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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08965/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma - decidendo quale giudice di rinvio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Rady e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio e lesioni gravi commessi ai danni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, ha: - escluso la circostanza aggravante dei futili motivi; - escluso, in relazione al delitto di lesioni personali, la circostanza aggravante di cui all'art. 583, cod. pen.; - riconosciuto, in favore degli imputati, le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti, per [OSCURATO:PERSONA], alla contestata recidiva; - rideterminato, conseguentemente, la pena in anni dieci e mesi sei di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in anni nove e mesi sei di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con ordinanza del 13 gennaio 2020 la medesima Corte di appello ha disposto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza «inserendo nel dispositivo emesso in udienza e in quello riportato in calce alla sentenza depositata, al posto della dicitura relativa alla pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] Rady in anni dieci e mesi sei di reclusione, la seguente corretta "in anni dodici di reclusione"».

L'ordinanza si fonda sul rilievo che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano i presupposti dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., sicché l'aumento di pena, a titolo di continuazione, per il reato satellite di lesioni personali, non poteva essere inferiore a un terzo rispetto alla misura della pena base di anni nove di reclusione stabilita per il reato più grave di tentato omicidio.

3. Il giudizio di rinvio ha fatto seguito alla sentenza n. 25788 del 26 giugno 2020, con la quale la prima sezione della Corte di cassazione, nel respingere i motivi di impugnazione sulla responsabilità e sull'assenza di scriminanti, ha annullato la decisione di secondo grado «limitatamente all'aggravante dei futili motivi, all'attenuante della provocazione, al reato di lesione personale grave e al trattamento sanzionatorio».

4. Avverso la sentenza e l'ordinanza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori.

5. [OSCURATO:PERSONA] Rady propone due motivi con il ricorso principale e una ulteriore censura con successiva impugnazione riferita alla ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. 5.1.

Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

È risultato che, in una prima fase, l'imputato si era limitato a condurre fuori dal proprio locale i fratelli Ridoine, i quali non avevano pagato le consumazioni, mentre la reazione violenta era scattata solo in un secondo momento, quando, cioè, le persone offese avevano nuovamente fatto ingresso nel locale, con atteggiamento intimidatorio, utilizzando uno sgabello.

In tale situazione, secondo il ricorrente non si potrebbe negare che il fatto ingiusto altrui e lo stato d'ira fossero avvinti da nesso causale.

Del resto la stessa Corte di appello ha dato atto che la condotta delle vittime si è sostanziata in una «pervicace opposizione fisica [...] che ha senz'altro rinvigorito la reazione degli imputati», salvo poi qualificare la medesima condotta come «di per sé lieve», così da incorrere in una manifesta illogicità.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analoghi vizi in relazione: al riconoscimento della recidiva; al giudizio di bilanciamento operato in termini di mera equivalenza.

5.3. Infine il ricorrente impugna l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, emessa dopo la pronuncia della sentenza, contestando che l'intervento sulla decisione con essa disposto sia riconducibile all'alveo dell'art. 130 cod. proc. pen..

6. [OSCURATO:PERSONA] si affida due motivi.

Con il primo coltiva argomenti analoghi a quelli del coimputato circa il diniego della circostanza attenuante della provocazione.

Con il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: errata individuazione della pena prevista per il reato di omicidio tentato; misura dell'aumento di pena per il reato di lesioni personali lievi; mancata applicazione, nella massima estensione, delle riduzione per le circostanze attenuanti generiche.

7. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. Sono fondati i motivi in punto di circostanza attenuante della provocazione.

2.1. I fatti in contestazione risultano ormai pacifici e possono essere ripercorsi trascrivendo i relativi passaggi della sentenza rescindente (cfr. paragrafo 2 del ritenuto in fatto): «La notte tra il 28 ed il 29 luglio 2016 i fratelli Khalid e [OSCURATO:PERSONA]/ne, intendendo festeggiare la scarcerazione del primo, si portarono, in compagnia dell'amico [OSCURATO:PERSONA], presso l'esercizio pubblico «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:PERSONA] Rady, alle cui dipendenze [OSCURATO:PERSONA] lavorava quale addetto alla sicurezza: qui ebbero luogo i fatti di causa, che la Corte di appello ricostruisce, in sostanziale continuità con il Tribunale, nei termini che di seguito si espongono sinteticamente.

Il diverbio insorto all'interno del locale, dovuto alla pretesa dei germani Rido/ne — presentatisi in stato di ebbrezza alcolica, Hamid, e vera e propria ubriachezza, Khalid (il quale, peraltro, risultò positivo a cocaina e cannabis in esito agli esami di laboratorio eseguiti in occasione del ricovero in ospedale) — di non pagare, avendo esaurito la disponibilità di contante, una parte delle bevande consumate, aveva visto, ad un certo punto, Khalid brandire un coltello da frutta.

Tale iniziativa aveva provocato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza, il quale, con una decisa azione persuasiva, si era fatto consegnare il coltello ed aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] all'esterno dell'esercizio commerciale, dentro il quale era rimasto il fratello Hamid, a sua volta impegnato a tu per tu con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era, tuttavia, riuscito, a vincere, anche grazie all'utilizzo di uno sgabello, la resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e di altro soggetto (tale «Said», fidanzato della barista [OSCURATO:PERSONA]) ed a rientrare, quindi, nel locale allo scopo di dare manforte al congiunto il quale, tuttavia, dopo pochi secondi (appena otto, stando a quanto indicato dal Tribunale alla pag. 5 della sentenza di primo grado) era stato condotto all'esterno da [OSCURATO:PERSONA] sotto la minaccia della sbarra in ferro della quale egli si sarebbe servito, di lì a poco, per cagionare alle vittime le lesioni documentate dai referti sanitari in atti.

Khalid, rimasto dentro il locale, era stato colpito a mani nude da [OSCURATO:PERSONA]; a seguito della sua analoga reazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato un coltello da torta, la cui lama era lunga circa 50 cm, e gli aveva infetto due colpi alla schiena, mentre Khalid aveva, dal canto suo, lanciato bottiglie ed un narghilè all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo rientrato nel locale, aveva, allora, colpito [OSCURATO:PERSONA] alla testa ed al corpo con la sbarra di ferro sopra citata, continuando nell'aggressione anche dopo che la vittima era caduta a terra. [OSCURATO:PERSONA] aveva, subito dopo, riservato non dissimile trattamento ad [OSCURATO:PERSONA] — medio tempore riuscito, lui pure, a riguadagnare l'interno del locale ed autore del lancio, all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una sedia, che aveva però colpito [OSCURATO:PERSONA] ad una mano — il quale, già attinto alla testa dal coltello detenuto da [OSCURATO:PERSONA], era stato successivamente raggiunto dai colpi sferrati al suo indirizzo da [OSCURATO:PERSONA] con la barra in ferro».

2.2. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza di appello, rilevando un vizio motivazionale in punto di diniego della circostanza attenuante della provocazione.2.2.1.

Secondo la "prima" Corte di appello gli imputati - a fronte della pretesa dei fratelli Ridoine di sottrarsi al pagamento - avrebbero colto il pretesto per dare sfogo ai propri impulsi criminali.

2.2.2. La prima sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che il ragionamento del giudice di merito fosse, con ogni evidenza, «distonico rispetto alle emergenze istruttorie che danno conto del ruolo giocato dai fratelli Ridoine nell'insorgere del diverbio e nella sua graduale evoluzione.

Le parti civili, invero, hanno espresso l'intenzione di non adempiere alle obbligazioni assunte, cui il creditore si è comprensibilmente opposto, per poi mantenere, anche perché in condizioni alterate, un atteggiamento radicalmente oppositivo, concretatosi, da parte di Khalid, nel brandire il coltello da frutta e, da parte di entrambi, nel riportarsi, contro la volontà del titolare, all'interno del locale.

La Corte di appello ha illegittimamente pretermesso la valutazione di tali risultanze, senza dubbio suscettibili, quantomeno in astratto, di incidere [...] sulla possibilità di ritenerne il collegamento eziologico con lo stato d'ira determinato dall'altrui fatto ingiusto».

2.2.3. Il vizio rilevato dalla Corte di cassazione non risulta emendato dal giudice di rinvio.

2.3. È utile chiarire alcuni principi necessari a sistemare concettualmente la circostanza di cui all'art. 62 n. 2, cod. pen.

L'attenuante della provocazione si compone di due elementi: uno oggettivo, costituito dal «fatto ingiusto altrui», che può essere realizzato non solo da un comportamento antigiuridico, ma anche della violazione di norme sociali o di costume; uno soggettivo, costituito dallo «stato d'ira» (Sez. 1, n. 6355 del 07/05/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 194576).

Il secondo elemento deve essere legato al primo da un «nesso di causalità psichica» (che la giurisprudenza, richiamata anche dalla sentenza rescindente, fa assurgere a "terzo requisito").

