Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 31414/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LINO il 18/02/1972;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che, riportandosi alla requisitoria depositata in atti, ha conclusochiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., che, riportandosi alle conclusioni trasmesse a mezzo PEC e alla nota spese,ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, con vittoria di spese;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia dei ricorrenti, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha conclusochiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 14 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Benevento disponeva, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., ilsequestro dell’immobile sito in Capri, via [OSCURATO:PERSONA], censito nel locale Catastofabbricati al foglio 6, mappale 612, piano T, categoria A/7, classe 3, vani 11,5,superficie catastale totale di mq 211, escluse aree scoperte di mq 190.Il provvedimento era emesso nell’ambito del procedimento penale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],successivamente rinviati a giudizio per plurime ipotesi di bancarotta connesse alfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Per quanto ancora rileva, nel decretoche dispone il giudizio è contestato, al capo d), il delitto di bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose (ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 223, primocomma e secondo comma, n. 2, legge fall.), per avere i predetti cagionato, condolo o per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società mediante attidiretti a sottrarre al patrimonio della fallita e alla garanzia dei creditori lapartecipazione totalitaria detenuta nella [OSCURATO:SOCIETA]., iscritta in bilancio per euro5.609.629,00, e, per tale via, l’immobile di pregio sito in Capri di proprietà dellastessa [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la società fallita disponeva attraverso dettapartecipazione.2.

Secondo la ricostruzione di cui al provvedimento cautelare, la [OSCURATO:SOCIETA]aveva detenuto, dal 2007 al 2017, l’intera partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA].,società nel cui patrimonio era compreso l’anzidetto immobile.In data 12 ottobre 2016 [OSCURATO:PERSONA] era nominato amministratoreunico della [OSCURATO:SOCIETA]., in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di unasituazione patrimoniale infrannuale, dalla quale emergeva una perdita di euro31.249,00, l’assemblea straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. deliberava l’azzeramentodel capitale sociale e la sua ricostituzione nella misura di euro 50.000,00.L’aumento di capitale era offerto in opzione alla socia unica [OSCURATO:SOCIETA]., con laprevisione che, in caso di rinuncia o di mancato esercizio integrale del diritto diopzione, potesse essere sottoscritto anche da terzi e che l’eventuale sottoscrizioneparziale non fosse inferiore a euro 10.000,00.La [OSCURATO:SOCIETA]. non sottoscriveva, però, l’aumento di capitale, sicché in data2 agosto 2017 era iscritta nel Registro delle imprese la cessazione della sua qualitàdi socia e l’ingresso della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva, invece, sottoscritto il capitalesociale di euro 50.000,00.

La [OSCURATO:SOCIETA]. era società riconducibile alla famigliaMoschillo: ne era amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], titolare del 99% dellequote, mentre [OSCURATO:PERSONA] ne deteneva l’1%.Per effetto di tale operazione, secondo il decreto genetico, la [OSCURATO:SOCIETA]perdeva la partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:SOCIETA]. e, con essa, ladisponibilità indiretta dell’immobile.

Dopo l’acquisizione della partecipazione daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. era incorporata nella prima con atto difusione del 10 aprile 2018, sicché l’immobile confluiva direttamente (e non piùIl Giudice per le indagini preliminari riteneva, pertanto, che, mediante larichiamata pluralità di atti coordinati, gli indagati avessero sottratto alla massafallimentare e alla garanzia dei creditori l’immobile menzionato, nel contesto delprogressivo manifestarsi dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]Il decreto ravvisava sia il pericolo che la libera disponibilità del bene potesseaggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione diulteriori reati, sia l’assoggettabilità del bene, costituente profitto di reato, aconfisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen.3.

Con provvedimento del 14 maggio 2024, il Tribunale di Beneventoconcedeva a [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di utilizzo della villa di Capri, poirevocata il 22 gennaio 2026 dallo stesso Tribunale, che contestualmente disponevala restituzione della piena disponibilità del bene all’avente diritto, la curatela delfallimento [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’accordo intervenuto tra i fallimentiinteressati (della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA].).Con successiva ordinanza in data 11 febbraio 2026, il Tribunale rigettaval’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta alla revocadel provvedimento di dissequestro, osservando che gli istanti non avevanointeresse a chiedere il mantenimento del vincolo, finalizzato, al più, alla confiscafacoltativa del bene, e richiamando la detta transazione raggiunta tra le curateledei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e gli interessi dei creditori di buona fede.4.

Avverso il medesimo provvedimento del 22 gennaio 2026 proponevanoaltresì appello cautelare reale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lovreglio4.1.

Con il primo motivo, la difesa deduceva il travisamento dei presupposti edella funzione del sequestro preventivo, sostenendo che il Tribunale avevadisposto la restituzione del bene sulla base dell’accordo tra le procedurefallimentari, senza verificare il venir meno del fumus commissi delicti e del nessotra l’immobile e i reati contestati.

La restituzione anticipata avrebbe, inoltre,impedito la confisca diretta dell’immobile ed esposto gli imputati, in caso dicondanna, al rischio di confisca per equivalente.4.2.

Con il secondo motivo, la difesa deduceva l’errata applicazione dell’art.321 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla cessazione delleesigenze cautelari, assumendo che l’accordo privatistico tra le curatele fosseestraneo alla disciplina della misura reale.5.

Con ordinanza deliberata il 20 marzo 2026, il Tribunale di Benevento, infunzione di giudice dell’appello cautelare reale, dichiarava l’impugnazioneinammissibile.Il Tribunale osservava che gli appellanti erano privi di legittimazione, nonvantando alcun diritto reale sull’immobile, ormai entrato nella massa fallimentare,e che, comunque, difettava un interesse concreto e attuale alla proposizione delgravame.[OSCURATO:PERSONA] riteneva, inoltre, infondato il pregiudizio prospettato in relazionealla possibile applicazione della confisca per equivalente.

Secondo il Tribunale,trattandosi di reati di bancarotta, non si versava in un’ipotesi di sequestrofinalizzato alla confisca obbligatoria, come accade, ad esempio, in materiatributaria, bensì in un’ipotesi di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod.proc. pen., rispetto alla quale la confisca avrebbe potuto essere solo facoltativa.6.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione MoschilloSaverio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità indicate nell’attodi impugnazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.6.1.

Con il primo deducono violazione di legge per erronea declaratoria diinammissibilità dell’appello cautelare per carenza di legittimazione ed interesse.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe indebitamente subordinato lalegittimazione all’impugnazione alla titolarità di un diritto reale sul bene, sebbene,in materia di sequestro preventivo, possano impugnare anche i soggettidirettamente e concretamente incisi dagli effetti della misura o della suarimozione.

I ricorrenti sostengono, in ogni caso, di non essere terzi rispetto albene, poiché lo stesso decreto genetico aveva qualificato l’immobile come profittodelle condotte loro contestate.

Richiamano, inoltre, la giurisprudenza delle SezioniUnite sui rapporti tra sequestro penale e procedure concorsuali, osservando chela dichiarazione di fallimento non trasferisce la titolarità dei beni al curatore, madetermina soltanto uno spossessamento funzionale.Quanto all’interesse, la difesa deduce che la restituzione dell’immobile allacuratela sottrarrebbe il bene alla futura confisca diretta e determinerebbe ilconcreto rischio di una confisca per equivalente, con aggravio patrimoniale a caricodegli imputati.6.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 321 cod.proc. pen., per avere il Tribunale qualificato il vincolo reale come sequestromeramente impeditivo.Secondo la difesa, tale qualificazione contrasterebbe con il decreto genetico,che aveva disposto il sequestro anche ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc.pen., qualificando l’immobile come profitto dei reati contestati e, pertanto,suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen.

Le funzioni impeditiva estrumentale alla confisca coesisterebbero nel medesimo provvedimento.L’erronea qualificazione della misura avrebbe inciso anche sulla valutazionedell’interesse all’impugnazione, poiché proprio dal ritenuto carattereesclusivamente impeditivo del sequestro il Tribunale avrebbe tratto la conclusionedella mancanza di un interesse concreto alla conservazione del vincolo.7.

