sempre rispetto alla riduzione della pena in misura inferiore ad un terzo a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche ed evidenzia, al riguardo, che i giudici di appello hanno spiegato la mancata riduzione nella misura massima (concessa invece al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) operando un generico riferimento alla maggiore gravità dei reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo ed ultimo motivo censura la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 216 e 219 I. fall.; in particolare il ricorrente evidenzia che la sua assoluzione, per le condotte descritte ai capi B e F punto a), da parte della Corte di appello di Perugia ha determinato una inconciliabilità rispetto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per gli altri capi di imputazione che non sono stati oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] la sua assoluzione perché il fatto non sussiste relativamente alla imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B) esclude la sussistenza dei reati di cui ai capi A), C), E), F punto b) che però non sono stati oggetto del giudizio di rinvio e le cui condanne quindi devono, secondo il ricorrente, essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 630 cod. pen.; in ogni caso - sostiene [OSCURATO:PERSONA] - deve tenersi conto della insussistenza dei reati ascritti ai capi A) ed E) ai fini della quantificazione della pena, della diminuzione prevista dall'art. 219, secondo comma, I. fall. e della diminuzione di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al primo ed al secondo motivo (da trattarsi congiuntamente in considerazione della natura delle relative censure) si osserva che la decisione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta; anzitutto l'art.65 cod. pen. non prevede l'obbligo della riduzione della pena per la concessione di una attenuante nella misura fissa di un terzo, stabilendo unicamente che la riduzione non può superare un terzo e pertanto, dal chiaro tenore letterale della disposizione, essa può anche essere inferiore a detto limite. Inoltre, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima di talché non sussiste il lamentato vizio di motivazione (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100). Nel caso in esame, comunque, la Corte di appello di Perugia ha spiegato la riduzione della pena in misura inferiore al terzo richiamando la gravità dei reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, considerato che con esso l'imputato vorrebbe mettere in discussione quanto ormai accertato irrevocabilmente a seguito del rigetto 'in parte qua' del suo primo ricorso per cassazione, vale a dire la sua responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A), C), E) ed F), punto b). Pertanto, correttamente la Corte territoriale non ha giudicato tali imputazioni, esulando tale valutazione dall'oggetto del giudizio di rinvio come fissato dalla sentenza di annullamento.Deve quindi escludersi la lamentata violazione degli artt. 216 e 219 I. fall. anche rispetto al profilo sanzionatorio poiché, come già detto, la Corte di cassazione aveva rinviato alla Corte di appello di Perugia limitatamente al capo B) e al punto a) del capo F) e per il trattamento sanzionatorio. 3.1. Quanto poi alla deduzione del ricorrente, secondo il quale le condanne divenute irrevocabili per i reati di cui ai capi di cui ai capi A), C), E) e F punto b) andrebbero sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. (p. 21 e 30 del ricorso), si rileva che non si tratta di problema del quale la Corte possa occuparsi in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile
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