CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16908/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 19 febbraio 2019, ha assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337, cod. pen. perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato di lesioni ex art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del suo difensore; -che, con un unico motivo, si duole della mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e della violazione del disposto di cui all'art. 62, comma 1, n.2, cod. pen., deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; -che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, non essendo scandito da una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non è consentito in sede di legittimità. Nello specifico la ricorrente censura l'adozione di un apparato motivazionale illogico e contraddittorio in relazione alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n.1, cod. pen. -che la Corte di appello di Messina ha motivato la negazione del beneficio in oggetto in ragione della eccessiva e totalmente inadeguata reazione dell'imputata. Invero, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799). - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma, i