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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1969

Cassazione n. 38197/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1969 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 17 marzo 2022 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa il 15.7.2021 dal Tribunale di Brescia che dichiarava BELLINI Massimo colpevole del reato di cui all'art. 4 L. 895/67 e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 5 L. 895/67, Io condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge BELLINI Massimo deducendo:

I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 e 7 L. 895/67;

II. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis. cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1969 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 17 marzo 2022 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa il 15.7.2021 dal Tribunale di Brescia che dichiarava BELLINI Massimo colpevole del reato di cui all'art. 4 L. 895/67 e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 5 L. 895/67, Io condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge BELLINI Massimo deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 e 7 L. 895/67; II. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis. cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38197/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris