Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:196
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0290_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 maggio 2020 – [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione
(causa T‑290/18)
«Regolamento finanziario – Esclusione da procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione e dal Fondo europeo di sviluppo per un periodo di tre anni – Principio di imparzialità – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 43)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mancanza di precisione riguardo agli atti impugnati – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 44)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Motivi ed argomenti non esposti in maniera sufficientemente chiara e precisa – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 52, 95, 96, 127)
4.
Atti delle istituzioni – Procedimento amministrativo – Principio di buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 62, 63)
5.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 80, 81)
6.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Sindacato giurisdizionale
(v. punti 104‑119)
7.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Assenza – Irricevibilità – Sviluppo di argomenti nella replica – Irrilevanza
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 127‑131)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 7 marzo 2018, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente, per un periodo di tre anni, dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni, finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, e dalla partecipazione a procedure di concessione di fondi da parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) nonché la pubblicazione delle informazioni relative a detta esclusione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.