Hanno depositato memorie entrambe le curatele interessate.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto il rigetto dei ricorsi, valorizzandol’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la vendita dell’immobile e laripartizione del ricavato tra le procedure e sostenendo l’assenza di un pregiudiziodiretto e attuale per i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., parte civile nel processo penale, ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il loro rigetto, con vittoria dispese, deducendo la carenza di un interesse proprio dei ricorrenti e la legittimitàdel dissequestro.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi, rilevando che i ricorrenti intendono incidere sullarestituzione del bene alla curatela facendo valere un interesse non proprio, laddoveil richiamo alla confisca per equivalente non troverebbe riscontro negli atti.All’udienza camerale le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.2.

Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso leordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto perviolazione di legge.

Nella relativa nozione rientrano gli errores in iudicando e inprocedendo, nonché la mancanza assoluta di motivazione o la motivazionemeramente apparente, in quanto riconducibili alla violazione dell’art. 125, comma3, cod. proc. pen.; non vi rientrano, invece, le censure che denunciano la meraillogicità, incompletezza o contraddittorietà della motivazione (Sez.

U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692-01).Nel caso in esame, le censure, formalmente prospettate come violazione dilegge, possono essere esaminate nei limiti in cui investono la legittimazione,l’interesse a impugnare e la qualificazione giuridica del vincolo reale.3.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattaticongiuntamente.Essi muovono dall’assunto secondo cui i ricorrenti avrebbero interesse aimpugnare la revoca del sequestro e la restituzione dell’immobile alla curatelafallimentare, perché il mantenimento del vincolo consentirebbe, in caso dicondanna, la confisca diretta dell’immobile, mentre la sua rimozione li esporrebbeal rischio di una confisca per equivalente.4.

Va distinta la legittimazione astratta all’impugnazione dall’interesseconcreto e attuale richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.Le Sezioni Unite hanno chiarito che la persona sottoposta alle indagini puòproporre richiesta di riesame del sequestro preventivo anche quando non abbiadiritto alla restituzione del bene, purché alleghi un interesse concreto e attualecorrelato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione (Sez.

U,n. 7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Calvarese, Rv. 289319-01).Il riferimento dell’ordinanza impugnata alla mancanza di un diritto realesull’immobile non è, dunque, di per sé sufficiente a escludere la legittimazione deiricorrenti.Il Tribunale ha, tuttavia, individuato anche un’autonoma e decisiva ragione diinammissibilità nella mancanza di un interesse proprio, concreto e attuale; taleconclusione è corretta.Gli odierni ricorrenti non deducono di avere diritto alla restituzione del bene,né allegano una relazione giuridica qualificata con l’immobile.

Essi chiedono, insostanza, il mantenimento di un vincolo cautelare su un cespite restituito a chi neaveva la proprietà, la curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] utilità personaleallegata consiste nell’evitare che, divenuta impossibile la confisca direttadell’immobile, l’ablazione si trasferisca per equivalente sui loro beni: talepregiudizio, tuttavia, non è configurabile per le ragioni di seguito indicate.5.

Il pregiudizio prospettato è, anzitutto, meramente eventuale, poichépresuppone una futura condanna, l’adozione di una misura ablatoria e lasopravvenuta impossibilità di apprendere direttamente il profitto.Esso è, soprattutto, giuridicamente insussistente nei termini dedotti.Il decreto genetico richiama effettivamente l’art. 240 cod. pen., che consente,ricorrendone i presupposti, la confisca diretta e facoltativa del prodotto o delprofitto del reato.

È, dunque, esatta la premessa del secondo motivo secondo cuiil decreto del 14 giugno 2021 non aveva disposto un sequestro esclusivamenteimpeditivo.

Dal provvedimento genetico risulta che il Giudice per le indaginipreliminari aveva ravvisato sia il pericolo che la libera disponibilità dell’immobilepotesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare lacommissione di altri reati, sia l’esigenza di sequestro ai sensi dell’art. 321, comma2, cod. proc. pen., in ragione della qualificazione del bene come profitto dei reaticontestati e della sua confiscabilità ai sensi dell’art. 240 cod. pen.Tuttavia, nella presente materia non sussiste un generale meccanismo diconfisca per equivalente.

Per i delitti di bancarotta qui contestati non è previstada alcuna disposizione una confisca di valore sostitutiva di quella diretta (intermini, con riguardo alla bancarotta fraudolenta, Sez. 5, n. 36223 del28/06/2024, Maggioni, Rv. 286945-01).

Non è, pertanto, configurabile il travasodell’azione ablatoria sui beni personali dei ricorrenti ipotizzato dalla difesa: vienecosì meno l’unico pregiudizio personale allegato a fondamento dell’interesseall’impugnazione.In definitiva, anche riconoscendo la concorrente finalità della misura di cuiall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., resta insussistente l’interesse dei ricorrential mantenimento del vincolo.6.

Non giova ai ricorrenti il richiamo ai principi elaborati dalle Sezioni Unite intema di rapporti tra sequestro preventivo e procedure concorsuali.La legittimazione del curatore a chiedere la revoca del sequestro preventivofinalizzato alla confisca e a impugnare i provvedimenti cautelari reali, anchequando il vincolo sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, è stata riconosciutada Sez.

U, n. 45936 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277257-01.Inoltre, Sez.

U, n. 40797 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285144-01, ha regolato il rapporto tra procedura concorsuale e sequestrofinalizzato alla confisca obbligatoria prevista per i reati tributari.Tali pronunce riguardano la posizione della curatela e il coordinamento travincolo penale e vincolo concorsuale e non attribuiscono all’imputato, che nonrivendichi il bene e non alleghi un pregiudizio personale attuale, l’interesse aottenere il mantenimento del sequestro.7.

