CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14480/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli il 5/10/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per promozione e direzione di un'associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel carcere di Poggioreale di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti (capo A); per concorso in cinque episodi di introduzione di telefoni cellulari (capi B, C, D, E, F) commessi tra il 1.12.2021 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per concorso in tre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi G, H, I) commessi tra il 30.12.2021 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per concorso nella corruzione continuata del garante comunale di Napoli per i detenuti, Pietro IOIA, qualificato come incaricato di pubblico servizio e vettore remunerato sia dei telefoni che di sostanza stupefacente (capo M). 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo in ordine alle esigenze cautelari per insussistenza dell'attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato, stante l'incensuratezza della ricorrente, la risalenza delle condotte contestate al 1 dicembre 2021, eccetto il capo A) dal giugno 2021, e l'ammissione di responsabilità. Inoltre, non era stata valutata l'istanza di sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari in luogo lontano dall'ambiente in cui si erano svolti i fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché riversato esclusivamente in fatto e perché generico. 2. Il Tribunale, per suffragare sia l'esistenza delle esigenze cautelari che l'adeguatezza della custodia in carcere, ha dato atto della gravità dei fatti posti in essere dalla ricorrente nel suo ruolo di promotrice di un'attività associativa, radicata da tempo, volta ad introdurre nel carcere di Poggioreale telefoni cellulari e droga, intessendo una fitta rete di contatti con i familiari dei detenuti e corrompendo persino il garante di questi. Il provvedimento impugnato, con argomenti completi e logici, in nessun modo contrastati dal ricorso, ha ritenuto che non fossero stati forniti elementi concreti idonei a superare la necessità della misura massimamente afflittiva anche in ragione della prosecuzione dell'attività illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonostante il marito, anch'egli a capo del sodalizio, fosse stato trasferito dal carcere. Con riguardo al lasso temporale si dà atto che le condotte illecite risultano consumate sino all'anno 2022 (come emerge dall'intercettazione telefonica del 16 febbraio 2022 riportata a pagina quattro dell'ordinanza) e con riguardo all'inadeguatezza di misure meno afflittive, inclusi ovviamente gli arresti domiciliari, il Tribunale ha valorizzato il contesto complessivo in cui si erano svolti i fatti e la fitte rete di legami con i familiari dei detenuti che, a prescindere dal dato formale dell'incensuratezza di Guillari, rendevano la custodia cautelare in carcere l'unica misura in grado di evitare la reiterazione delle condotte illecite, proprio alla luce della personalità trasgressiva della ricorrente che si è escluso possa rispettare obblighi connaturati a misure meno afflittive. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.