CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18981/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, nonché il travisamento di prova in relazione alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - si vedano le pagine 2-3 della sent. impugnata - e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, ciò nondimeno, il motivo è altresì manifestamente infondato, poiché a fronte di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, le critiche del ricorrente tendono a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349); rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltreché essere anch'esso reiterativo, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione giuridicamente corretta (si veda pag. 4 sent. impugnata) che non riconosce la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto a causa dei cospicui precedenti penali e per l'avere il ricorrente agito per motivi futili, condizioni che, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., ostano al riconoscimento dell'esclusione della punibilità; considerato che il terzo e l'ultimo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza - si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata - di una motivazione esente da evidenti illogicità che, condividendo la motivazione resa dal primo giudice, fa corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche secondo cui, non è necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) e che, giustifica la mancata sospensione condizionale della pena a causa della presenza di plurime condizioni ostative a norma dell'art. 164 cod. pen.; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]