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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:30
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997B0276 - IT Avis juridique important | 61997B0276 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 febbraio 1998. - Guérin automobiles contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Concorrenza - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Irricevibilità manifesta del ricorso. - [OSCURATO:PERSONA]276/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00261 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Termini - Carattere di ordine pubblico - Dies a quo - Notifica - Irrilevanza di errori meramente formali (Trattato CE, art. 173) [OSCURATO:PERSONA] termine di ricorso di due mesi previsto dall'art. del 173 Trattato è di ordine pubblico, essendo stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia.

Il Tribunale può accertare d'ufficio se esso sia stato rispettato.

Al riguardo, un errore nella designazione del destinatario di una decisione che sia oggetto di un ricorso di annullamento costituisce un errore meramente formale che non può, in ogni caso, impedire l'applicazione dei termini previsti dal Trattato, ove il destinatario della decisione impugnata abbia potuto rendersi conto che essa era a lui diretta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0276 - IT Avis juridique important | 61997B0276 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 febbraio 1998. - Guérin automobiles contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Concorrenza - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Irricevibilità manifesta del ricorso. - [OSCURATO:PERSONA]276/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00261 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Termini - Carattere di ordine pubblico - Dies a quo - Notifica - Irrilevanza di errori meramente formali (Trattato CE, art. 173) [OSCURATO:PERSONA] termine di ricorso di due mesi previsto dall'art. del 173 Trattato è di ordine pubblico, essendo stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. Il Tribunale può accertare d'ufficio se esso sia stato rispettato. Al riguardo, un errore nella designazione del destinatario di una decisione che sia oggetto di un ricorso di annullamento costituisce un errore meramente formale che non può, in ogni caso, impedire l'applicazione dei termini previsti dal Trattato, ove il destinatario della decisione impugnata abbia potuto rendersi conto che essa era a lui diretta.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris