CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore-intimato-Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n. 2769/2024 depositata il14/02/2024.Numero registro generale 18099/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 18152/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026e poi in sede di riconvocazione il 3.6.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Maccarrone.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avanti al Giudice di Pace diRoma opposizione ex art.615 c.p.c. avverso a tre cartelle dipagamento, sottese all’atto di preavviso di iscrizione ipotecarian.0977620220000781600, chiedendo che fosse accertata laprescrizione dei crediti portati dalle cartelle impugnate e l’illegittimitàdel preavviso di iscrizione ipotecaria ad esse riferibile. Si eranocostituitisi l’Agenzia delle Entrate-riscossione, [OSCURATO:PERSONA] e ilComune di Fiumicino producendo documentazione e con successivememorie difensive l’opponente aveva contestato l’asseritainterruzione dei termini prescrizionali eccepiti, rappresentando […] lanullità della notificazione per violazione dell’art.143 c.p.c. di un atto dipreavviso di fermo amministrativo asseritamente notificato in data13.11.2019 prodotto da controparte e il conseguente decorsointegrale del termine di prescrizione quinquennale .[OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, che aveva accolto in parte l’opposizioneproposta, aveva respinto i rilievi del ricorrente quanto alla ritualitàdella notificazione del preavviso di fermo, con conseguente rigettodelle eccezioni di prescrizione e decadenza che l’opponentepretendeva di farne conseguire in relazione alla cartella esattorialecontenente verbali di violazioni elevate dal Comune di Fiumicino.Il Tribunale di Roma, avanti al quale [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto impugnazione, aveva confermato la ritualità dellanotificazione, ex art.143 c.p.c., della notificazione del preavviso diNumero registro generale 18099/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 18152/2026Data pubblicazione 05/06/2026fermo amministrativo e, conseguentemente, il rigetto dell’eccezionedi prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato adun unico motivo.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha depositato tempestivocontroricorso: si è costituita tardivamente chiedendo di poterpartecipare alla eventuale discussione orale, in base al disposto diall’art.370 co 1 c.p.c.Il Comune di Fiumicino è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizioneanticipata ex art.380 bis c.p.c., opposta dal ricorrente che ha chiestola decisione del ricorso: è stata quindi fissata adunanza in camera diconsiglio, prima della quale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ulteriorememoria illustrativa.Dopo lo svolgimento della camera di consiglio il Collegio è statoriconvocato per l’ulteriore discussione nella camera di consiglio del3.6.2026, all’esito della quale è stata assunta la seguente decisione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e/o falsa applicazione degli art.140, 143 c.p.c., 26 DPRn.602/1973 e 60 DPR n.600/1973 con riferimento all’atto di preavvisodi fermo amministrativo n.09780201900128801000 in relazioneall’art.360 n.3 c.p.c. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma, ritenuta effettuatacorrettamente la notificazione dell’atto di preavviso di fermo ai sensidell’art.143 c.p.c., invece che ai sensi dell’art.140 c.p.c., avrebbeerrato sotto un duplice ordine di motivi. In primo luogo dalla relata dinotifica risulterebbe unicamente che il messo notificatore avrebbeNumero registro generale 18099/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 18152/2026Data pubblicazione 05/06/2026richiesto ”supporto anagrafico” e che avrebbe proceduto allanotifica dell’atto in esame senza attendere l’esito di detta richiesta,omettendo, pertanto, di procedere al riscontro della correttezzadell’indirizzo presso cui stava effettuando la notifica rispetto allerisultanze anagrafiche ; se il riscontro anagrafico fosse statoeffettuato, avrebbe permesso di rilevare l’incompletezza dell’indirizzodi residenza effettiva del ricorrente, che era non via GiovanniGarau n.19 ma via [OSCURATO:PERSONA] n.19 PL. C SC B IN.9 . Insecondo luogo, non si potrebbero considerare correttamenteadempiute le attività di ricerca del destinatario da parte del messonotificatore sulla base di una semplice richiesta di supportoanagrafico e del mancato rinvenimento del nominativo deldestinatario. Nella memoria illustrativa ex art.378 c.p.c. MarcelloBacchini insiste nell’inadeguatezza del solo accertamento anagrafico,essendo comunque necessarie ricerche effettive in loco, riportate conindicazione specifica delle fonti di conoscenza, mentre nel caso dispecie il notificante si sarebbe limitato ad un mero accesso presso ilcivico n.19 di via Garau.Il motivo di ricorso è fondato.La notificazione del preavviso di fermo è stata effettuata ai sensidell’art.143 c.p.c. a quello che risultava essere -anche all’esito dellasola ricerca disposta, che fu quella anagrafica- l’indirizzo di residenzadel ricorrente.Il primo accesso, tentato dal messo notificatore in data 11.9.2019in via Garau n.19 in Roma, non aveva avuto esito positivo: dallarelata di notifica risulta che, nella data indicata, risultando ildestinatario presunto sconosciuto (non vi sono indicazioniulteriori a confermare la non rintracciabilità del destinatarioNumero registro generale 18099/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 18152/2026Data pubblicazione 05/06/2026all’indirizzo di via Garau 19 attraverso le modalità ordinarie, quali ilnominativo sul campanello e/o sulle cassette postali), era statorichiesto supporto anagrafico ; il secondo accesso risulta esserestato effettuato dopo la richiesta di supporto anagrafico -da cuiemergeva la corrispondenza dell’indirizzo indicato per la notificazionea quello di residenza-, il 13.11.2019, con relata in cui, senzaindicazione specifica della non reperibilità del destinatario all’indirizzoindicato e senza alcuna indicazione di ricerche ulteriori, si dà atto deldeposito presso la casa comunale con gli adempimenti conseguenti(sulla cui regolarità, in sé, non vi sono contestazioni).Ora, in tema di notificazioni, l'utilizzo del procedimento ex art.140 c.p.c. - che presuppone l'impossibilità di consegnare l'atto permere difficoltà di ordine materiale - è compatibile con l'assenzamomentanea o il temporaneo allontanamento del destinatario dallapropria residenza, mentre, ai fini dell'art. 143 c.p.c., rileval'irreperibilità non temporanea, e dunque l'impossibilità di individuareil luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostantel'esperimento delle indagini suggerite, nei singoli casi, dall'ordinariadiligenza -così, di recente, Cass. n.34179/2025; Cass. 18595/2014-.Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c.per le persone irreperibili non può essere affidato alle mererisultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre ecomunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiuteeffettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espressoconto -cfr., Cass. n.27699/2024; Cass. n.40467/2021-.Nel caso di specie, quello che risulta dalla relata di notifica è che,dopo un primo accesso infruttuoso ( presunto sconosciuto ), ilnotificante, richiesto supporto anagrafico, aveva nuovamente tentatoNumero registro generale 18099/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 18152/2026Data pubblicazione 05/06/2026la notifica allo stesso indirizzo effettivamente corrispondente a quellodi residenza, senza esito positivo-: per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] stato ritenuto irreperibile e non solo temporaneamente assenteall’indirizzo -si ripete, effettivamente corrispondente alla suaresidenza anagrafica- non emerge in alcun modo dalla relata dinotifica, che non dà conto di alcuna ricerca in concreto svolta in loco.Ciò nonostante, la presenza, nel certificato anagrafico, di unaindicazione precisa sulla palazzina, C, in cui era sito l’alloggio delricorrente, scala B int.9, presupponente un contesto residenzialeformato da più palazzine pur con stesso accesso dal numero civicoLa scelta del ricorso alla forma di notificazione previstadall’art.143 c.p.c. per gli irreperibili, invece che a quella previstadall’art.140 c.p.c. per l’ipotesi di assenza temporanea deldestinatario, non appare pertanto adeguatamente supportata.Il ricorso deve conseguentemente essere accolto e la sentenzadeve essere cassata in relazione alla ritualità della notificazione delpreavviso di fermo n.09780201900128801000, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, dovrà provvedere tenendoconto delle indicazioni che precedono.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anchesulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 18099/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 18152/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, tenutasi -dopo l’adunanza del 24 febbraio 2026-, aseguito di riconvocazione, il 3 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco