CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l’insussistenza della scriminante di cui all’art.54 c.p., nonché il terzo motivo di ricorso in ordine alla mancata esclusione della punibilità ex art.131 bis c.p., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pag. da 2 a 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenutoche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’eccessività del trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la determinazione della pena — ivi compresa la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la fissazione della pena base — rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che, nella specie, l’onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4); osservatoche le ulteriori doglianze concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono parimenti inammissibili, in quanto non consentite in sede di legittimità e manifestamente infondate, atteso che la sentenza impugnata reca una motivazione esente da evidenti vizi di illogicità, e in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o desumibili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente superamento implicito degli altri (nella specie, i precedenti penali dell’imputata); rilevatoche è altresì manifestamente infondata la censura relativa alla ritenuta sussistenza della recidiva, anch’essa non consentita in sede di legittimità, avendo il giudice di merito correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la relativa valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro consumazione, ma deve essere effettuata in concreto, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., mediante la verifica del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, al fine di accertare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una persistente inclinazione al delitto idonea ad assumere rilievo quale fattore criminogeno nella commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen