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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:293
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0640 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 23 aprile 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 78/660/CEE – Conti annuali di taluni tipi di società – Principio del quadro fedele – Acquisto di un’immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni – Iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo d’interessi, ed iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto» Nella causa C‑640/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), con decisione del 21 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 2018, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro [OSCURATO:PERSONA] belge, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, P.G.

Xuereb e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: M. Aleksejev, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2019, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da B. Paquot e J. Terfve, avocats; – per il governo belga, da C. Pochet, J.-C.

Halleux e P. Cottin, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, inizialmente da J. Möller, U. Bartl, M. Hellmann e T. Henze, successivamente da J. Möller, U. Bartl e M. Hellmann, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da H. Støvlbæk, N. Gossement e C. Perrin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2019, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( GU 1978, L 222, pag. 11 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA e lo Stato belga, in merito all’imposta sulle società dovuta da tale società per gli esercizi d’imposta 2000 e 2001.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il terzo considerando della direttiva 78/660 così recita: 4 «considerando che è (...) necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti».L’articolo 2 di detta direttiva recita: «(...)

3. I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.

4. Quando l’applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari.

5. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l’obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo

3. Tale deroga deve essere menzionata nell’allegato e debitamente motivata con l’indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. [OSCURATO:PERSONA] membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio. (...)». 5 L’articolo 31, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali: (...) c) occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare: aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio; bb) occorre tenere conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione. cc) si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l’esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile; d) si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi; e) gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente; (...)». 6 A termini dell’articolo 32 della medesima direttiva: «La valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli articoli da 34 a 42 che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione». 7 L’articolo 35 della direttiva 78/660 così prevede: «1. a) Gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c). b) Il prezzo d’acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. c) aa) Le immobilizzazioni finanziarie possono essere oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio. bb) Indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura. cc) Le rettifiche di valore di cui alle lettere aa) e bb) devono essere iscritte nel conto profitti e perdite e indicate separatamente nell’allegato se non sono indicate separatamente nel conto profitti e perdite. dd) Il valore inferiore di cui alle lettere aa) e bb) non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore. d) Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in seguito all’applicazione della legislazione fiscale, nell’allegato occorre indicare l’importo debitamente motivato di tali rettifiche.

2. Il prezzo di acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo di acquisto le spese accessorie.

3. a) Il costo di produzione si ottiene aggiungendo ai prezzi di acquisizione delle materie prime e sussidiarie i costi direttamente imputabili al prodotto considerato. b) Una congrua parte dei costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione.

4. L’inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione.

In tal caso deve essere menzionata nell’allegato la loro iscrizione all’attivo».

Diritto belga 8 L’articolo 24 del regio decreto del 30 gennaio 2001, recante esecuzione del codice delle società ( Moniteur belge del 6 febbraio 2001, pag. 3008; in prosieguo: il «regio decreto del 30 gennaio 2001»), così dispone: «I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.

Qualora l’applicazione delle disposizioni del presente decreto non sia sufficiente per uniformarsi a tale obbligo, si devono fornire informazioni complementari nell’allegato». 9 L’articolo 29, primo comma, di tale regio decreto, che figura al capo II di quest’ultimo, intitolato «Regole di valutazione», prevede quanto segue: «Qualora, in casi eccezionali, dall’applicazione delle regole di valutazione previste nel presente capo non derivi il rispetto del disposto dell’articolo 24, [primo comma], è opportuno derogarvi in applicazione di detto articolo». 10 Ai sensi dell’articolo 35 di detto regio decreto: «Fatta salva l’applicazione degli articoli 29, 57, 67, 69, 71, 73 e 77, gli elementi dell’attivo sono valutati in base al loro valore di acquisto e iscritti nello stato patrimoniale per il medesimo valore, al netto degli ammortamenti e delle diminuzioni di valore ad essi relativi.

Per valore di acquisto si deve intendere o il prezzo di acquisto definito all’articolo 36 o il costo di produzione definito all’articolo 37 o il valore di conferimento definito all’articolo 39». 11 Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regio decreto del 30 gennaio 2001: «L’iscrizione in bilancio dei crediti al valore nominale è accompagnata dall’iscrizione in conti di regolarizzazione del passivo e dall’assunzione pro rata temporis in base agli interessi composti: (...)

c) dallo sconto sui crediti che non sono produttivi di interesse o che sono corredati da un interesse anormalmente basso, se tali crediti: 1 sono rimborsabili in una data lontana di oltre un anno, a partire dal loro ingresso nel patrimonio della società, e 2 si riferiscono sia ad importi azionati in quanto prodotti sul conto economico, sia al prezzo di cessione di immobilizzazioni o di rami di attività. (...)». 12 Ai sensi dell’articolo 77 di tale regio decreto, l’articolo 67 del medesimo si applica per analogia ai debiti di natura e durata corrispondenti.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 Mediante accordo del 10 gennaio 1997, la [OSCURATO:PERSONA], con sede sociale in Belgio e che era denominata, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, [OSCURATO:SOCIETA] promozione e di gestione, ha acquistato dal proprio amministratore azioni della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 24000000 franchi belgi (BEF) (EUR 594944,45), pagabili in 16 rate semestrali da BEF 1500000 (EUR 37184,02), senza interessi, e con ultima rata semestrale da versarsi entro il 10 luglio 2004. 14 Con un secondo accordo, del 10 marzo 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dal proprio amministratore altre azioni della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di BEF 31760400 (EUR 787319,75), pagabili in 12 rate semestrali da BEF 2646700 (EUR 65609,97), senza interessi. 15 Il prezzo previsto da tali due accordi di vendita delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde al prezzo pagato dagli azionisti di tale società all’atto della sottoscrizione dell’aumento di capitale poco tempo prima. 16 Per contabilizzare dette operazioni di acquisto di azioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alle seguenti iscrizioni contabili: – iscrizione al passivo del bilancio tra i debiti con scadenza superiore a un anno del debito nei confronti dell’amministratore al suo valore nominale, ossia BEF 24000000 (EUR 594944,45) e BEF 31760400 (EUR 787319,75); – iscrizione all’attivo delle 2005 azioni acquistate il 10 gennaio 1997 al valore attualizzato di BEF 18233827 (EUR 452004,76) e delle 1993 azioni acquistate il 10 marzo 1999 al valore attualizzato di BEF 25871302 (EUR 641332,82); – iscrizione alla voce ratei e risconti (voce 4901) dello sconto consistente nella differenza tra il valore nominale del debito e il valore attualizzato dell’immobilizzazione, ossia BEF 5766173 (EUR 142939,69) e BEF 5889098 (EUR 145986,93); – iscrizione tra gli oneri finanziari, alla chiusura di ogni esercizio, di una quota di oneri da riportare corrispondenti allo sconto sul debito. 17 Alla chiusura dell’esercizio fiscale 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha contabilizzato una quota di oneri pari a BEF 1970339 (EUR 48843,42), ossia BEF 1000506 (EUR 24801,89) per le azioni acquistate nel corso del 1997 e BEF 969833 (EUR 24041,53) per quelle acquisite nel 1999. 18 Alla chiusura dell’esercizio fiscale 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha contabilizzato una quota di oneri pari a BEF 2676318 (EUR 66344,19), ossia BEF 843090 (EUR 20899,65) per le azioni acquistate nel corso del 1997 e BEF 1833228 (EUR 45444,53) per quelle acquisite nel 1999. 19 Il tasso di sconto applicato per l’attualizzazione era quello di mercato applicabile a tali debiti alla data in cui erano stati registrati per la prima volta nel conto patrimoniale, pari all’8%. 20 A seguito di un controllo, l’amministrazione finanziaria belga ha ritenuto di dover escludere gli oneri di sconto contabilizzati e dedotti per gli esercizi fiscali 2000 e 2001 e, nonostante il dissenso della [OSCURATO:PERSONA], in data 28 ottobre 2002, ha adottato nei suoi confronti un provvedimento di riscossione. 21 Su tale base, l’amministrazione finanziaria belga ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA], due maggiorazioni dell’imposta sulle società per gli esercizi fiscali 2000 e 2001, rispettivamente il 20 novembre 2002 e il 18 novembre 2002. 22 Poiché il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2003 non è stato oggetto di una decisione del direttore di tale amministrazione entro il termine di sei mesi applicabile, detta società ha proposto un ricorso al tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio) il 10 marzo 2005. 23 Con sentenza del 20 dicembre 2007, tale giudice ha dichiarato infondata la domanda di annullamento della decisione dell’amministrazione tributaria e ha confermato la fondatezza delle maggiorazioni dell’imposta controverse. 24 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione dinanzi alla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) che, con sentenza del 14 ottobre 2011, ha confermato la sentenza pronunciata in prime cure. 25 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il 2 luglio 2014. [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con sentenza dell’11 marzo 2016, ha annullato la sentenza della cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi) e ha rinviato la causa alla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio). 26 Sebbene quest’ultimo giudice ammetta che il metodo contabile utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] è conforme alle disposizioni del diritto belga, in particolare all’articolo 77 del regio decreto del 30 gennaio 2001, esso si chiede se un siffatto metodo sia conforme all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 78/660, in combinato disposto con l’articolo 32 di detta direttiva. 27 In tali circostanze, la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di quadro fedele di cui all’articolo 2, [paragrafo 3, della direttiva 78/660] autorizzi, all’atto dell’acquisto di un’immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni, l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, e l’iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto, tenuto conto dei principi di valutazione previsti dall’articolo 32 della predetta direttiva. 2) Se la formula “in casi eccezionali” alla quale è subordinata l’applicazione dell’articolo 2, [paragrafo 5, della direttiva 78/660] e che consente di escludere l’applicazione di una (diversa) disposizione di detta direttiva, debba essere intesa nel senso che tale disposizione può trovare applicazione solo nei limiti in cui si constati che il rispetto del principio del quadro fedele non può essere garantito dal rispetto delle disposizioni di tale direttiva, eventualmente integrato da una menzione complementare negli allegati ai sensi dell’articolo 2, [paragrafo 4,] della predetta direttiva. 3) Se si debba applicare prioritariamente l’articolo 2, [paragrafo 4, della direttiva 78/660,] con la conseguenza che soltanto qualora una menzione complementare non consenta di garantire l’effettiva applicazione del principio del quadro fedele sancito dall’articolo 2, [paragrafo 3,] della predetta direttiva, sarà possibile avvalersi della facoltà di escludere l’applicazione di una disposizione di tale direttiva, prevista dall’articolo 2, [paragrafo 5,] della stessa, e ciò unicamente in casi eccezionali».

