CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 01417/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05VRXP4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UCMZI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e FaIllow Fall avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura, in ordine alla configurabilità del concorso, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano e pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.