Occorre, in particolare, che l'elemento oggettivo, per la sua antigiuridicità o per la sua contrarietà alle norme sociali o di costume, contenga in sé la potenzialità di suscitare una "comnnotio animi", nel senso di una intensa eccitazione capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori (Sez. 1, n. 6355 del 07/05/1993, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

Deve sempre sussistere, quindi, un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato, mentre non è sufficiente non legame di mera occasionalità (Sez. 5 n. 1203/69 del 29 novembre 1968, Trecchi, Rv 110266).

In quest'ultima ipotesi mancherebbe il vero e proprio stato d'ira e il reo agirebbe non sull'onda emotiva scatenata dal fatto ingiusto altrui, ma per un suo particolare stato di malanimo verso il soggetto passivo ovvero per il suo temperamento esageratamente impulsivo (Sez. 1, n. 12816 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], n. m.).L'adeguatezza non è un requisito della circostanza attenuante che trova riconoscimento nella lettera dell'art. 62 n. 2, cod. pen. (e men che meno lo è la proporzionalità, che, del tutto estranea alla disposizione normativa in parola, connota invece le scriminanti di cui agli artt. 52 e 54 cod. pen.), tuttavia si ritiene che l'assoluta mancanza di adeguatezza consente di escludere il nesso causale psicologico, dato che tradisce la presenza di uno sfogo per odio, malanimo, risentimento, gelosia, vendetta che nel fatto altrui trova pretesto ma non la vera causale (Sez. 1, n. 6229 del 13/01/1989, dep. 1990, Menciotti, Rv. 184176).

Dunque l'adeguatezza opera non sul piano dei requisiti della circostanza (la norma non la contempla), ma su quello probatorio, nel senso che una reazione criminosa manifestamente spropositata rispetto alla condotta provocatoria può essere interpretata come sintomo, come indice rivelatore del fatto che l'azione delittuosa non sia stata realmente provocata dal fatto ingiusto.

L'adeguatezza diventa un parametro di valutazione dello stato d'animo dell'autore, nella considerazione che un'azione eccedente l'adeguatezza non potrebbe ritenersi conseguente allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui.

Detto in altri termini, la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima (Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375; Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M C, Rv. 271799).

Su questa linea si pone e va interpretato il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità che aggancia il carattere della adeguatezza al nesso psicologico; si veda Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 e, tra le ultime, Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894: «Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta..

2.4. Nel caso in esame, il giudice di rinvio riconosce la sussistenza del fatto ingiusto ascrivibile alle vittime e dello stato di rabbia e frustrazione ingenerato 6 g dalla condotta dei fratelli Ridoine, tuttavia esclude il nesso psicologico tra queste due componenti non ravvisando un'adeguatezza tra azione ingiusta e reazione, in particolare per l'impiego di una spranga di ferro, arma dotata di «un'altissima carica offensiva», con la quale le vittime venivano colpite in varie parti del corpo anche quando, disarmate e inoffensive, si trovavano a terra (pagg. 10 e 11 sentenza impugnata).

Questa affermazione, però, contrasta logicamente con quelle contenute in altra parte della motivazione laddove il giudice di rinvio, sia pure al diverso fine di escludere l'aggravante dei "futili motivi", nega che gli imputati abbiano approfittato dello stimolo esterno offerto dalla condotta delle vittime «come occasione per sfogare i propri istinti criminali, poiché dalle risultanze processuali chiaramente emerge che i fratelli Rido/ne hanno apportato un contributo rilevante all'esito violento della vicenda, con la conseguenza che la condotta delittuosa attuata contro di loro non appare espressione di un moto interiore dei soggetti agenti del tutto ingiustificato» (pag. 9).

La medesima sentenza dichiara di riferirsi a: «l'atteggiamento profondamente oppositívo mantenuto dai germani durante la lite, anche causato dalle condizioni psicofisiche alterate degli stessi, concretizza tesi nell'aver brandito un coltello da frutta, da parte di Khalid, e nell'essere entrambi rientrati nel locale dopo essere stati condotti fuori, contro la volontà del titolare, anche servendosi di oggetti per vincere la resistenza degli imputati» (pag. 10).

La sentenza prosegue osservando che: «Tale pervicace opposizione fisica delle parti civili, che ha senz'altro rinvigorito la reazione degli imputati, esclude quindi la futilità del motivo, non potendosi sostenere che questi ultimi abbiano posto in essere la condotta delittuosa solo per sfogare impulsi criminali aventi come unico obiettivo la commissione in sé del reato» (pag. 10).

La logicità del tessuto argomentativo finisce per lacerarsi a causa di proposizioni che si pongono in reciproca antinomia: è vero che, in astratto, l'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi non implica automaticamente il riconoscimento della attenuante della provocazione, tuttavia, nel caso concreto, se si afferma che sussistono il fatto ingiusto e lo stato d'ira, se si riconosce che gli imputati non hanno approfittato di uno stimolo esterno come «occasione» di sfogo per i propri istinti criminali; che le vittime hanno apportato un contributo rilevante all'esito violento della vicenda; che la loro pervicace opposizione fisica, attuata anche brandendo un coltello da frutta e utilizzando altri oggetti per l'offesa, ha senz'altro rinvigorito la reazione degli imputati, diventa contraddittorio sostenere (alla luce dei principi sopra richiamati al paragrafo 3.2) un difetto del nesso psicologico tra azione e reazione; senza considerare, peraltro, l'evolversi della vicenda: nella prima fase, un pacato allontanamento dal locale dei due avventori molesti e solo in una seconda fase un epilogo violento, causato da quel comportamento delle vittimi che lo stesso giudice di rinvio definisce: "pervicace opposizione fisica" e "contributo rilevante all'esito violento".

3. I residui motivi, che involgono il trattamento sanzionatorio, sono assorbiti.

A tale riguardo, tuttavia, occorre effettuare alcune precisazioni su: l'ordinanza di correzione dell'errore materiale; il riconoscimento della recidiva.

3.1. L'ordinanza adottata, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., dalla Corte di appello, il 13 gennaio 2020, dopo la deliberazione della sentenza non può ricevere avallo.

3.1.1. Con detta ordinanza, emessa dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado, la Corte di appello rileva che, nel determinare l'aumento di pena per la continuazione, non ha tenuto conto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del disposto dell'art. 81 comma quarto, cod. pen., a mente del quale se reati in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti (come il [OSCURATO:PERSONA]) ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

La Corte distrettuale ha ritenuto, quindi, che l'errore fosse emendabile attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., all'esito della quale ha aumentato la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] da anni dieci e mesi sei di reclusione (come indicata in dispositivo) a quella di anni dodici di reclusione (muovendo dalla pena per il reato più grave 56- 575 cod. pen. di anni nove di reclusione, e applicando, per il reato satellite di lesioni personali lievi, un aumento "non inferiore" a un terzo in ossequio alla previsione di cui al citato art. 81, comma quarto, cod. pen.).

3.1.2. Il provvedimento è errato.

A parte che il giudice di rinvio ha applicato un aumento di pena di entità pari alla pena edittale massima prevista per il reato di lesioni personali lievi, verosimilmente trascurando il disposto dell'art. 81, comma terzo cod. pen., va osservato, ancor prima, che lo strumento processuale prescelto è inutilizzabile.

3.1.3. L'articolo 130 cod. proc. pen. ammette la correzione delle sentenze (e degli altri provvedimenti) a una duplice condizione: che gli errori od omissioni non determinino nullità; che la loro eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto.

La prima condizione «vale a circoscrivere l'area di operatività della correzione perché nell'esaltare il rapporto di esclusione che la legge ha inteso richiamare tra la funzione riparatoria della correzione e quella sostitutiva, propria delle impugnazioni, ha finito per sottolineare il carattere marginale dell'errore correggibile attraverso il ricorso ad un criterio che privilegia la ricognizione degli effetti processuali determinati da errori od omissioni» (cfr. Sez.

U n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543).

Inoltre «la successiva condizione prevista dall'art. 130 c.p.p., e cioè il divieto di apportare, attraverso la correzione, una modificazione "essenziale" del provvedimento, si armonizza compiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a seconda della tipologia dei provvedimenti del giudice ed ai loro effetti, utilizza pur essa la ricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l'uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione.

E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione dev'essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice» (Sez.

U n. 8 del 18/05/1994, Armati, cit.).

In forza di tali rilievi le Sezioni Unite hanno concluso che: «L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione».

3.1.4. Nella specie è palese che l'intervento correttivo della Corte di appello ha comportato una modificazione essenziale del provvedimento: è stata applicata la regola di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., non tenuta in alcuna considerazione al momento della decisione; per l'effetto è stata decisamente aumentata l'entità della pena inflitta all'imputato rispetto a quella che il collegio aveva stabilito al momento della deliberazione.

Emerge in maniera evidente come tale intervento ha trasformato la correzione dell'errore materiale in un mezzo anomalo di impugnazione, poiché, una volta rilevato l'errore sostanziale, il Procuratore generale distrettuale avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.

3.2. La recidiva.

Il punto concernente la sussistenza della recidiva per [OSCURATO:PERSONA] non ha formato oggetto di devoluzione nei precedenti gradi di giudizio, sicché la relativa doglianza, espressa all'interno del secondo motivo di ricorso, è inammissibile.

4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'attenuante della provocazione. ,......-'' P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma - decidendo quale giudice di rinvio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Rady e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio e lesioni gravi commessi ai danni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, ha: - escluso la circostanza aggravante dei futili motivi; - escluso, in relazione al delitto di lesioni personali, la circostanza aggravante di cui all'art. 583, cod. pen.; - riconosciuto, in favore degli imputati, le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti, per [OSCURATO:PERSONA], alla contestata recidiva; - rideterminato, conseguentemente, la pena in anni dieci e mesi sei di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in anni nove e mesi sei di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con ordinanza del 13 gennaio 2020 la medesima Corte di appello ha disposto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza «inserendo nel dispositivo emesso in udienza e in quello riportato in calce alla sentenza depositata, al posto della dicitura relativa alla pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] Rady in anni dieci e mesi sei di reclusione, la seguente corretta "in anni dodici di reclusione"». L'ordinanza si fonda sul rilievo che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano i presupposti dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., sicché l'aumento di pena, a titolo di continuazione, per il reato satellite di lesioni personali, non poteva essere inferiore a un terzo rispetto alla misura della pena base di anni nove di reclusione stabilita per il reato più grave di tentato omicidio. 3. Il giudizio di rinvio ha fatto seguito alla sentenza n. 25788 del 26 giugno 2020, con la quale la prima sezione della Corte di cassazione, nel respingere i motivi di impugnazione sulla responsabilità e sull'assenza di scriminanti, ha annullato la decisione di secondo grado «limitatamente all'aggravante dei futili motivi, all'attenuante della provocazione, al reato di lesione personale grave e al trattamento sanzionatorio». 4. Avverso la sentenza e l'ordinanza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. 5. [OSCURATO:PERSONA] Rady propone due motivi con il ricorso principale e una ulteriore censura con successiva impugnazione riferita alla ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. 5.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. È risultato che, in una prima fase, l'imputato si era limitato a condurre fuori dal proprio locale i fratelli Ridoine, i quali non avevano pagato le consumazioni, mentre la reazione violenta era scattata solo in un secondo momento, quando, cioè, le persone offese avevano nuovamente fatto ingresso nel locale, con atteggiamento intimidatorio, utilizzando uno sgabello. In tale situazione, secondo il ricorrente non si potrebbe negare che il fatto ingiusto altrui e lo stato d'ira fossero avvinti da nesso causale. Del resto la stessa Corte di appello ha dato atto che la condotta delle vittime si è sostanziata in una «pervicace opposizione fisica [...] che ha senz'altro rinvigorito la reazione degli imputati», salvo poi qualificare la medesima condotta come «di per sé lieve», così da incorrere in una manifesta illogicità. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analoghi vizi in relazione: al riconoscimento della recidiva; al giudizio di bilanciamento operato in termini di mera equivalenza. 5.3. Infine il ricorrente impugna l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, emessa dopo la pronuncia della sentenza, contestando che l'intervento sulla decisione con essa disposto sia riconducibile all'alveo dell'art. 130 cod. proc. pen.. 6. [OSCURATO:PERSONA] si affida due motivi. Con il primo coltiva argomenti analoghi a quelli del coimputato circa il diniego della circostanza attenuante della provocazione. Con il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: errata individuazione della pena prevista per il reato di omicidio tentato; misura dell'aumento di pena per il reato di lesioni personali lievi; mancata applicazione, nella massima estensione, delle riduzione per le circostanze attenuanti generiche. 7. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Sono fondati i motivi in punto di circostanza attenuante della provocazione. 2.1. I fatti in contestazione risultano ormai pacifici e possono essere ripercorsi trascrivendo i relativi passaggi della sentenza rescindente (cfr. paragrafo 2 del ritenuto in fatto): «La notte tra il 28 ed il 29 luglio 2016 i fratelli Khalid e [OSCURATO:PERSONA]/ne, intendendo festeggiare la scarcerazione del primo, si portarono, in compagnia dell'amico [OSCURATO:PERSONA], presso l'esercizio pubblico «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:PERSONA] Rady, alle cui dipendenze [OSCURATO:PERSONA] lavorava quale addetto alla sicurezza: qui ebbero luogo i fatti di causa, che la Corte di appello ricostruisce, in sostanziale continuità con il Tribunale, nei termini che di seguito si espongono sinteticamente. Il diverbio insorto all'interno del locale, dovuto alla pretesa dei germani Rido/ne — presentatisi in stato di ebbrezza alcolica, Hamid, e vera e propria ubriachezza, Khalid (il quale, peraltro, risultò positivo a cocaina e cannabis in esito agli esami di laboratorio eseguiti in occasione del ricovero in ospedale) — di non pagare, avendo esaurito la disponibilità di contante, una parte delle bevande consumate, aveva visto, ad un certo punto, Khalid brandire un coltello da frutta. Tale iniziativa aveva provocato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza, il quale, con una decisa azione persuasiva, si era fatto consegnare il coltello ed aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] all'esterno dell'esercizio commerciale, dentro il quale era rimasto il fratello Hamid, a sua volta impegnato a tu per tu con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era, tuttavia, riuscito, a vincere, anche grazie all'utilizzo di uno sgabello, la resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e di altro soggetto (tale «Said», fidanzato della barista [OSCURATO:PERSONA]) ed a rientrare, quindi, nel locale allo scopo di dare manforte al congiunto il quale, tuttavia, dopo pochi secondi (appena otto, stando a quanto indicato dal Tribunale alla pag. 5 della sentenza di primo grado) era stato condotto all'esterno da [OSCURATO:PERSONA] sotto la minaccia della sbarra in ferro della quale egli si sarebbe servito, di lì a poco, per cagionare alle vittime le lesioni documentate dai referti sanitari in atti. Khalid, rimasto dentro il locale, era stato colpito a mani nude da [OSCURATO:PERSONA]; a seguito della sua analoga reazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato un coltello da torta, la cui lama era lunga circa 50 cm, e gli aveva infetto due colpi alla schiena, mentre Khalid aveva, dal canto suo, lanciato bottiglie ed un narghilè all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo rientrato nel locale, aveva, allora, colpito [OSCURATO:PERSONA] alla testa ed al corpo con la sbarra di ferro sopra citata, continuando nell'aggressione anche dopo che la vittima era caduta a terra. [OSCURATO:PERSONA] aveva, subito dopo, riservato non dissimile trattamento ad [OSCURATO:PERSONA] — medio tempore riuscito, lui pure, a riguadagnare l'interno del locale ed autore del lancio, all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una sedia, che aveva però colpito [OSCURATO:PERSONA] ad una mano — il quale, già attinto alla testa dal coltello detenuto da [OSCURATO:PERSONA], era stato successivamente raggiunto dai colpi sferrati al suo indirizzo da [OSCURATO:PERSONA] con la barra in ferro». 2.2. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza di appello, rilevando un vizio motivazionale in punto di diniego della circostanza attenuante della provocazione.2.2.1. Secondo la "prima" Corte di appello gli imputati - a fronte della pretesa dei fratelli Ridoine di sottrarsi al pagamento - avrebbero colto il pretesto per dare sfogo ai propri impulsi criminali. 2.2.2. La prima sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che il ragionamento del giudice di merito fosse, con ogni evidenza, «distonico rispetto alle emergenze istruttorie che danno conto del ruolo giocato dai fratelli Ridoine nell'insorgere del diverbio e nella sua graduale evoluzione. Le parti civili, invero, hanno espresso l'intenzione di non adempiere alle obbligazioni assunte, cui il creditore si è comprensibilmente opposto, per poi mantenere, anche perché in condizioni alterate, un atteggiamento radicalmente oppositivo, concretatosi, da parte di Khalid, nel brandire il coltello da frutta e, da parte di entrambi, nel riportarsi, contro la volontà del titolare, all'interno del locale. La Corte di appello ha illegittimamente pretermesso la valutazione di tali risultanze, senza dubbio suscettibili, quantomeno in astratto, di incidere [...] sulla possibilità di ritenerne il collegamento eziologico con lo stato d'ira determinato dall'altrui fatto ingiusto». 2.2.3. Il vizio rilevato dalla Corte di cassazione non risulta emendato dal giudice di rinvio. 2.3. È utile chiarire alcuni principi necessari a sistemare concettualmente la circostanza di cui all'art. 62 n. 2, cod. pen. L'attenuante della provocazione si compone di due elementi: uno oggettivo, costituito dal «fatto ingiusto altrui», che può essere realizzato non solo da un comportamento antigiuridico, ma anche della violazione di norme sociali o di costume; uno soggettivo, costituito dallo «stato d'ira» (Sez. 1, n. 6355 del 07/05/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 194576). Il secondo elemento deve essere legato al primo da un «nesso di causalità psichica» (che la giurisprudenza, richiamata anche dalla sentenza rescindente, fa assurgere a "terzo requisito"). Occorre, in particolare, che l'elemento oggettivo, per la sua antigiuridicità o per la sua contrarietà alle norme sociali o di costume, contenga in sé la potenzialità di suscitare una "comnnotio animi", nel senso di una intensa eccitazione capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori (Sez. 1, n. 6355 del 07/05/1993, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Deve sempre sussistere, quindi, un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato, mentre non è sufficiente non legame di mera occasionalità (Sez. 5 n. 1203/69 del 29 novembre 1968, Trecchi, Rv 110266). In quest'ultima ipotesi mancherebbe il vero e proprio stato d'ira e il reo agirebbe non sull'onda emotiva scatenata dal fatto ingiusto altrui, ma per un suo particolare stato di malanimo verso il soggetto passivo ovvero per il suo temperamento esageratamente impulsivo (Sez. 1, n. 12816 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], n. m.).L'adeguatezza non è un requisito della circostanza attenuante che trova riconoscimento nella lettera dell'art. 62 n. 2, cod. pen. (e men che meno lo è la proporzionalità, che, del tutto estranea alla disposizione normativa in parola, connota invece le scriminanti di cui agli artt. 52 e 54 cod. pen.), tuttavia si ritiene che l'assoluta mancanza di adeguatezza consente di escludere il nesso causale psicologico, dato che tradisce la presenza di uno sfogo per odio, malanimo, risentimento, gelosia, vendetta che nel fatto altrui trova pretesto ma non la vera causale (Sez. 1, n. 6229 del 13/01/1989, dep. 1990, Menciotti, Rv. 184176). Dunque l'adeguatezza opera non sul piano dei requisiti della circostanza (la norma non la contempla), ma su quello probatorio, nel senso che una reazione criminosa manifestamente spropositata rispetto alla condotta provocatoria può essere interpretata come sintomo, come indice rivelatore del fatto che l'azione delittuosa non sia stata realmente provocata dal fatto ingiusto. L'adeguatezza diventa un parametro di valutazione dello stato d'animo dell'autore, nella considerazione che un'azione eccedente l'adeguatezza non potrebbe ritenersi conseguente allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. Detto in altri termini, la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima (Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375; Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M C, Rv. 271799). Su questa linea si pone e va interpretato il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità che aggancia il carattere della adeguatezza al nesso psicologico; si veda Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 e, tra le ultime, Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894: «Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta.. 2.4. Nel caso in esame, il giudice di rinvio riconosce la sussistenza del fatto ingiusto ascrivibile alle vittime e dello stato di rabbia e frustrazione ingenerato 6 g dalla condotta dei fratelli Ridoine, tuttavia esclude il nesso psicologico tra queste due componenti non ravvisando un'adeguatezza tra azione ingiusta e reazione, in particolare per l'impiego di una spranga di ferro, arma dotata di «un'altissima carica offensiva», con la quale le vittime venivano colpite in varie parti del corpo anche quando, disarmate e inoffensive, si trovavano a terra (pagg. 10 e 11 sentenza impugnata). Questa affermazione, però, contrasta logicamente con quelle contenute in altra parte della motivazione laddove il giudice di rinvio, sia pure al diverso fine di escludere l'aggravante dei "futili motivi", nega che gli imputati abbiano approfittato dello stimolo esterno offerto dalla condotta delle vittime «come occasione per sfogare i propri istinti criminali, poiché dalle risultanze processuali chiaramente emerge che i fratelli Rido/ne hanno apportato un contributo rilevante all'esito violento della vicenda, con la conseguenza che la condotta delittuosa attuata contro di loro non appare espressione di un moto interiore dei soggetti agenti del tutto ingiustificato» (pag. 9). La medesima sentenza dichiara di riferirsi a: «l'atteggiamento profondamente oppositívo mantenuto dai germani durante la lite, anche causato dalle condizioni psicofisiche alterate degli stessi, concretizza tesi nell'aver brandito un coltello da frutta, da parte di Khalid, e nell'essere entrambi rientrati nel locale dopo essere stati condotti fuori, contro la volontà del titolare, anche servendosi di oggetti per vincere la resistenza degli imputati» (pag. 10). La sentenza prosegue osservando che: «Tale pervicace opposizione fisica delle parti civili, che ha senz'altro rinvigorito la reazione degli imputati, esclude quindi la futilità del motivo, non potendosi sostenere che questi ultimi abbiano posto in essere la condotta delittuosa solo per sfogare impulsi criminali aventi come unico obiettivo la commissione in sé del reato» (pag. 10). La logicità del tessuto argomentativo finisce per lacerarsi a causa di proposizioni che si pongono in reciproca antinomia: è vero che, in astratto, l'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi non implica automaticamente il riconoscimento della attenuante della provocazione, tuttavia, nel caso concreto, se si afferma che sussistono il fatto ingiusto e lo stato d'ira, se si riconosce che gli imputati non hanno approfittato di uno stimolo esterno come «occasione» di sfogo per i propri istinti criminali; che le vittime hanno apportato un contributo rilevante all'esito violento della vicenda; che la loro pervicace opposizione fisica, attuata anche brandendo un coltello da frutta e utilizzando altri oggetti per l'offesa, ha senz'altro rinvigorito la reazione degli imputati, diventa contraddittorio sostenere (alla luce dei principi sopra richiamati al paragrafo 3.2) un difetto del nesso psicologico tra azione e reazione; senza considerare, peraltro, l'evolversi della vicenda: nella prima fase, un pacato allontanamento dal locale dei due avventori molesti e solo in una seconda fase un epilogo violento, causato da quel comportamento delle vittimi che lo stesso giudice di rinvio definisce: "pervicace opposizione fisica" e "contributo rilevante all'esito violento". 3. I residui motivi, che involgono il trattamento sanzionatorio, sono assorbiti. A tale riguardo, tuttavia, occorre effettuare alcune precisazioni su: l'ordinanza di correzione dell'errore materiale; il riconoscimento della recidiva. 3.1. L'ordinanza adottata, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., dalla Corte di appello, il 13 gennaio 2020, dopo la deliberazione della sentenza non può ricevere avallo. 3.1.1. Con detta ordinanza, emessa dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado, la Corte di appello rileva che, nel determinare l'aumento di pena per la continuazione, non ha tenuto conto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del disposto dell'art. 81 comma quarto, cod. pen., a mente del quale se reati in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti (come il [OSCURATO:PERSONA]) ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. La Corte distrettuale ha ritenuto, quindi, che l'errore fosse emendabile attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., all'esito della quale ha aumentato la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] da anni dieci e mesi sei di reclusione (come indicata in dispositivo) a quella di anni dodici di reclusione (muovendo dalla pena per il reato più grave 56- 575 cod. pen. di anni nove di reclusione, e applicando, per il reato satellite di lesioni personali lievi, un aumento "non inferiore" a un terzo in ossequio alla previsione di cui al citato art. 81, comma quarto, cod. pen.). 3.1.2. Il provvedimento è errato. A parte che il giudice di rinvio ha applicato un aumento di pena di entità pari alla pena edittale massima prevista per il reato di lesioni personali lievi, verosimilmente trascurando il disposto dell'art. 81, comma terzo cod. pen., va osservato, ancor prima, che lo strumento processuale prescelto è inutilizzabile. 3.1.3. L'articolo 130 cod. proc. pen. ammette la correzione delle sentenze (e degli altri provvedimenti) a una duplice condizione: che gli errori od omissioni non determinino nullità; che la loro eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto. La prima condizione «vale a circoscrivere l'area di operatività della correzione perché nell'esaltare il rapporto di esclusione che la legge ha inteso richiamare tra la funzione riparatoria della correzione e quella sostitutiva, propria delle impugnazioni, ha finito per sottolineare il carattere marginale dell'errore correggibile attraverso il ricorso ad un criterio che privilegia la ricognizione degli effetti processuali determinati da errori od omissioni» (cfr. Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). Inoltre «la successiva condizione prevista dall'art. 130 c.p.p., e cioè il divieto di apportare, attraverso la correzione, una modificazione "essenziale" del provvedimento, si armonizza compiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a seconda della tipologia dei provvedimenti del giudice ed ai loro effetti, utilizza pur essa la ricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l'uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione. E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione dev'essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice» (Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati, cit.). In forza di tali rilievi le Sezioni Unite hanno concluso che: «L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione». 3.1.4. Nella specie è palese che l'intervento correttivo della Corte di appello ha comportato una modificazione essenziale del provvedimento: è stata applicata la regola di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., non tenuta in alcuna considerazione al momento della decisione; per l'effetto è stata decisamente aumentata l'entità della pena inflitta all'imputato rispetto a quella che il collegio aveva stabilito al momento della deliberazione. Emerge in maniera evidente come tale intervento ha trasformato la correzione dell'errore materiale in un mezzo anomalo di impugnazione, poiché, una volta rilevato l'errore sostanziale, il Procuratore generale distrettuale avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. 3.2. La recidiva. Il punto concernente la sussistenza della recidiva per [OSCURATO:PERSONA] non ha formato oggetto di devoluzione nei precedenti gradi di giudizio, sicché la relativa doglianza, espressa all'interno del secondo motivo di ricorso, è inammissibile. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'attenuante della provocazione. ,......-'' P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a
Sentenza Cassazione n. 08965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris