CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46607/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 16/11/2020 della Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la decisione della Corte d'appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto di cui in epigrafe che, per quel che in questa sede rileva, in riforma della sentenza emessa in data 5 luglio 2018 dal Tribunale di Taranto, appellata dai predetti, esclusa la recidiva contestata all'[OSCURATO:PERSONA] e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stimate per tutti equivalenti alle contestate recidive, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto, mesi due di reclusione ed euro 35.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto di reclusione e euro 33.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; ha sostituito le pene accessorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1. Il procedimento ha ad oggetto episodi di illecita cessione di sostanza stupefacente prevalentemente del tipo cocaina che dalla Campania raggiungeva la provincia di Taranto (Massafra, Marina di [OSCURATO:PERSONA] e Castellaneta) e, per quel che in questa sede rileva, vedeva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti, accusati dei delitti di cui agli artt. 81, 110, 112 comma 1, n. 1 cod. pen. e 73 comma 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e venduto sostanza stupefacente del tipo cocaina; fatti commessi in Marina di Ginosa, Laterza e Castellaneta, dal 29.6.2006 al 19.11.2006 (capo A). Analoga condotta veniva contestata a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri; fatti avvenuti in Marina di Ginosa, Laterza, Massafra e Taranto dal 27.6.2006 al 9.12.2006 (capo B). 1.2. Secondo la prospettazione accusatoria sarebbe emersa l'operatività, sul territorio di Laterza, Ginosa, [OSCURATO:PERSONA], Massafra e Taranto, di diversi gruppi criminali dediti all'attività di vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2006, tanto che l'indagine, sviluppatasi per circa sette mesi, dal giugno del 2006 fino al gennaio del 2007, per mezzo di attività tecniche, ha permesso l'individuazione di episodi di spaccio al dettaglio e dei canali di relativo approvvigionamento. I Giudici di merito hanno individuato i soggetti che facevano parte della "piazza di spaccio" di Ginosa ed in particolare, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui osservazione avrebbe consentito di individuare la fonte della provvista illecita proveniente da Napoli e gestita dai fratelli Ciro e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta "contabile" del gruppo, che vedeva, altresì, quale depositaria dello stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] (già giudicata con sentenza irrevocabile). I contestuali servizi predisposti, sia attraverso le operazioni tecniche, che attraverso le tradizionali osservazioni, portavano a plurime operazioni di sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed arresti di concorrenti, a conferma del contenuto delle eseguite captazioni. 1.3. In sede di gravame, tutti i ricorrenti hanno rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, tenendo fermi quelli inerenti la richiesta riqualificazione nel più tenue delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e quelli connessi al trattamento sanzionatorio. 2. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del delitto di cui al capo A), per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione nella più tenue fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La ricorrente rileva come l'assenza di ogni verifica circa la consistenza quantitativa e qualitativa dello stupefacente, la non elevata quantificazione dei profitti illeciti che solo erroneamente sarebbero stati apprezzati attraverso i pagamenti che avvenivano per mezzo di vaglia postale e l'assenza di univocità in ordine alle valorizzate intercettazioni telefoniche deporrebbero per una ridotta attività di cessione ben sussumibile nella più tenue fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. il ruolo di contabile delle operazioni di vendita in Puglia della sostanza stupefacente del tipo cocaina assegnato alla ricorrente sarebbe frutto di una errata interpretazione delle intercettazioni che si spiegano in ragione della necessità di scegliere il difensore per l'assistenza tecnica del marito, [OSCURATO:PERSONA], nel frangente arrestato; versione maggiormente plausibile da assegnare alle conversazioni alla luce del contesto in cui gli incontri si sarebbero realizzati e che porterebbero a far ritenere complessivamente erroneo il quadro probatorio delineato. La difesa osserva come l'azione della Oppolo, mera connivente del marito, non possa ritenersi inserita nel gruppo organizzato di traffico di stupefacenti, tenuto conto che l'invio di vaglia online non risulta metodica tale da far ritenere esistente una particolare offensività della condotta.3. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto contestato al capo B), per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 3.1. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. la difesa del ricorrente deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui, per un gran numero di coimputati è stata ritenuta la integrazione della fattispecie di "lieve entità" in ragione della mancata verifica del dato quantitativo, mentre nei confronti del venditore (nei cui confronti era già intervenuta sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in ordine alla quantità di 170 grammi di cocaina) tale più tenue ipotesi è stata esclusa. Proprio le intercettazioni telefoniche deporrebbero per un'attività di cessione occasionale e non continuativa con dimostrata carenza di disponibilità economiche in capo ad [OSCURATO:PERSONA] tale da consentirgli di approvvigionarsi della sostanza, elementi che confermerebbero la complessiva scarsa offensività della condotta. 3.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione dell'effetto estensivo assolutorio ex art. 587 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che, pur avendo rinunciato in appello al motivo inerente alla responsabilità avendo tenuto fermo unicamente quello teso alla riqualificazione ella condotta nel reato di cui all'art. 73, comma 5, l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. avrebbe dovuto giovare anche al ricorrente ex art. 587 cod. proc. pen., essendo le due posizioni assimilabili. 3.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la decisione impugnata non ha motivato in ordine ai singoli aumenti effettuati a titolo di continuazione; carenza tanto più apprezzabile se si osserva che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la continuazione non solo interna ma anche rispetto ad altra decisione oggetto di presofferto cautelare. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili in ordine ai delitti di cui al capo A), per mezzo del comune difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. La Corte territoriale avrebbe affrontato, superandoli, i motivi di gravame posti in quella sede attraverso una scarna motivazione circa la valenza del contenuto delle intercettazioni il cui senso non era univoco e, comunque, relativo a poche centinaia di euro di sostanza stupefacente, somma che comprendeva anche altri beni, quali vestiario, macchine ed un muletto; dati che, in assenza di un sequestro, non consentivano di quantificare l'entità dell'attività di cessione in realtà sin da subito ridimensionata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che aveva fatto esplicitamente riferimento a piccole cessioni; la restante parte dell'imputazione, formulata in maniera generica, non consentiva di comprendere a chi fossero destinate le varie cessioni. La Corte territoriale avrebbe motivato facendo ricorso a frasi di stile, provvedendo contraddittoriamente a riqualificare le condotte in favore di soggetti che, nell'ambito dello stesso contesto processuale, risultavano anche più gravate. 5. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto contestato al capo A), per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 5.1. Violazione di legge in ordine alla denegata riqualificazione della condotta nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. Si tratterebbe di droga mai sottoposta a sequestro e della cui esistenza si aveva contezza solo attraverso le intercettazioni dei colloqui; evenienza che non ha consentito di accertare la quantità dello stupefacente e che si pone in contrasto con la parte della decisione, che ha invece escluso l'ingente quantità proprio su tale lacuna non altrimenti colmabile. 5.2. La circostanza che il ricorrente sia stato arrestato con una dose ritenuta di modica quantità e che la pena in questione sia passata in giudicato fa ritenere esistente che quella del presente procedimento costituisce medesima condanna in quanto relativa allo stesso fatto di reato, preclusa ex art. 649 cod. proc. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto contestato al capo A), per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 6.1. Vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena inspiegabilmente quantificata, quanto a pena base, in anni sette e mesi otto di reclusione. 6.2. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. Il ricorrente osserva come nel corpo della decisione non sia dato rinvenire alcun elemento da cui poter inferire l'aumentata pericolosità e capacità a delinquere. 6.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; la Corte territoriale avrebbe fondato la ritenuta più grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, in assenza di indicazioni circa il dato ponderale della sostanza, rimasto ignoto, e nonostante in non rilevante ammontare delle somme oggetto dei vaglia online. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili sotto plurimi profili. 2. Dapprima saranno trattate le questioni di tipo processuale per poi affrontare quella comune a tutti i ricorrenti in ordine alla mancata riqualificazione della condotta nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre, a seguire, saranno esaminate le questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. 3. Deve ritenersi generico il motivo attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA], pur avendo rinunciato ai motivi in punto di responsabilità in ordine alla contestata condotta di cui al capo B), richiede l'applicazione dell'effetto favorevole scaturente dall'assoluzione del concorrente [OSCURATO:PERSONA] ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il richiamato principio di diritto, in concreto, non giova al ricorrente. Ed invero, l'effetto estensivo, a norma dell'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto in favore del coimputato non impugnante (assimilabile, per quanto detto, alla situazione dell'imputato che ha rinunciato al motivo di gravame), a condizione che venga accolto il motivo che abbia natura non strettamente personale, dedotto invece dalla parte diligente. La norma, nel processo plurisoggettivo, tende ad evitare contrasti tra giudicati e la conseguente ingiustizia che deriverebbe da difformi statuizioni nei confronti di imputati che versano in identiche situazioni e trova applicazione allorché investono l'esistenza stessa del reato, ma non anche situazioni in cui il reato risulta essere stato commesso, ma non da talune persone ovvero non in concorso con le stesse; in tali ultimi casi deve ritenersi che la decisione assolutoria, a prescindere dalla formula in concreto utilizzata dal giudice di merito che se del caso ben può essere corretta, non trovi applicazione in ragione del motivo che ha investito la personale posizione del ricorrente nei cui soli confronti potrà giovare. Si osserva che il motivo formulato dal ricorrente richiama in forma generica, onde inferire che sullo stesso fatto vi sia stata sentenza assolutoria estensibile all'[OSCURATO:PERSONA], l'integrale fattispecie contenuta nell'imputazione in cui figura come concorrente di [OSCURATO:PERSONA]. Non viene, invece, evidenziato quale sarebbe il reato commesso da costui in concorso con il ricorrente e perché l'assoluzione del concorrente faccia venir meno, in ipotesi, la personale responsabilità, tenuto conto che detta accusa ha ad oggetto plurime ipotesi di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in concorso con un numero elevato di persone, nell'ambito del cui contesto l'[OSCURATO:PERSONA] risulta svolgere (secondo quanto si esporrà in seguito) il ruolo di approvvigionatore di tutti gli altri soggetti richiamati nel capo di imputazione. Declinazione della imputazione che avrebbe imposto una precisa articolazione del motivo che, pertanto, si rivela generico e meramente perlustrativo specie nella parte in cui pretenderebbe di far riverberare il dedotto effetto estensivo sulla complessiva, composita ed unitaria contestazione avente ad oggetto plurime ipotesi di reato in continuazione tra loro senza neppure ipotizzare che la stessa possa assumere parziale rilevanza. Nondimeno il Collegio rileva che dall'esame delle sentenze di merito e dall'apprezzamento delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto in ordine al quale la Corte territoriale ha ritenuto fossero insuperabili i dubbi che scaturivano dalla lettura delle intercettazioni che lo riguardavano tanto da pervenire a sentenza assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non si apprezzano specifici episodi che coinvolgono contemporaneamente costoro, tanto che tra i due soggetti viene segnalata una sola conversazione inizialmente giudicata rilevante per il contributo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe offerto ad [OSCURATO:PERSONA], in secondo grado ritenuto non significativo; mentre, dalla lettura della parte della decisione del Tribunale (pag. 144) e da quella di appello (pag. 55, 56, 57 e 58) che interessa la sola posizione del [OSCURATO:PERSONA] si evince che a costui sarebbe assegnato il ruolo di coadiutore dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'attività di rifornitore della piazza di spaccio di Massafra; ragione dell'assoluzione personalmente coinvolgente il solo [OSCURATO:PERSONA] che esclude la possibilità, venuta meno l'ipotizzato contributo, che la decisione possa avere influenza alcuna sulla posizione soggettiva dell'[OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile dell'approvvigionamento di numerosi altri concorrenti. 4. Manifestamente infondato e generico risulta, invece, il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui censura la condanna asseritamente posta in violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. in considerazione dell'intervenuta decisione definitiva avente ad oggetto il sequestro di circa grammi 170 di sostanza stupefacente del tipo cocaina già apprezzati integrare il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sia la decisione di primo grado che quella di secondo grado avevano messo in evidenza come la condotta in questione avesse costituito elemento idoneo a decriptare le comunicazioni afferenti alle attività del gruppo anche con riferimento ai quantitativi di sostanza stupefacente ceduti e fatti arrivare in provincia di Taranto dal [OSCURATO:PERSONA], senza che detto autonomo fatto di reato sia stato incluso nella condanna in ordine al solo capo A). 5. Deve a questo punto trattarsi la questione che interessa tutti i ricorrenti ed avente ad oggetto la ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, invece di quella invocata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritiene il Collegio sia adeguata la motivazione che, per ciascuno dei ricorrenti, ha reso la Corte di appello. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno ribadito il principio secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27084901; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). 5.1. Tanto premesso la Corte territoriale, quanto ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (motivo unico), in risposta alle censure formulate in sede di gravame, ha fornito logica e completa motivazione (pagine da 20 a 26 sentenza della Corte di appello) in ordine al perché la condotta non potesse ritenersi scarsamente offensiva tale da integrare la più tenue fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; condotta complessivamente tale da far emergere, sulla base degli univoci elementi che in punto di responsabilità non erano stati messi in discussione a cagione dell'intervenuta rinuncia al relativo motivo, che costoro fossero responsabili delle plurime cessioni di significativi quantitativi di sostanza stupefacente fatta pervenire in Puglia previ contatti con gli acquirenti locali per poi provvedere alla diretta cessione o all'ulteriore rifornimento in favore di spacciatori al dettaglio. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha, altresì, apprezzato la consistenza degli approvvigionamenti che si susseguivano con regolarità e che erano anche ben organizzati con la pianificazione del trasporto per mezzo di un pertinente sistema di occultamento della sostanza stupefacente nell'autovettura (pervenendo al sequestro ed all'arresto di [OSCURATO:PERSONA]), la dettagliata economica gestione delle risorse finanziarie provenienti dal narcotraffico effettuata ad opera della Oppolo, per tale ragione ritenuta la contabile del gruppo, anche spiegata attraverso il riferimento alle modalità di pagamento con vaglia online per ammontare idoneo a confutare, in quanto complessivamente ed unitariamente apprezzato, le censure tese a minimizzare l'entità del quantitativo e l'esatta consistenza della condotta. Non risulta invece determinante che non sia stato possibile accertare in concreto l'effettivo dato ponderale riconducibile ad ogni ipotesi ricondotta alla contestata attività di cessione, ben potendo il dato quantitativo essere apprezzato, in mancanza di sequestro, attraverso il riferimento ad elementi di prova certi che consentano di pervenire, per via indiretta, all'individuazione del dato ponderale (in materia di aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, v. tra le tante, Sez. 3, n. 35042 del 01/03/2016, Gjetja, Rv. 267873). Conformemente si sono espressi i Giudici di merito che hanno apprezzato i plurimi elementi a disposizione che deponevano per la continuativa, professionale ed economicamente consistente attività; riferimenti alla non tenue offensività dell'attività di cessione a terzi che i ricorrenti tentano di contrastare per mezzo del precluso riferimento alle risultanze di merito che, quanto a ritenuta responsabilità, ha formato oggetto di rinuncia. La circostanza che, come dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro della sostanza stupefacente del tipo cocaina per un complessivo peso di grammi 170 grammi sia stata qualificata ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. nel distinto procedimento pervenuto a definizione, non può vincolare la valutazione in ordine alla concreta integrazione del reato da parte della Corte territoriale, che nel presente giudizio ha potuto apprezzare sia gli atti in questione al fine di comprendere l'intera condotta, sia gli elementi che emergevano dall'attività tecnica che ha interessato il gruppo di persone dedite al narcotraffico; elementi, questi ultimi, non potuti valutare, invece, da parte del Giudice che aveva condannato il ricorrente in ordine alla più tenue fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativamente allo specifico ed isolato fatto. 5.2. Meramente reiterativo di analoga censura adeguatamente vagliata dal Collegio di merito, anche in tal caso effettuata facendo riferimento al rinunciato motivo in ordine alla responsabilità e tentando di assegnare un differente significato alle intercettazioni ed alle risultanze istruttorie, risulta il motivo formulato sullo stesso punto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui condotta viene complessivamente apprezzata e analizzata (pag. da 26 e 35 della sentenza della Corte di appello) là dove la sentenza impugnata mette in evidenza, oltre all'attività di venditore al dettaglio del solo [OSCURATO:PERSONA], la comune illecita attività che vedeva entrambi coinvolti in qualità di destinatari della sostanza stupefacente del tipo cocaina direttamente proveniente dal gruppo napoletano per significative quantità poi cedute anche ad altro spacciatore e consumatore, [OSCURATO:PERSONA], che, in ragione del mancato pagamento di precedenti partite di sostanza, su precisa disposizione proveniente dal gruppo campano, non venne più approvvigionato. 5.3. Versato in fatto e generico risulta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che non confuta efficacemente le ragioni espresse dalla Corte territoriale proprio nella parte in cui aveva con completezza e logicità (pag. 41, 42 e 43) evidenziato che l'episodio relativo all'arresto del ricorrente trovato in possesso di grammi 170 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di materiale destinato al confezionamento e di assegni bancari utilizzati per il pagamento dello stupefacente ceduto a terzi, costituiva solo uno degli episodi (tra l'altro escluso dalla sentenza di condanna), il cui ruolo di soggetto inserito nell'attività di cessione in favore di numerose persone a loro volta spacciatori al dettaglio e stato possibile ricostruire grazie alla corretta interpretazione assegnata alle captazioni in tal modo decifrate; condotta complessivamente accertata che, per quantità, continuità e giro d'affari, non poteva essere ritenuta compatibile con la più tenue previsione di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. cit. Né è dato comprendere il senso della parte della censura in cui il ricorrente deduce l'illogicità della decisione che ha ritenuto che i singoli venditori rispondessero della "ipotesi lieve" (testualmente: "ad onor del vero appare illogico sostenere che per gli acquirenti ricorra l'ipotesi di lieve entità, escludendola invece per l'[OSCURATO:PERSONA], considerato le plurime cessioni poste in essere"), tenuto conto che proprio la posizione di supremazia assunta da [OSCURATO:PERSONA] quale approvvigionatore degli altri venditori al dettaglio per come risulta essersi realizzata sul territorio della provincia tarantina ha portato ad escludere la scarsa offensività della condotta contestata. 6. In ordine al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondate e generiche risultano le censure che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivolgono alla determinazione della pena. 6.1. Generico e manifestamente infondato risulta il motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancata motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti per la ritenuta continuazione interna ed esterna, tenuto conto che il relativo motivo di gravame, con cui richiedeva la riduzione del trattamento sanzionatorio, l'esclusione della recidiva e la concessione delle attenuanti generiche, è stato integralmente accolto. Ed infatti, la pena finale, a fronte di quella di dodici anni ed un mese di reclusione ed euro 49.000 di multa inflitta dal Tribunale di Taranto, è stata determinata in complessivi anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa, con l'elisione della recidiva in quanto fondata sui fatti successivi a quelli di cui al giudizio; pena che è stata determinata partendo dal minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. cit., ridotta di un terzo per le riconosciute circostanze attenuanti generiche concesse nella massima estensione in ragione del comportamento processuale riconducibile alla parziale rinuncia ai motivi (pag. 86); pena aumentata, a sua volta, di appena sei mesi di reclusione per la continuazione, come da conforme richiesta di riduzione formulata dalla difesa in sede di gravame. Pena di sei mesi che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è comprensiva della sola continuazione interna, non avendo il Tribunale e la Corte territoriale previsto - né risulta essere stata formulata richiesta nei due gradi di giudizio da parte del ricorrente - che i fatti di cui alla sentenza del G.i.p. di Taranto del 10 novembre 2006 fossero posti in continuazione con quelli di cui al presente procedimento. Chiara risulta la decisione di primo grado che espressamente prevede (pag. 253) l'esclusione dei fatti di cui alla sentenza del 10 novembre 2006, irrevocabile in data 3 aprile 2007, "per divieto di un secondo giudizio" dal perimetro della condanna e della conseguente determinazione della pena, così escludendo gli stessi in motivazione e nel dispositivo, ove si fa espresso riferimento all'assoluzione per la vicenda già ricompresa nella decisione passata in giudicato il 3 aprile 2007, per "divieto di un secondo giudizio". Egualmente palese risulta la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio effettuato dalla Corte territoriale che ha fatto esclusivo riferimento all'aumento per la continuazione che, in assenza di altre imputazioni, deve essere comprensiva dei soli fatti previsti nella contestata condotta contenuta nel capo B), ma non anche dei fatti già esclusi all'esito del giudizio di primo grado. 6.2. Generiche risultano, infine, le censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] al trattamento sanzionatorio: la pena base è stata determinata in anni sette e mesi otto e risulta adeguatamente motivata dalla Corte territoriale in ragione dei quantitativi di sostanza stupefacente movimentati, del ruolo di fornitore di altri spacciatori, delle modalità organizzative e della capacità criminale dimostrata; ragioni della quantificazione della pena espresse in modo non illogico anche facendo riferimento all'art. 133 cod. pen. che, in ragione del non eccessivo discostamento dal minimo edittale, non è censurabile in sede di legittimità. Egualmente generica risulta la censura portata dal [OSCURATO:PERSONA] alla riconosciuta recidiva che, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, risulta motivata alla luce della giudicata allarmante personalità del ricorrente, trafficante di droga operante da tempo su un vasto territorio e con modalità professionali, ragioni compatibili con la necessaria valutazione in ordine all'accresciuta pericolosità sociale del ricorrente. 7. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa d