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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07837/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XED10) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver trasportato e comunque illecitamente detenuto a bordo sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso netto di grammi 100,642, il cui principio attivo pari a grammi 56,259.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva così come riqualificata.

Con il secondo motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata.

In ordine alla prima doglianza si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007 ) Rv. 236992 - 01).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di specifici elementi positivi idonei a giustificare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, rilevando come non emergano circostanze la cui valorizzazione consenta di ritenere incongrua la pena, già determinata nel minimo edittale.

Tale valutazione risulta ulteriormente corroborata dalla comprovata recidivanza nel delinquere dell'imputato, posta in essere addirittura in costanza di misure alternative alla detenzione, elemento che legittima la scelta sanzionatoria operata dal giudice di merito.

In ordine alla seconda doglianza si osserva che in diritto, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, 27/05/2010 n. 35738).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come il reato per cui si procede, valutato alla luce delle pregresse condanne, tutte di natura specifica, dei benefici penitenziari già concessi e della circostanza che il fatto sia stato commesso durante l'affidamento in prova, sia sintomatico di una accresciuta pericolosità dell'imputato.

Tale quadro complessivo denota un'indole delinquenziale persistente e una marcata incapacità di interiorizzare il disvalore delle condotte poste in essere, legittimando le valutazioni operate in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento • consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XED10) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver trasportato e comunque illecitamente detenuto a bordo sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso netto di grammi 100,642, il cui principio attivo pari a grammi 56,259. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva così come riqualificata. Con il secondo motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata. In ordine alla prima doglianza si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007 ) Rv. 236992 - 01). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di specifici elementi positivi idonei a giustificare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, rilevando come non emergano circostanze la cui valorizzazione consenta di ritenere incongrua la pena, già determinata nel minimo edittale. Tale valutazione risulta ulteriormente corroborata dalla comprovata recidivanza nel delinquere dell'imputato, posta in essere addirittura in costanza di misure alternative alla detenzione, elemento che legittima la scelta sanzionatoria operata dal giudice di merito. In ordine alla seconda doglianza si osserva che in diritto, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, 27/05/2010 n. 35738). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come il reato per cui si procede, valutato alla luce delle pregresse condanne, tutte di natura specifica, dei benefici penitenziari già concessi e della circostanza che il fatto sia stato commesso durante l'affidamento in prova, sia sintomatico di una accresciuta pericolosità dell'imputato. Tale quadro complessivo denota un'indole delinquenziale persistente e una marcata incapacità di interiorizzare il disvalore delle condotte poste in essere, legittimando le valutazioni operate in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento • consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere e
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