CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15355/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANTORO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 6881/2018 depositata il 13/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32909/2019Numero sezionale 4187/2026Numero di raccolta generale 15355/2026Data pubblicazione 20/05/2026La [OSCURATO:SOCIETA] di Caserta emise, per conto della Regione Campania,diverse cartelle esattoriali per la riscossione di sanzioni pecuniarie einteressi applicati sulla tassa di deposito dei rifiuti in discarica (l. 549/95)riguardanti gli anni dal 1996 al 2001 nei confronti del ConsorzioObbligatorio Intercomunale di raccolta e smaltimento rifiuti CE/4 Egeaspa. Quest’ultimo propose separati ricorsi avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli che, con sentenze 228, 229 e 230 del3/3/2008, li accolse ritenendo assorbente il motivo della mancata notificadegli atti giustificativi della pretesa.La Regione impugnò le sentenze avanti alla Commissione TributariaRegionale della Campania che, con sentenze 13, 14 e 15 del 26/1/2009dichiarò inammissibile l’appello ex art. 53 d.lgs. 546/92, ritenendo fossestata omessa la citazione in tale fase del concessionario, quale partenecessaria del processo, essendo rilevati vizi propri delle cartelle. LaRegione impugnò le indicate sentenze avanti a questa Corte che, riuniti iricorsi, con pronuncia 2284 del 5/2/2016 le cassò con rinvio ritenendoche, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’impugnazione della sentenzapronunciata tra più parti in causa inscindibile nei confronti non di tutte leparti, ma solo nei confronti di una o più, non determini l’inammissibilitàdel gravame in quanto, in tal caso, il giudice deve ordinare l’integrazionedel contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.[OSCURATO:PERSONA] della Campania, adita in sede dirinvio dal resistente nella nuova denominazione di Consorzio unico dibacino delle province di Napoli e Caserta e su analoga riassunzione daparte della Regione, previa riunione dei procedimenti riassunti, ha accoltogli appelli avverso le sentenze di primo grado, condannando il Consorzioalla rifusione delle spese. Secondo il giudice d’appello non risultavano inrealtà impugnazioni per vizi propri delle cartelle ma le censure investivanoesclusivamente gli atti presupposti asseritamente non notificati. Tuttavia,erano stati depositati gli avvisi d’accertamento e le sentenze ormaiNumero registro generale 32909/2019Numero sezionale 4187/2026Numero di raccolta generale 15355/2026Data pubblicazione 20/05/2026definitive che avevano respinto i ricorsi dei coobbligati, presidenti protempore del Consorzio nei periodi relativi; ricorsi che presupponevano laregolare notifica degli avvisi. La Corte di merito ha altresì respinto leeccezioni di prescrizione quinquennale indicando gli atti interruttivi. Nelmerito, dopo avere ricostruito la cornice normativa, ha indicato comel’adozione della legge regionale prevista non fosse indispensabile allalegittimità della pretesa atteso che il tributo speciale, nel caso specifico, furichiesto nel perimetro fissato dalla legge nazionale.Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di due motivi integrati dasuccessiva memoria.La Regione e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, pur notificatetelematicamente in data 18/10/2019, sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va innanzi tutto confermata la tempestività del ricorso, cui il ricorsostesso fa riferimento, benché per ragioni diverse da quelle in essoindicate.1.2 La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 13/7/2018, lostesso giorno in cui si è tenuta l’udienza pubblica avanti alla CommissioneTributaria Regionale. Al procedimento in oggetto, iniziato nel marzo 2007,va applicato il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. nella versioneantecedente le modifiche introdotte con l’art. 46, comma 17, della legge69/09, applicabili invece ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Eraall’epoca previsto, in caso di sentenze non notificate, il termine lungo d’unanno per la proposizione dell’impugnazione.1.3 Il termine decorrente dal 13 luglio 2018 scadeva pertanto il 13 luglio2019, salvo sospensione feriale dei termini 2018 che lo avrebbe protrattodi 31 giorni, cumulandosi così con il periodo feriale 2019, di pari entità,arrivando così al 13 settembre 2019, con conseguente tardività del ricorsonotificato il 18 ottobre di quell’anno.Numero registro generale 32909/2019Numero sezionale 4187/2026Numero di raccolta generale 15355/2026Data pubblicazione 20/05/20261.4 Tuttavia, al momento di scadenza del termine lungo ordinario (13luglio 2019), era efficace la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11,del d.l. n. 119/18, conv. nella legge 136/2018, secondo cui, per lecontroversie definibili sulla base di tali disposizioni, ossia quelle attribuitealla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi adoggetto atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado del giudizio,compreso quello di Cassazione e anche a seguito di rinvio, i terminid’impugnazione sono sospesi per nove mesi ove scadano tra la datad’entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.1.5 È peraltro costante l’orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 6,15/10/2021, n. 28398, Rv. 662817 – 01) in ordine al fatto che lasospensione prevista dalla norma succitata non sia cumulabile con quellaper il periodo feriale, sicché, applicando la sola sospensione eccezionale dicui alla disposizione indicata, il termine per l’impugnazione, che scadeva al13 luglio 2019 (non tenendo conto della sospensione feriale), in quantoscadente prima del 31 luglio di quell’anno deve ritenersi sospeso per novemesi (sino al 19/4/2020). Ne deriva che il ricorso per cassazione notificatoil 18/10/2019 deve ritenersi tempestivo.2. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente prospetta la nullità dellasentenza per violazione del contraddittorio, in relazione all’art. 33 deld.lgs. 546/92 e all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Evidenzia come alpunto 10 della sentenza impugnata si affermi di avere provveduto inpubblica udienza in cui le parti hanno confermato le proprie conclusioni.Sostiene di non avere mai ricevuto notifica d’istanza per la trattazione inpubblica udienza, né la forma di trattazione era indicata nell’avviso cheinvece era riferito a trattazione in camera di consiglio, salvo il disposto del1° comma dell’art. 33 del d.lgs. 546/92. Richiama pronuncia di questaCorte del 3 febbraio 2017 che avrebbe precisato come la trattazione inpubblica udienza in assenza d’apposita istanza ai sensi del citato art. 33,determinerebbe la nullità dell’udienza di discussione tenuta senza laNumero registro generale 32909/2019Numero sezionale 4187/2026Numero di raccolta generale 15355/2026Data pubblicazione 20/05/2026rituale partecipazione dell’Ufficio. Sostiene che se il principio vale perl’Ente impositore deve valere anche per parte resistente.3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1,comma 163, della legge n. 296/06, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 c.p.c. Evidenzia che gli avvisi d’accertamento prodromici all’emissionedelle cartelle esattoriali sono divenuti definitivi nel 2003 perché nonopposti, come indicato anche nella sentenza impugnata. Poiché, comeancora risulta nella sentenza, le cartelle furono emesse nell’anno 2007,dovrebbe ritenersi intervenuta la prescrizione. Avrebbe infatti errato laCorte di merito nel conteggiare un termine di prescrizione quinquennalenotificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cuil’accertamento è divenuto definitivo.4 Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo.4.1 Dall’esame del fascicolo processuale, cui questa Corte ha accessoessendo rilevato un errore procedimentale, emerge infatti che il giudizio siè svolto nelle forme dell’udienza pubblica, su richiesta della Regione, manon risulta la notifica di tale istanza nei confronti del Consorzio che, comesi evince dal verbale del 13/7/2018, non era presente alla discussione inpubblica udienza. La richiesta di discussione in pubblica udienza di cuiall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992 - proponibile nel termine di cui all'art.32, comma 2, del d.lgs. citato, nel ricorso introduttivo o nellecontrodeduzioni, come anche in ulteriori memorie - deve essere notificataa cura dell'istante alle parti costituite, non essendo sufficiente il merodeposito (Cass. Sez. 5, 23/12/2024, n. 34194, Rv. 673183 – 01).4.2 Deve convenirsi con il ricorrente sul fatto che l’omessa notifica e laconseguente assenza alla discussione concretizzi una lesione del diritto didifesa con conseguente nullità della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6,14/05/2013, n. 11487, Rv. 627187 – 01, Sez. 5, Ordinanza n. 32434 del12/12/2025 (Rv. 677252 - 01).Numero registro generale 32909/2019Numero sezionale 4187/2026Numero di raccolta generale 15355/2026Data pubblicazione 20/05/20265. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Campania, che provvederà altresì sullespese della fase di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania cui demanda di provvedere altresì sulle spese della fase dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]