Sulle questioni pregiudiziali 28 In via preliminare, occorre rilevare che la controversia principale ha natura fiscale.

Orbene, la direttiva 78/660, di cui si chiede l’interpretazione nel caso di specie, non ha per oggetto di fissare le condizioni alle quali i conti annuali delle società possono o devono servire come base per la determinazione, da parte delle autorità fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, della base imponibile e dell’importo delle tasse, quali l’imposta sulle società di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 28 ). 29 Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che i conti annuali possono essere utilizzati come base di riferimento dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a fini fiscali, come avviene nel diritto belga (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punti 27 e 28 , nonché del 15 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑444/16 e C‑445/16 , EU:C:2017:465 , punto 33 ).

Sulla prima questione 30 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di acquisto, da parte di una società per azioni, di un’immobilizzazione finanziaria per la quale il pagamento del prezzo è previsto in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, in condizioni simili a quelle di un prestito, il principio del quadro fedele enunciato all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’utilizzo di un metodo contabile che prevede l’iscrizione con addebito, al conto economico, di uno sconto legato a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, relativo a tale acquisto e l’iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio, previa detrazione dello sconto. 31 Si deve sottolineare, in limine, che, in base al suo terzo considerando, la direttiva 78/660 mira solo a stabilire condizioni minime circa l’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 32 Il rispetto del principio del quadro fedele costituisce l’obiettivo fondamentale della direttiva 78/660.

Secondo questo principio, sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, di tale direttiva, i conti annuali devono offrire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 33 A tal proposito, la Corte ha dichiarato che tale principio richiede, da un lato, che i conti annuali riflettano le attività e le operazioni che si ritiene essi debbano descrivere e, dall’altro, che le informazioni contabili siano date nella forma giudicata più valida e più idonea a soddisfare la necessità di informare i terzi, senza arrecare pregiudizio agli interessi della società di cui trattasi (sentenza del 14 settembre 1999, DE + ES Bauunternehmung, C‑275/97 , EU:C:1999:406 , punto 27 ). 34 La Corte ha peraltro precisato che l’applicazione del principio del quadro fedele deve ispirarsi, per quanto possibile, ai principi generali contenuti nell’articolo 31 della direttiva 78/660, fra i quali riveste una particolare importanza il principio della prudenza, sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della stessa (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 35 Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660, la contabilizzazione del complesso degli elementi – utili realizzati, oneri, proventi, rischi e perdite – che sono effettivamente imputabili all’esercizio in questione consente di garantire il rispetto del principio del quadro fedele (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 36 Peraltro, il principio del quadro fedele dev’essere inoltre interpretato alla luce del principio sancito dall’articolo 32 della direttiva 78/660, ai sensi del quale la valutazione delle voci dei conti annuali si basa sul prezzo di acquisto o sul costo di produzione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 34 ). 37 In forza di tale articolo, il quadro fedele che deve risultare dai conti annuali si fonda non già sulla valutazione degli attivi basata sul loro valore effettivo, bensì sul loro costo storico (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 35 ). 38 Nel caso di specie, qualora un contratto di acquisto di un’immobilizzazione finanziaria preveda il pagamento del prezzo in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, il legislatore belga ha considerato l’operazione di acquisto, formalmente unica, come un’operazione costituita, in realtà, da due elementi, vale a dire, da un lato, l’acquisto propriamente detto dell’immobilizzazione finanziaria e, dall’altro, un’operazione di prestito implicita. 39 In tali circostanze, il valore nominale del prezzo pagato per l’acquisto dell’immobilizzazione finanziaria, che corrisponde al costo storico di tale immobilizzazione, comprende, in realtà, due elementi, vale a dire, da un lato, il valore attualizzato del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione, corrispondente al prezzo di acquisto liquidato degli interessi impliciti del prestito, e, dall’altro, un importo corrispondente a tali interessi impliciti. 40 Pertanto, il metodo contabile di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede, da un lato, l’iscrizione all’attivo del valore attualizzato del prezzo pagato per l’immobilizzazione finanziaria, vale a dire il valore nominale liquidato degli interessi impliciti, e, dall’altro, l’iscrizione alla voce ratei e risconti di uno sconto che rappresenta gli interessi impliciti, il cui importo corrisponde alla differenza tra il valore nominale del debito contratto per l’acquisto dell’immobilizzazione e il valore attualizzato di tale debito, offre un quadro fedele dei due elementi di tale operazione. 41 Come sottolineato dalla Commissione europea, tale metodo contabile, quando è applicato in condizioni normali di mercato, fa prevalere la sostanza dell’operazione sulla forma di quest’ultima, dando luogo a una presa in considerazione del valore dell’attivo immobilizzato che rispetta il principio del quadro fedele, sulla base di una valutazione che tenga conto dell’insieme dei fattori pertinenti, in particolare, nel caso di specie, degli oneri finanziari, anche se siffatti oneri, essendo impliciti, non risultano formalmente dal valore nominale del prezzo di acquisto degli elementi dell’attivo interessati. 42 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, nel caso di un’operazione di acquisto, da parte di una società per azioni, di un’immobilizzazione finanziaria, per la quale il pagamento del prezzo è previsto in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, in condizioni simili a quelle di un prestito, il principio del quadro fedele enunciato all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’utilizzo di un metodo contabile che prevede l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto, al tasso di mercato, legato al debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, relativo a tale acquisto, e l’iscrizione del prezzo di acquisto di tale immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto.

Sulle questioni seconda e terza 43 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese 44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Nel caso di un’operazione di acquisto, da parte di una società per azioni, di un’immobilizzazione finanziaria, per la quale il pagamento del prezzo è previsto in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, in condizioni simili a quelle di un prestito, il principio del quadro fedele enunciato all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’utilizzo di un metodo contabile che prevede l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto, al tasso di mercato, legato al debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, relativo a tale acquisto, e l’iscrizione del prezzo di acquisto di tale immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0640 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 23 aprile 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 78/660/CEE – Conti annuali di taluni tipi di società – Principio del quadro fedele – Acquisto di un’immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni – Iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo d’interessi, ed iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto» Nella causa C‑640/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), con decisione del 21 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] belge, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: M. Aleksejev, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2019, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da B. Paquot e J. Terfve, avocats; – per il governo belga, da C. Pochet, J.-C. Halleux e P. Cottin, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, inizialmente da J. Möller, U. Bartl, M. Hellmann e T. Henze, successivamente da J. Möller, U. Bartl e M. Hellmann, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da H. Støvlbæk, N. Gossement e C. Perrin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2019, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( GU 1978, L 222, pag. 11 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA e lo Stato belga, in merito all’imposta sulle società dovuta da tale società per gli esercizi d’imposta 2000 e 2001. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il terzo considerando della direttiva 78/660 così recita: 4 «considerando che è (...) necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti».L’articolo 2 di detta direttiva recita: «(...) 3.   I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società. 4.   Quando l’applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari. 5.   Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l’obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell’allegato e debitamente motivata con l’indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. [OSCURATO:PERSONA] membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio. (...)». 5 L’articolo 31, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali: (...) c) occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare: aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio; bb) occorre tenere conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione. cc) si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l’esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile; d) si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi; e) gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente; (...)». 6 A termini dell’articolo 32 della medesima direttiva: «La valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli articoli da 34 a 42 che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione». 7 L’articolo 35 della direttiva 78/660 così prevede: «1. a) Gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c). b) Il prezzo d’acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. c) aa) Le immobilizzazioni finanziarie possono essere oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio. bb) Indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura. cc) Le rettifiche di valore di cui alle lettere aa) e bb) devono essere iscritte nel conto profitti e perdite e indicate separatamente nell’allegato se non sono indicate separatamente nel conto profitti e perdite. dd) Il valore inferiore di cui alle lettere aa) e bb) non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore. d) Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in seguito all’applicazione della legislazione fiscale, nell’allegato occorre indicare l’importo debitamente motivato di tali rettifiche. 2.   Il prezzo di acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo di acquisto le spese accessorie. 3. a) Il costo di produzione si ottiene aggiungendo ai prezzi di acquisizione delle materie prime e sussidiarie i costi direttamente imputabili al prodotto considerato. b) Una congrua parte dei costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. 4.   L’inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. In tal caso deve essere menzionata nell’allegato la loro iscrizione all’attivo». Diritto belga 8 L’articolo 24 del regio decreto del 30 gennaio 2001, recante esecuzione del codice delle società ( Moniteur belge del 6 febbraio 2001, pag. 3008; in prosieguo: il «regio decreto del 30 gennaio 2001»), così dispone: «I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società. Qualora l’applicazione delle disposizioni del presente decreto non sia sufficiente per uniformarsi a tale obbligo, si devono fornire informazioni complementari nell’allegato». 9 L’articolo 29, primo comma, di tale regio decreto, che figura al capo II di quest’ultimo, intitolato «Regole di valutazione», prevede quanto segue: «Qualora, in casi eccezionali, dall’applicazione delle regole di valutazione previste nel presente capo non derivi il rispetto del disposto dell’articolo 24, [primo comma], è opportuno derogarvi in applicazione di detto articolo». 10 Ai sensi dell’articolo 35 di detto regio decreto: «Fatta salva l’applicazione degli articoli 29, 57, 67, 69, 71, 73 e 77, gli elementi dell’attivo sono valutati in base al loro valore di acquisto e iscritti nello stato patrimoniale per il medesimo valore, al netto degli ammortamenti e delle diminuzioni di valore ad essi relativi. Per valore di acquisto si deve intendere o il prezzo di acquisto definito all’articolo 36 o il costo di produzione definito all’articolo 37 o il valore di conferimento definito all’articolo 39». 11 Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regio decreto del 30 gennaio 2001: «L’iscrizione in bilancio dei crediti al valore nominale è accompagnata dall’iscrizione in conti di regolarizzazione del passivo e dall’assunzione pro rata temporis in base agli interessi composti: (...) c) dallo sconto sui crediti che non sono produttivi di interesse o che sono corredati da un interesse anormalmente basso, se tali crediti: 1 sono rimborsabili in una data lontana di oltre un anno, a partire dal loro ingresso nel patrimonio della società, e 2 si riferiscono sia ad importi azionati in quanto prodotti sul conto economico, sia al prezzo di cessione di immobilizzazioni o di rami di attività. (...)». 12 Ai sensi dell’articolo 77 di tale regio decreto, l’articolo 67 del medesimo si applica per analogia ai debiti di natura e durata corrispondenti. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 Mediante accordo del 10 gennaio 1997, la [OSCURATO:PERSONA], con sede sociale in Belgio e che era denominata, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, [OSCURATO:SOCIETA] promozione e di gestione, ha acquistato dal proprio amministratore azioni della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 24000000 franchi belgi (BEF) (EUR 594944,45), pagabili in 16 rate semestrali da BEF 1500000 (EUR 37184,02), senza interessi, e con ultima rata semestrale da versarsi entro il 10 luglio 2004. 14 Con un secondo accordo, del 10 marzo 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dal proprio amministratore altre azioni della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di BEF 31760400 (EUR 787319,75), pagabili in 12 rate semestrali da BEF 2646700 (EUR 65609,97), senza interessi. 15 Il prezzo previsto da tali due accordi di vendita delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde al prezzo pagato dagli azionisti di tale società all’atto della sottoscrizione dell’aumento di capitale poco tempo prima. 16 Per contabilizzare dette operazioni di acquisto di azioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alle seguenti iscrizioni contabili: – iscrizione al passivo del bilancio tra i debiti con scadenza superiore a un anno del debito nei confronti dell’amministratore al suo valore nominale, ossia BEF 24000000 (EUR 594944,45) e BEF 31760400 (EUR 787319,75); – iscrizione all’attivo delle 2005 azioni acquistate il 10 gennaio 1997 al valore attualizzato di BEF 18233827 (EUR 452004,76) e delle 1993 azioni acquistate il 10 marzo 1999 al valore attualizzato di BEF 25871302 (EUR 641332,82); – iscrizione alla voce ratei e risconti (voce 4901) dello sconto consistente nella differenza tra il valore nominale del debito e il valore attualizzato dell’immobilizzazione, ossia BEF 5766173 (EUR 142939,69) e BEF 5889098 (EUR 145986,93); – iscrizione tra gli oneri finanziari, alla chiusura di ogni esercizio, di una quota di oneri da riportare corrispondenti allo sconto sul debito. 17 Alla chiusura dell’esercizio fiscale 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha contabilizzato una quota di oneri pari a BEF 1970339 (EUR 48843,42), ossia BEF 1000506 (EUR 24801,89) per le azioni acquistate nel corso del 1997 e BEF 969833 (EUR 24041,53) per quelle acquisite nel 1999. 18 Alla chiusura dell’esercizio fiscale 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha contabilizzato una quota di oneri pari a BEF 2676318 (EUR 66344,19), ossia BEF 843090 (EUR 20899,65) per le azioni acquistate nel corso del 1997 e BEF 1833228 (EUR 45444,53) per quelle acquisite nel 1999. 19 Il tasso di sconto applicato per l’attualizzazione era quello di mercato applicabile a tali debiti alla data in cui erano stati registrati per la prima volta nel conto patrimoniale, pari all’8%. 20 A seguito di un controllo, l’amministrazione finanziaria belga ha ritenuto di dover escludere gli oneri di sconto contabilizzati e dedotti per gli esercizi fiscali 2000 e 2001 e, nonostante il dissenso della [OSCURATO:PERSONA], in data 28 ottobre 2002, ha adottato nei suoi confronti un provvedimento di riscossione. 21 Su tale base, l’amministrazione finanziaria belga ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA], due maggiorazioni dell’imposta sulle società per gli esercizi fiscali 2000 e 2001, rispettivamente il 20 novembre 2002 e il 18 novembre 2002. 22 Poiché il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2003 non è stato oggetto di una decisione del direttore di tale amministrazione entro il termine di sei mesi applicabile, detta società ha proposto un ricorso al tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio) il 10 marzo 2005. 23 Con sentenza del 20 dicembre 2007, tale giudice ha dichiarato infondata la domanda di annullamento della decisione dell’amministrazione tributaria e ha confermato la fondatezza delle maggiorazioni dell’imposta controverse. 24 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione dinanzi alla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) che, con sentenza del 14 ottobre 2011, ha confermato la sentenza pronunciata in prime cure. 25 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il 2 luglio 2014. [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con sentenza dell’11 marzo 2016, ha annullato la sentenza della cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi) e ha rinviato la causa alla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio). 26 Sebbene quest’ultimo giudice ammetta che il metodo contabile utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] è conforme alle disposizioni del diritto belga, in particolare all’articolo 77 del regio decreto del 30 gennaio 2001, esso si chiede se un siffatto metodo sia conforme all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 78/660, in combinato disposto con l’articolo 32 di detta direttiva. 27 In tali circostanze, la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di quadro fedele di cui all’articolo 2, [paragrafo 3, della direttiva 78/660] autorizzi, all’atto dell’acquisto di un’immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni, l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, e l’iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto, tenuto conto dei principi di valutazione previsti dall’articolo 32 della predetta direttiva. 2) Se la formula “in casi eccezionali” alla quale è subordinata l’applicazione dell’articolo 2, [paragrafo 5, della direttiva 78/660] e che consente di escludere l’applicazione di una (diversa) disposizione di detta direttiva, debba essere intesa nel senso che tale disposizione può trovare applicazione solo nei limiti in cui si constati che il rispetto del principio del quadro fedele non può essere garantito dal rispetto delle disposizioni di tale direttiva, eventualmente integrato da una menzione complementare negli allegati ai sensi dell’articolo 2, [paragrafo 4,] della predetta direttiva. 3) Se si debba applicare prioritariamente l’articolo 2, [paragrafo 4, della direttiva 78/660,] con la conseguenza che soltanto qualora una menzione complementare non consenta di garantire l’effettiva applicazione del principio del quadro fedele sancito dall’articolo 2, [paragrafo 3,] della predetta direttiva, sarà possibile avvalersi della facoltà di escludere l’applicazione di una disposizione di tale direttiva, prevista dall’articolo 2, [paragrafo 5,] della stessa, e ciò unicamente in casi eccezionali». Sulle questioni pregiudiziali 28 In via preliminare, occorre rilevare che la controversia principale ha natura fiscale. Orbene, la direttiva 78/660, di cui si chiede l’interpretazione nel caso di specie, non ha per oggetto di fissare le condizioni alle quali i conti annuali delle società possono o devono servire come base per la determinazione, da parte delle autorità fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, della base imponibile e dell’importo delle tasse, quali l’imposta sulle società di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 28 ). 29 Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che i conti annuali possono essere utilizzati come base di riferimento dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a fini fiscali, come avviene nel diritto belga (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punti 27 e 28 , nonché del 15 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑444/16 e C‑445/16 , EU:C:2017:465 , punto 33 ). Sulla prima questione 30 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di acquisto, da parte di una società per azioni, di un’immobilizzazione finanziaria per la quale il pagamento del prezzo è previsto in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, in condizioni simili a quelle di un prestito, il principio del quadro fedele enunciato all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’utilizzo di un metodo contabile che prevede l’iscrizione con addebito, al conto economico, di uno sconto legato a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, relativo a tale acquisto e l’iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio, previa detrazione dello sconto. 31 Si deve sottolineare, in limine, che, in base al suo terzo considerando, la direttiva 78/660 mira solo a stabilire condizioni minime circa l’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 32 Il rispetto del principio del quadro fedele costituisce l’obiettivo fondamentale della direttiva 78/660. Secondo questo principio, sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, di tale direttiva, i conti annuali devono offrire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 33 A tal proposito, la Corte ha dichiarato che tale principio richiede, da un lato, che i conti annuali riflettano le attività e le operazioni che si ritiene essi debbano descrivere e, dall’altro, che le informazioni contabili siano date nella forma giudicata più valida e più idonea a soddisfare la necessità di informare i terzi, senza arrecare pregiudizio agli interessi della società di cui trattasi (sentenza del 14 settembre 1999, DE + ES Bauunternehmung, C‑275/97 , EU:C:1999:406 , punto 27 ). 34 La Corte ha peraltro precisato che l’applicazione del principio del quadro fedele deve ispirarsi, per quanto possibile, ai principi generali contenuti nell’articolo 31 della direttiva 78/660, fra i quali riveste una particolare importanza il principio della prudenza, sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della stessa (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 35 Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660, la contabilizzazione del complesso degli elementi – utili realizzati, oneri, proventi, rischi e perdite – che sono effettivamente imputabili all’esercizio in questione consente di garantire il rispetto del principio del quadro fedele (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 36 Peraltro, il principio del quadro fedele dev’essere inoltre interpretato alla luce del principio sancito dall’articolo 32 della direttiva 78/660, ai sensi del quale la valutazione delle voci dei conti annuali si basa sul prezzo di acquisto o sul costo di produzione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 34 ). 37 In forza di tale articolo, il quadro fedele che deve risultare dai conti annuali si fonda non già sulla valutazione degli attivi basata sul loro valore effettivo, bensì sul loro costo storico (sentenza del 3 ottobre 2013, GIMLE, C‑322/12 , EU:C:2013:632 , punto 35 ). 38 Nel caso di specie, qualora un contratto di acquisto di un’immobilizzazione finanziaria preveda il pagamento del prezzo in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, il legislatore belga ha considerato l’operazione di acquisto, formalmente unica, come un’operazione costituita, in realtà, da due elementi, vale a dire, da un lato, l’acquisto propriamente detto dell’immobilizzazione finanziaria e, dall’altro, un’operazione di prestito implicita. 39 In tali circostanze, il valore nominale del prezzo pagato per l’acquisto dell’immobilizzazione finanziaria, che corrisponde al costo storico di tale immobilizzazione, comprende, in realtà, due elementi, vale a dire, da un lato, il valore attualizzato del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione, corrispondente al prezzo di acquisto liquidato degli interessi impliciti del prestito, e, dall’altro, un importo corrispondente a tali interessi impliciti. 40 Pertanto, il metodo contabile di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede, da un lato, l’iscrizione all’attivo del valore attualizzato del prezzo pagato per l’immobilizzazione finanziaria, vale a dire il valore nominale liquidato degli interessi impliciti, e, dall’altro, l’iscrizione alla voce ratei e risconti di uno sconto che rappresenta gli interessi impliciti, il cui importo corrisponde alla differenza tra il valore nominale del debito contratto per l’acquisto dell’immobilizzazione e il valore attualizzato di tale debito, offre un quadro fedele dei due elementi di tale operazione. 41 Come sottolineato dalla Commissione europea, tale metodo contabile, quando è applicato in condizioni normali di mercato, fa prevalere la sostanza dell’operazione sulla forma di quest’ultima, dando luogo a una presa in considerazione del valore dell’attivo immobilizzato che rispetta il principio del quadro fedele, sulla base di una valutazione che tenga conto dell’insieme dei fattori pertinenti, in particolare, nel caso di specie, degli oneri finanziari, anche se siffatti oneri, essendo impliciti, non risultano formalmente dal valore nominale del prezzo di acquisto degli elementi dell’attivo interessati. 42 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, nel caso di un’operazione di acquisto, da parte di una società per azioni, di un’immobilizzazione finanziaria, per la quale il pagamento del prezzo è previsto in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, in condizioni simili a quelle di un prestito, il principio del quadro fedele enunciato all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’utilizzo di un metodo contabile che prevede l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto, al tasso di mercato, legato al debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, relativo a tale acquisto, e l’iscrizione del prezzo di acquisto di tale immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto. Sulle questioni seconda e terza 43 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione. Sulle spese 44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Nel caso di un’operazione di acquisto, da parte di una società per azioni, di un’immobilizzazione finanziaria, per la quale il pagamento del prezzo è previsto in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, in condizioni simili a quelle di un prestito, il principio del quadro fedele enunciato all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’utilizzo di un metodo contabile che prevede l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto, al tasso di mercato, legato al debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, relativo a tale acquisto, e l’iscrizione del prezzo di acquisto di tale immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris