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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2019

ECLI:EU:T:2019:740
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TO0599_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / CRU (causa T‑599/18) «Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di valutazione definitiva ex post del [OSCURATO:PERSONA] – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi (Art. 263 TFUE) (v. punti 34, 35)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera proveniente da un’istituzione – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 36)

3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Lettera inviata alla ricorrente contenente una decisione del CRU di non effettuare una valutazione definitiva ex post dell’ente – Applicazione all’ente di uno strumento di cessione delle attività che non consente il versamento di una compensazione a seguito di una valutazione definitiva – Perdita per la ricorrente della sua qualità di azionista – Situazione della ricorrente non interessata da un’eventuale valutazione definitiva ex post – Esclusione [Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 20, §§ 11, 12, 16, 17 e 18, art. 76, § 1, e), e art. 24] (v. punti 40-49, 51, 52, 54-62)

4. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punti 64, 65) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della «decisione del CRU di non effettuare una valutazione definitiva ex post del [OSCURATO:PERSONA], SA, comunicata alla ricorrente con lettera del 14 settembre 2018».

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0599_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / CRU (causa T‑599/18) «Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di valutazione definitiva ex post del [OSCURATO:PERSONA] – Atto non impugnabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi (Art. 263 TFUE) (v. punti 34, 35) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera proveniente da un’istituzione – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 36) 3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Lettera inviata alla ricorrente contenente una decisione del CRU di non effettuare una valutazione definitiva ex post dell’ente – Applicazione all’ente di uno strumento di cessione delle attività che non consente il versamento di una compensazione a seguito di una valutazione definitiva – Perdita per la ricorrente della sua qualità di azionista – Situazione della ricorrente non interessata da un’eventuale valutazione definitiva ex post – Esclusione [Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 20, §§ 11, 12, 16, 17 e 18, art. 76, § 1, e), e art. 24] (v. punti 40-49, 51, 52, 54-62) 4. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punti 64, 65) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della «decisione del CRU di non effettuare una valutazione definitiva ex post del [OSCURATO:PERSONA], SA, comunicata alla ricorrente con lettera del 14 settembre 2018». Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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