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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 27998/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28737 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaCola di Rienzo 162, presso lo studio dell'avv .

Lucia P. Scalone di Montelauro dalla quale sono rappresentat i e difes i con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2018n.28737 sez.

S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 1171/2018della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicatail 5/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.C on scrittura privata del 10 novembre 2003, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali controricorrenti, la loro figlia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali ricorrenti, convennero la cessione, dal padre alla figlia, della quota del 50% della società semplice con ragione sociale «Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s.» con sede in Casaloldo e la vendita alla figlia Barbara e al genero [OSCURATO:PERSONA] di terreni e fabbricati.

In attuazione di questoaccordo quadro, in data 20 febbraio 2004, fu stipulato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il contratto di cessione di quota societaria pari al 50% per il valore di euro 192.510,00, pari alla metà del capitale sociale derivante dalla svalutazione di quello precedentemente determinato con valutazione peritale in euro 548.477,23.

Nello stesso giorno, fu stipulato un atto di compravendita immobiliare, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quali acquirenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la cessione della piena ed esclusiva proprietà di un terreno agricolo e alcuni fabbricati,adibiti al servizio del fondo e utilizzati come rurali , nel comune di Casaloldo e i diritti spettanti pari ad un mezzo (perché l'altro mezzo già apparteneva ai compratori) di un terreno agricolo sito nello stesso comune,al prezzo di Euro 1.640.000 ,00 che la parte venditrice dichiarò di aver già ricevuto, rilasciandone quietanza.

Ric. 2018n.28737 sez.

S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 3 -

2. Con atto di citazione del 23 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] sa e [OSCURATO:PERSONA] di essere stati indotti con errore, violenza o dolo alla firma di questi accordi, atteso era stata rappresentata una falsa situazione finanziaria della società agricola; in subordine, chiesero fosse riconosciuta la natura simulata dei contratti di cessione del 20 febbraio 2004 che in realtà costituivano donazioni dissimulate, come tali nulle perché prive dei necessari requisiti formali.

Con sentenza n. 640/2011 il Tribunale di Mantova rigettò tutte le domande compensando le spese.

3. In accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1171/2018, la Corte di Brescia, dopo aver esaminato tutti i negozi intercorsi tra le parti, anche l’accordo quadro, escluse i vizi del consenso, sostenendo invece che ricorresse la simulazione delle vendite, atteso che, nonostante le dichiarazioni di quietanza, per entrambe le alienazioni non era stato corrisposto alcun prezzoin favore degli alienanti; rilevò che l’accollo dei debiti non era significativo in quanto meramente interno; aggiunse che la natura gratuita degli atti non era esclusa neppure considerando che le attribuzioni costituivano da un canto un giusto riconoscimento al genero Gianfranco per l’importante apporto lavorativo arrecato all'azienda familiare e dall’altro un anticipo sull'eredità «coerente e confacente con la collocazione di lei e del marito nell'organizzazione dell'azienda»,perché comunque da tali considerazioni derivava la configurabilità di una donazione remuneratoria; dichiarò perciò la nullità degli atti traslativi per difetto di forma solenne.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e LidiaBombana hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018n.28737 sez.

S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 4 - Preliminarmente deve rilevarsi che non risulta prodotta copia della relazione di notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 369, comma II n. 2 cod. proc. civ.: pur in difetto di tale produzione, tuttavia, il ricorso deve egualmente ritenersi procedibile, in applicazione di principio ormai consolidato, perché la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (la pubblicazione è, infatti, avvenuta in data 5/7/2018 e la notifica del ricorso è avvenuta in data 4/10/2018).

In tale ipotesi, infatti, è assicurato comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 3, n. 1 1386 del 30/04/2019 ; Sez.

U, n. 21349 del 06/07/2022).

1. Con l’unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno sostenuto la violazione e falsa applicazione degli articoli 769, 770, 782 809 e 1414 cod. civ., perché l a Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermatoche soltanto il mancato versamento del corrispettivo sarebbe significativo per ravvisare una donazione, senza interpretare l'effettiva volontà delle parti e non considerando l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di tutti i debiti aziendali e societari come riportati dalla c.t.u., il collegamento negoziale tra la compravendita dei terreni, il contratto quadro del 10/11/2003 e la cessione della quota sociale del 20 febbraio 2004, la rinuncia al riconoscimento dell’effettiva quota di partecipazione nell’impresa familiare per effetto dei conferimenti apportati e dell’opera prestata dal 1989 al 2004 e ad ogni ragione di credito derivante dalla mancata distribuzione degli utili e dall’utilizzo dei proventi aziendali per l’acquisto e il miglioramento del patrimonio immobiliare intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’assunzione di tutti i mutui ipotecari Ric. 2018n.28737 sez.

S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 5 - gravanti sugli immobili oggetto di cessione, «la volontà dei genitori di procedere anche alla divisione del loro patrimonio immobiliare in favore delle figlie Barbara e Maria» (così in ricorso); sarebbe stato pure falsamente applicato l’art. 770 cod. civ. ravvisando nella fattispecie una donazione remuneratoria.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile ein parte infondato.

Innanzitutto deve rilevarsi l’omessa indicazione numerica di alcuno dei motivi tassativamente enu nciati al comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.: l’utilità di tale indicazione è direttamente conseguente alla natura di critica vincolata dell’impugnazione in cassazione.

Tuttavia, poiché non è necessaria l’ adozione di formule sacramentali, il motivo resta scrutinabile se comunque i vizi prospettati siano riconducibili a quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (v.

Cass. Sez.

U, n. 32415 del 08/11/2021).

Nella specie, dunque, il motivo risulta articolato essenzialmente in due profili, l’uno riferito al vizio di motivazione riconducibile al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.e, dunque, all’omesso esame di fatti ritenuti decisivi (punti a, b, c e d del ricorso), l’altro al n. 3 e, cioè, all’erronea interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti e, in conseguenza, anche dei due atti di trasferimento.

Come esposto nella narrazione dei fatti di causa, la Corte di Brescia ha dapprima esaminato il contenuto di tutti i negozi intercorsi tra le parti, anche dell’accordo quadro ed ha quindi ritenuto che i due atti traslativi simulassero una donazione –e ne ha perciò dichiarato la nullità per difetto di forma solenne - perché alla dichiarazione di quietanza non corrispondeva l’avvenuta corresponsione di alcun prezzo e perché diversamente non rilevava, al fine di riconoscere la sussistenza di onerosità, l’accollo dei debiti in quanto meramente interno, né il possibile riconoscimento al genero Gianfranco per l’importante apporto lavorativo arrecato all'azienda familiare e la Ric. 2018n.28737 sez.

S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 6 - volontà di anticip a re con il trasferimento la divisione tra le figlie Barbara e Maria degli immobili; tali ultime considerazioni , infatti, comunque implicavano, in assenza del versamento di un prezzo, la configurabilità di una donazione remuneratoria nulla per difetto di forma.

Il motivo – che perciò risulta inammissibile - non censura c on critiche specifiche tale soluzione interpretativa, ma si limita ad una contestazione generica e non supportata da elementi puntuali di confutazione, con riguardo in particolare alla sussist enza della corresponsione di un corrispettivo in forma diversa dalla dazione di denaro.

Da un canto, invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte,l’operazione di interpretazione del contratto integra una valutazione di fatto di competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltantosotto il profilo della violazione dei criteri legali di interpretazione: la deduzione di questa violazione deve essere specifica, dando dimostrazione del modo e del perché essa si è consumata, fornendo quindi la prova che l’interpretazione fornita è in contrasto con quanto risulta dal dato testuale e dalla applicazione degli altri criteri interpretativi, non potendo il ricorrente limitarsi a contrapporre a quella data dal giudice di merito una diversa interpretazione, aggiungendosi che per andare esente da censure quella adottata dal giudice di merito non deve essere l’unica interpretazione possibile, essendo sufficiente che sia plausibile, cioè non fondata su dati fallaci o arbitrari (Cass.Sez. 2, n. 20838 del 2022; n. 16987 del 2018; n. 11254 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 24539 del 2009).

Nella specie, invece, il ricorrente non ha in alcun modo indicato quali siano state le norme ermeneutiche violate nella ricostruzione degli accordi tra le parti offerta in sentenza, limitandosi a ribadire la Ric. 2018n.28737 sez.

S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 7 - sua diversa ricostruzione della volontà manifestata negli accordi intercorsi; in tal senso non scongiura l’inammissibilità della censura neanche la ricostruzione alternativa di negotium mixtum cum donationepure offerta in ricorso.

D’altro canto, poi, proprio in quanto indagine di fatto affidata al giudice di merito,l'accertamento della volontà delle parti contraenti in relazione al contenuto di un negozio o di una clausola di esso è sindacabile in sede di legittimità soltanto nel limite di unamotivazione così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 18376 del 2022 Sez.

II, 22agosto 2002, n. 12366; Cass., Sez.

III, 14 luglio 2016, n. 14355).

In tal senso, la censura risulta allora ugualmente inammissibile: i ricorrenti hanno indicato come significativi alcuni fatti (l’accollo dei debiti, il riconoscimento al genero Gianfranco, il collegamento negoziale, i rapporti intercorsi, la volontà di anticipare con il trasferimento la divisionetra le figlie) che la Corte territoriale non ha trascurato, ma ha valutato come non rilevanti nel senso da loro auspicato.

Il motivo, infine, risulta infondato quanto alla violazione dell’art.770 cod. civ.: premesso che la qualificazione dei fatti è operazione riservata al giudice, la Corte ha correttamente affermato che, pur volendo ravvisare il carattere remuneratorio degliatti di trasferimento, comunque dall’assenza di corrispettivo ne derivava la natura di donazione e, in conseguenza, la necessità della forma solenne; così argomentando, ha correttamente applicato un principio consolidato in materia, secondo cui la donazione remuneratoria, che consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e Ric. 2018n.28737 sez.

S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 8 - propria, assoggettata anche agli oneri di forma (Cass. Sez. 2, n. 10262 del 18/05/2016; Sez. 2, n. 41480 del 24/12/2021).

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna de i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione ai parametri fissati per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condannaGianfranco Soldati e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandolein Euro 2.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28737 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaCola di Rienzo 162, presso lo studio dell'avv . Lucia P. Scalone di Montelauro dalla quale sono rappresentat i e difes i con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2018n.28737 sez. S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 1171/2018della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicatail 5/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.C on scrittura privata del 10 novembre 2003, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali controricorrenti, la loro figlia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali ricorrenti, convennero la cessione, dal padre alla figlia, della quota del 50% della società semplice con ragione sociale «Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s.» con sede in Casaloldo e la vendita alla figlia Barbara e al genero [OSCURATO:PERSONA] di terreni e fabbricati. In attuazione di questoaccordo quadro, in data 20 febbraio 2004, fu stipulato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il contratto di cessione di quota societaria pari al 50% per il valore di euro 192.510,00, pari alla metà del capitale sociale derivante dalla svalutazione di quello precedentemente determinato con valutazione peritale in euro 548.477,23. Nello stesso giorno, fu stipulato un atto di compravendita immobiliare, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quali acquirenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la cessione della piena ed esclusiva proprietà di un terreno agricolo e alcuni fabbricati,adibiti al servizio del fondo e utilizzati come rurali , nel comune di Casaloldo e i diritti spettanti pari ad un mezzo (perché l'altro mezzo già apparteneva ai compratori) di un terreno agricolo sito nello stesso comune,al prezzo di Euro 1.640.000 ,00 che la parte venditrice dichiarò di aver già ricevuto, rilasciandone quietanza. Ric. 2018n.28737 sez. S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 3 - 2. Con atto di citazione del 23 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] sa e [OSCURATO:PERSONA] di essere stati indotti con errore, violenza o dolo alla firma di questi accordi, atteso era stata rappresentata una falsa situazione finanziaria della società agricola; in subordine, chiesero fosse riconosciuta la natura simulata dei contratti di cessione del 20 febbraio 2004 che in realtà costituivano donazioni dissimulate, come tali nulle perché prive dei necessari requisiti formali. Con sentenza n. 640/2011 il Tribunale di Mantova rigettò tutte le domande compensando le spese. 3. In accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1171/2018, la Corte di Brescia, dopo aver esaminato tutti i negozi intercorsi tra le parti, anche l’accordo quadro, escluse i vizi del consenso, sostenendo invece che ricorresse la simulazione delle vendite, atteso che, nonostante le dichiarazioni di quietanza, per entrambe le alienazioni non era stato corrisposto alcun prezzoin favore degli alienanti; rilevò che l’accollo dei debiti non era significativo in quanto meramente interno; aggiunse che la natura gratuita degli atti non era esclusa neppure considerando che le attribuzioni costituivano da un canto un giusto riconoscimento al genero Gianfranco per l’importante apporto lavorativo arrecato all'azienda familiare e dall’altro un anticipo sull'eredità «coerente e confacente con la collocazione di lei e del marito nell'organizzazione dell'azienda»,perché comunque da tali considerazioni derivava la configurabilità di una donazione remuneratoria; dichiarò perciò la nullità degli atti traslativi per difetto di forma solenne. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e LidiaBombana hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018n.28737 sez. S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 4 - Preliminarmente deve rilevarsi che non risulta prodotta copia della relazione di notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 369, comma II n. 2 cod. proc. civ.: pur in difetto di tale produzione, tuttavia, il ricorso deve egualmente ritenersi procedibile, in applicazione di principio ormai consolidato, perché la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (la pubblicazione è, infatti, avvenuta in data 5/7/2018 e la notifica del ricorso è avvenuta in data 4/10/2018). In tale ipotesi, infatti, è assicurato comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 3, n. 1 1386 del 30/04/2019 ; Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022). 1. Con l’unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno sostenuto la violazione e falsa applicazione degli articoli 769, 770, 782 809 e 1414 cod. civ., perché l a Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermatoche soltanto il mancato versamento del corrispettivo sarebbe significativo per ravvisare una donazione, senza interpretare l'effettiva volontà delle parti e non considerando l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di tutti i debiti aziendali e societari come riportati dalla c.t.u., il collegamento negoziale tra la compravendita dei terreni, il contratto quadro del 10/11/2003 e la cessione della quota sociale del 20 febbraio 2004, la rinuncia al riconoscimento dell’effettiva quota di partecipazione nell’impresa familiare per effetto dei conferimenti apportati e dell’opera prestata dal 1989 al 2004 e ad ogni ragione di credito derivante dalla mancata distribuzione degli utili e dall’utilizzo dei proventi aziendali per l’acquisto e il miglioramento del patrimonio immobiliare intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’assunzione di tutti i mutui ipotecari Ric. 2018n.28737 sez. S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 5 - gravanti sugli immobili oggetto di cessione, «la volontà dei genitori di procedere anche alla divisione del loro patrimonio immobiliare in favore delle figlie Barbara e Maria» (così in ricorso); sarebbe stato pure falsamente applicato l’art. 770 cod. civ. ravvisando nella fattispecie una donazione remuneratoria. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile ein parte infondato. Innanzitutto deve rilevarsi l’omessa indicazione numerica di alcuno dei motivi tassativamente enu nciati al comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.: l’utilità di tale indicazione è direttamente conseguente alla natura di critica vincolata dell’impugnazione in cassazione. Tuttavia, poiché non è necessaria l’ adozione di formule sacramentali, il motivo resta scrutinabile se comunque i vizi prospettati siano riconducibili a quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (v. Cass. Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021). Nella specie, dunque, il motivo risulta articolato essenzialmente in due profili, l’uno riferito al vizio di motivazione riconducibile al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.e, dunque, all’omesso esame di fatti ritenuti decisivi (punti a, b, c e d del ricorso), l’altro al n. 3 e, cioè, all’erronea interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti e, in conseguenza, anche dei due atti di trasferimento. Come esposto nella narrazione dei fatti di causa, la Corte di Brescia ha dapprima esaminato il contenuto di tutti i negozi intercorsi tra le parti, anche dell’accordo quadro ed ha quindi ritenuto che i due atti traslativi simulassero una donazione –e ne ha perciò dichiarato la nullità per difetto di forma solenne - perché alla dichiarazione di quietanza non corrispondeva l’avvenuta corresponsione di alcun prezzo e perché diversamente non rilevava, al fine di riconoscere la sussistenza di onerosità, l’accollo dei debiti in quanto meramente interno, né il possibile riconoscimento al genero Gianfranco per l’importante apporto lavorativo arrecato all'azienda familiare e la Ric. 2018n.28737 sez. S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 6 - volontà di anticip a re con il trasferimento la divisione tra le figlie Barbara e Maria degli immobili; tali ultime considerazioni , infatti, comunque implicavano, in assenza del versamento di un prezzo, la configurabilità di una donazione remuneratoria nulla per difetto di forma. Il motivo – che perciò risulta inammissibile - non censura c on critiche specifiche tale soluzione interpretativa, ma si limita ad una contestazione generica e non supportata da elementi puntuali di confutazione, con riguardo in particolare alla sussist enza della corresponsione di un corrispettivo in forma diversa dalla dazione di denaro. Da un canto, invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte,l’operazione di interpretazione del contratto integra una valutazione di fatto di competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltantosotto il profilo della violazione dei criteri legali di interpretazione: la deduzione di questa violazione deve essere specifica, dando dimostrazione del modo e del perché essa si è consumata, fornendo quindi la prova che l’interpretazione fornita è in contrasto con quanto risulta dal dato testuale e dalla applicazione degli altri criteri interpretativi, non potendo il ricorrente limitarsi a contrapporre a quella data dal giudice di merito una diversa interpretazione, aggiungendosi che per andare esente da censure quella adottata dal giudice di merito non deve essere l’unica interpretazione possibile, essendo sufficiente che sia plausibile, cioè non fondata su dati fallaci o arbitrari (Cass.Sez. 2, n. 20838 del 2022; n. 16987 del 2018; n. 11254 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 24539 del 2009). Nella specie, invece, il ricorrente non ha in alcun modo indicato quali siano state le norme ermeneutiche violate nella ricostruzione degli accordi tra le parti offerta in sentenza, limitandosi a ribadire la Ric. 2018n.28737 sez. S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 7 - sua diversa ricostruzione della volontà manifestata negli accordi intercorsi; in tal senso non scongiura l’inammissibilità della censura neanche la ricostruzione alternativa di negotium mixtum cum donationepure offerta in ricorso. D’altro canto, poi, proprio in quanto indagine di fatto affidata al giudice di merito,l'accertamento della volontà delle parti contraenti in relazione al contenuto di un negozio o di una clausola di esso è sindacabile in sede di legittimità soltanto nel limite di unamotivazione così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 18376 del 2022 Sez. II, 22agosto 2002, n. 12366; Cass., Sez. III, 14 luglio 2016, n. 14355). In tal senso, la censura risulta allora ugualmente inammissibile: i ricorrenti hanno indicato come significativi alcuni fatti (l’accollo dei debiti, il riconoscimento al genero Gianfranco, il collegamento negoziale, i rapporti intercorsi, la volontà di anticipare con il trasferimento la divisionetra le figlie) che la Corte territoriale non ha trascurato, ma ha valutato come non rilevanti nel senso da loro auspicato. Il motivo, infine, risulta infondato quanto alla violazione dell’art.770 cod. civ.: premesso che la qualificazione dei fatti è operazione riservata al giudice, la Corte ha correttamente affermato che, pur volendo ravvisare il carattere remuneratorio degliatti di trasferimento, comunque dall’assenza di corrispettivo ne derivava la natura di donazione e, in conseguenza, la necessità della forma solenne; così argomentando, ha correttamente applicato un principio consolidato in materia, secondo cui la donazione remuneratoria, che consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e Ric. 2018n.28737 sez. S2 - ud. 22 - 2 - 20 23 - 8 - propria, assoggettata anche agli oneri di forma (Cass. Sez. 2, n. 10262 del 18/05/2016; Sez. 2, n. 41480 del 24/12/2021). 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna de i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione ai parametri fissati per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condannaGianfranco Soldati e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandolein Euro 2.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe
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