Deve, pertanto, ritenersi corretta la conclusione del Tribunale circal’inammissibilità dell’appello cautelare per difetto di interesse.Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINO il 18/02/1972;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che, riportandosi alla requisitoria depositata in atti, ha conclusochiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., che, riportandosi alle conclusioni trasmesse a mezzo PEC e alla nota spese,ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, con vittoria di spese;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia dei ricorrenti, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha conclusochiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 14 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Benevento disponeva, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., ilsequestro dell’immobile sito in Capri, via [OSCURATO:PERSONA], censito nel locale Catastofabbricati al foglio 6, mappale 612, piano T, categoria A/7, classe 3, vani 11,5,superficie catastale totale di mq 211, escluse aree scoperte di mq 190.Il provvedimento era emesso nell’ambito del procedimento penale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],successivamente rinviati a giudizio per plurime ipotesi di bancarotta connesse alfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Per quanto ancora rileva, nel decretoche dispone il giudizio è contestato, al capo d), il delitto di bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose (ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 223, primocomma e secondo comma, n. 2, legge fall.), per avere i predetti cagionato, condolo o per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società mediante attidiretti a sottrarre al patrimonio della fallita e alla garanzia dei creditori lapartecipazione totalitaria detenuta nella [OSCURATO:SOCIETA]., iscritta in bilancio per euro5.609.629,00, e, per tale via, l’immobile di pregio sito in Capri di proprietà dellastessa [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la società fallita disponeva attraverso dettapartecipazione.2. Secondo la ricostruzione di cui al provvedimento cautelare, la [OSCURATO:SOCIETA]aveva detenuto, dal 2007 al 2017, l’intera partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA].,società nel cui patrimonio era compreso l’anzidetto immobile.In data 12 ottobre 2016 [OSCURATO:PERSONA] era nominato amministratoreunico della [OSCURATO:SOCIETA]., in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di unasituazione patrimoniale infrannuale, dalla quale emergeva una perdita di euro31.249,00, l’assemblea straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. deliberava l’azzeramentodel capitale sociale e la sua ricostituzione nella misura di euro 50.000,00.L’aumento di capitale era offerto in opzione alla socia unica [OSCURATO:SOCIETA]., con laprevisione che, in caso di rinuncia o di mancato esercizio integrale del diritto diopzione, potesse essere sottoscritto anche da terzi e che l’eventuale sottoscrizioneparziale non fosse inferiore a euro 10.000,00.La [OSCURATO:SOCIETA]. non sottoscriveva, però, l’aumento di capitale, sicché in data2 agosto 2017 era iscritta nel Registro delle imprese la cessazione della sua qualitàdi socia e l’ingresso della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva, invece, sottoscritto il capitalesociale di euro 50.000,00. La [OSCURATO:SOCIETA]. era società riconducibile alla famigliaMoschillo: ne era amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], titolare del 99% dellequote, mentre [OSCURATO:PERSONA] ne deteneva l’1%.Per effetto di tale operazione, secondo il decreto genetico, la [OSCURATO:SOCIETA]perdeva la partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:SOCIETA]. e, con essa, ladisponibilità indiretta dell’immobile. Dopo l’acquisizione della partecipazione daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. era incorporata nella prima con atto difusione del 10 aprile 2018, sicché l’immobile confluiva direttamente (e non piùIl Giudice per le indagini preliminari riteneva, pertanto, che, mediante larichiamata pluralità di atti coordinati, gli indagati avessero sottratto alla massafallimentare e alla garanzia dei creditori l’immobile menzionato, nel contesto delprogressivo manifestarsi dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]Il decreto ravvisava sia il pericolo che la libera disponibilità del bene potesseaggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione diulteriori reati, sia l’assoggettabilità del bene, costituente profitto di reato, aconfisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen.3. Con provvedimento del 14 maggio 2024, il Tribunale di Beneventoconcedeva a [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di utilizzo della villa di Capri, poirevocata il 22 gennaio 2026 dallo stesso Tribunale, che contestualmente disponevala restituzione della piena disponibilità del bene all’avente diritto, la curatela delfallimento [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’accordo intervenuto tra i fallimentiinteressati (della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA].).Con successiva ordinanza in data 11 febbraio 2026, il Tribunale rigettaval’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta alla revocadel provvedimento di dissequestro, osservando che gli istanti non avevanointeresse a chiedere il mantenimento del vincolo, finalizzato, al più, alla confiscafacoltativa del bene, e richiamando la detta transazione raggiunta tra le curateledei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e gli interessi dei creditori di buona fede.4. Avverso il medesimo provvedimento del 22 gennaio 2026 proponevanoaltresì appello cautelare reale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lovreglio4.1. Con il primo motivo, la difesa deduceva il travisamento dei presupposti edella funzione del sequestro preventivo, sostenendo che il Tribunale avevadisposto la restituzione del bene sulla base dell’accordo tra le procedurefallimentari, senza verificare il venir meno del fumus commissi delicti e del nessotra l’immobile e i reati contestati. La restituzione anticipata avrebbe, inoltre,impedito la confisca diretta dell’immobile ed esposto gli imputati, in caso dicondanna, al rischio di confisca per equivalente.4.2. Con il secondo motivo, la difesa deduceva l’errata applicazione dell’art.321 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla cessazione delleesigenze cautelari, assumendo che l’accordo privatistico tra le curatele fosseestraneo alla disciplina della misura reale.5. Con ordinanza deliberata il 20 marzo 2026, il Tribunale di Benevento, infunzione di giudice dell’appello cautelare reale, dichiarava l’impugnazioneinammissibile.Il Tribunale osservava che gli appellanti erano privi di legittimazione, nonvantando alcun diritto reale sull’immobile, ormai entrato nella massa fallimentare,e che, comunque, difettava un interesse concreto e attuale alla proposizione delgravame.[OSCURATO:PERSONA] riteneva, inoltre, infondato il pregiudizio prospettato in relazionealla possibile applicazione della confisca per equivalente. Secondo il Tribunale,trattandosi di reati di bancarotta, non si versava in un’ipotesi di sequestrofinalizzato alla confisca obbligatoria, come accade, ad esempio, in materiatributaria, bensì in un’ipotesi di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod.proc. pen., rispetto alla quale la confisca avrebbe potuto essere solo facoltativa.6. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione MoschilloSaverio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità indicate nell’attodi impugnazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.6.1. Con il primo deducono violazione di legge per erronea declaratoria diinammissibilità dell’appello cautelare per carenza di legittimazione ed interesse.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe indebitamente subordinato lalegittimazione all’impugnazione alla titolarità di un diritto reale sul bene, sebbene,in materia di sequestro preventivo, possano impugnare anche i soggettidirettamente e concretamente incisi dagli effetti della misura o della suarimozione. I ricorrenti sostengono, in ogni caso, di non essere terzi rispetto albene, poiché lo stesso decreto genetico aveva qualificato l’immobile come profittodelle condotte loro contestate. Richiamano, inoltre, la giurisprudenza delle SezioniUnite sui rapporti tra sequestro penale e procedure concorsuali, osservando chela dichiarazione di fallimento non trasferisce la titolarità dei beni al curatore, madetermina soltanto uno spossessamento funzionale.Quanto all’interesse, la difesa deduce che la restituzione dell’immobile allacuratela sottrarrebbe il bene alla futura confisca diretta e determinerebbe ilconcreto rischio di una confisca per equivalente, con aggravio patrimoniale a caricodegli imputati.6.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 321 cod.proc. pen., per avere il Tribunale qualificato il vincolo reale come sequestromeramente impeditivo.Secondo la difesa, tale qualificazione contrasterebbe con il decreto genetico,che aveva disposto il sequestro anche ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc.pen., qualificando l’immobile come profitto dei reati contestati e, pertanto,suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. Le funzioni impeditiva estrumentale alla confisca coesisterebbero nel medesimo provvedimento.L’erronea qualificazione della misura avrebbe inciso anche sulla valutazionedell’interesse all’impugnazione, poiché proprio dal ritenuto carattereesclusivamente impeditivo del sequestro il Tribunale avrebbe tratto la conclusionedella mancanza di un interesse concreto alla conservazione del vincolo.7. Hanno depositato memorie entrambe le curatele interessate.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto il rigetto dei ricorsi, valorizzandol’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la vendita dell’immobile e laripartizione del ricavato tra le procedure e sostenendo l’assenza di un pregiudiziodiretto e attuale per i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., parte civile nel processo penale, ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il loro rigetto, con vittoria dispese, deducendo la carenza di un interesse proprio dei ricorrenti e la legittimitàdel dissequestro.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi, rilevando che i ricorrenti intendono incidere sullarestituzione del bene alla curatela facendo valere un interesse non proprio, laddoveil richiamo alla confisca per equivalente non troverebbe riscontro negli atti.All’udienza camerale le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso leordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto perviolazione di legge. Nella relativa nozione rientrano gli errores in iudicando e inprocedendo, nonché la mancanza assoluta di motivazione o la motivazionemeramente apparente, in quanto riconducibili alla violazione dell’art. 125, comma3, cod. proc. pen.; non vi rientrano, invece, le censure che denunciano la meraillogicità, incompletezza o contraddittorietà della motivazione (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692-01).Nel caso in esame, le censure, formalmente prospettate come violazione dilegge, possono essere esaminate nei limiti in cui investono la legittimazione,l’interesse a impugnare e la qualificazione giuridica del vincolo reale.3. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattaticongiuntamente.Essi muovono dall’assunto secondo cui i ricorrenti avrebbero interesse aimpugnare la revoca del sequestro e la restituzione dell’immobile alla curatelafallimentare, perché il mantenimento del vincolo consentirebbe, in caso dicondanna, la confisca diretta dell’immobile, mentre la sua rimozione li esporrebbeal rischio di una confisca per equivalente.4. Va distinta la legittimazione astratta all’impugnazione dall’interesseconcreto e attuale richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.Le Sezioni Unite hanno chiarito che la persona sottoposta alle indagini puòproporre richiesta di riesame del sequestro preventivo anche quando non abbiadiritto alla restituzione del bene, purché alleghi un interesse concreto e attualecorrelato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione (Sez. U,n. 7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Calvarese, Rv. 289319-01).Il riferimento dell’ordinanza impugnata alla mancanza di un diritto realesull’immobile non è, dunque, di per sé sufficiente a escludere la legittimazione deiricorrenti.Il Tribunale ha, tuttavia, individuato anche un’autonoma e decisiva ragione diinammissibilità nella mancanza di un interesse proprio, concreto e attuale; taleconclusione è corretta.Gli odierni ricorrenti non deducono di avere diritto alla restituzione del bene,né allegano una relazione giuridica qualificata con l’immobile. Essi chiedono, insostanza, il mantenimento di un vincolo cautelare su un cespite restituito a chi neaveva la proprietà, la curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] utilità personaleallegata consiste nell’evitare che, divenuta impossibile la confisca direttadell’immobile, l’ablazione si trasferisca per equivalente sui loro beni: talepregiudizio, tuttavia, non è configurabile per le ragioni di seguito indicate.5. Il pregiudizio prospettato è, anzitutto, meramente eventuale, poichépresuppone una futura condanna, l’adozione di una misura ablatoria e lasopravvenuta impossibilità di apprendere direttamente il profitto.Esso è, soprattutto, giuridicamente insussistente nei termini dedotti.Il decreto genetico richiama effettivamente l’art. 240 cod. pen., che consente,ricorrendone i presupposti, la confisca diretta e facoltativa del prodotto o delprofitto del reato. È, dunque, esatta la premessa del secondo motivo secondo cuiil decreto del 14 giugno 2021 non aveva disposto un sequestro esclusivamenteimpeditivo. Dal provvedimento genetico risulta che il Giudice per le indaginipreliminari aveva ravvisato sia il pericolo che la libera disponibilità dell’immobilepotesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare lacommissione di altri reati, sia l’esigenza di sequestro ai sensi dell’art. 321, comma2, cod. proc. pen., in ragione della qualificazione del bene come profitto dei reaticontestati e della sua confiscabilità ai sensi dell’art. 240 cod. pen.Tuttavia, nella presente materia non sussiste un generale meccanismo diconfisca per equivalente. Per i delitti di bancarotta qui contestati non è previstada alcuna disposizione una confisca di valore sostitutiva di quella diretta (intermini, con riguardo alla bancarotta fraudolenta, Sez. 5, n. 36223 del28/06/2024, Maggioni, Rv. 286945-01). Non è, pertanto, configurabile il travasodell’azione ablatoria sui beni personali dei ricorrenti ipotizzato dalla difesa: vienecosì meno l’unico pregiudizio personale allegato a fondamento dell’interesseall’impugnazione.In definitiva, anche riconoscendo la concorrente finalità della misura di cuiall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., resta insussistente l’interesse dei ricorrential mantenimento del vincolo.6. Non giova ai ricorrenti il richiamo ai principi elaborati dalle Sezioni Unite intema di rapporti tra sequestro preventivo e procedure concorsuali.La legittimazione del curatore a chiedere la revoca del sequestro preventivofinalizzato alla confisca e a impugnare i provvedimenti cautelari reali, anchequando il vincolo sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, è stata riconosciutada Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277257-01.Inoltre, Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285144-01, ha regolato il rapporto tra procedura concorsuale e sequestrofinalizzato alla confisca obbligatoria prevista per i reati tributari.Tali pronunce riguardano la posizione della curatela e il coordinamento travincolo penale e vincolo concorsuale e non attribuiscono all’imputato, che nonrivendichi il bene e non alleghi un pregiudizio personale attuale, l’interesse aottenere il mantenimento del sequestro.7. Deve, pertanto, ritenersi corretta la conclusione del Tribunale circal’inammissibilità dell’appello cautelare per difetto di interesse.Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31414/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris