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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2026

Cassazione n. 34100/2026

Testo disponibile della fonte

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lo di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 15 aprile 2026 la Corte d’appello di Catania, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] riconoscimento della fungibilità tra la detenzione senza titolo patita tra il 17settembre 2015 ed il 17 febbraio 2017 e l’espiazione della pena per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. per cui lo stesso è stato condannato con sentenza dellaCorte di appello di Catania del 19 marzo 2024.Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza perchè la consumazione delreato associativo è cessata in data successiva all’inizio della detenzione di cui èstata chiesta la fungibilità.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto l’ordinanza non ha effettuato la scomposizione del reato associativo perconsiderare la frazione della condotta commessa prima della detenzione di cui sichiede la fungibilità; infatti, la data del 26 aprile 2022 è solo la data dellasentenza di condanna di primo grado, ma la commissione del reato cessa di fattoin occasione della carcerazione del 17 settembre 2013, e l’attività diintercettazione cessa il 31 ottobre 2017, data dopo la quale non sonodocumentate ulteriori condotte partecipative.3.

Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’indirizzointerpretativo della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “l'istituto dellafungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanentiquando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo” (Sez. 1,Sentenza n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102; conformiSez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, P.M. in proc.

Onorato, Rv. 257600; Sez. 1, n.17829 del 10/04/2008, P.G. in proc.

Prokopchyk, Rv. 240288; Sez. 1, n. 127 del12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342).In applicazione di tale principio, il ricorrente avrebbe potuto ottenerelegittimamente la fungibilità tra la pena inflitta con la condanna per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e la detenzione, divenuta senza titolo per effetto diseparata ordinanza di applicazione del reato continuato, patita tra il 17settembre 2015 ed il 17 febbraio 2017, soltanto se l’appartenenzaall’associazione fosse cessata entro il 17 settembre 2015.Il ricorso deduce che la data del 26 aprile 2022 di cessazione dellapermanenza del reato associativo è soltanto formale, perché è la data dellasentenza di condanna di primo grado, e che le intercettazioni sono cessate il 31ottobre 2017 per cui sul periodo successivo non vi è prova di condottepartecipative, ma questo argomento è inconferente, atteso che, anche a volerritenere che l’appartenenza all’associazione del ricorrente sia provata soltantofino al 31 ottobre 2017, tale data è successiva all’inizio del periodo di detenzionedi cui si chiede la fungibilità.Il ricorso deduce anche che la condotta partecipativa cessa di fatto inoccasione della carcerazione avvenuta il 17 settembre 2013, ma l’argomento èinammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019,D e l l e C a v e , R v . 2 7 6 9 1 6 , n o n c h é , i n m o t i v a z i o n e , S e z .

U ,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prendeposizione sul percorso logico dell’ordinanza impugnata che ha evidenziato che, inrealtà, la condotta non cessa in tale data, perché l’attività di intercettazionesvolta dopo la scarcerazione del 17 febbraio 2017 ha consentito di dimostrareche, tornato libero, il ricorrente ha ripreso la propria posizione apicale nel gruppocriminale, circostanza rappresentata nella motivazione dell’ordinanza impugnatacon cui il ricorso non si confronta.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 15 aprile 2026 la Corte d’appello di Catania, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] riconoscimento della fungibilità tra la detenzione senza titolo patita tra il 17settembre 2015 ed il 17 febbraio 2017 e l’espiazione della pena per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. per cui lo stesso è stato condannato con sentenza dellaCorte di appello di Catania del 19 marzo 2024.Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza perchè la consumazione delreato associativo è cessata in data successiva all’inizio della detenzione di cui èstata chiesta la fungibilità.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto l’ordinanza non ha effettuato la scomposizione del reato associativo perconsiderare la frazione della condotta commessa prima della detenzione di cui sichiede la fungibilità; infatti, la data del 26 aprile 2022 è solo la data dellasentenza di condanna di primo grado, ma la commissione del reato cessa di fattoin occasione della carcerazione del 17 settembre 2013, e l’attività diintercettazione cessa il 31 ottobre 2017, data dopo la quale non sonodocumentate ulteriori condotte partecipative.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’indirizzointerpretativo della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “l'istituto dellafungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanentiquando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo” (Sez. 1,Sentenza n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102; conformiSez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, P.M. in proc. Onorato, Rv. 257600; Sez. 1, n.17829 del 10/04/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv. 240288; Sez. 1, n. 127 del12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342).In applicazione di tale principio, il ricorrente avrebbe potuto ottenerelegittimamente la fungibilità tra la pena inflitta con la condanna per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e la detenzione, divenuta senza titolo per effetto diseparata ordinanza di applicazione del reato continuato, patita tra il 17settembre 2015 ed il 17 febbraio 2017, soltanto se l’appartenenzaall’associazione fosse cessata entro il 17 settembre 2015.Il ricorso deduce che la data del 26 aprile 2022 di cessazione dellapermanenza del reato associativo è soltanto formale, perché è la data dellasentenza di condanna di primo grado, e che le intercettazioni sono cessate il 31ottobre 2017 per cui sul periodo successivo non vi è prova di condottepartecipative, ma questo argomento è inconferente, atteso che, anche a volerritenere che l’appartenenza all’associazione del ricorrente sia provata soltantofino al 31 ottobre 2017, tale data è successiva all’inizio del periodo di detenzionedi cui si chiede la fungibilità.Il ricorso deduce anche che la condotta partecipativa cessa di fatto inoccasione della carcerazione avvenuta il 17 settembre 2013, ma l’argomento èinammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019,D e l l e C a v e , R v . 2 7 6 9 1 6 , n o n c h é , i n m o t i v a z i o n e , S e z . U ,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prendeposizione sul percorso logico dell’ordinanza impugnata che ha evidenziato che, inrealtà, la condotta non cessa in tale data, perché l’attività di intercettazionesvolta dopo la scarcerazione del 17 febbraio 2017 ha consentito di dimostrareche, tornato libero, il ricorrente ha ripreso la propria posizione apicale nel gruppocriminale, circostanza rappresentata nella motivazione dell’ordinanza impugnatacon cui il ricorso non si confronta.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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