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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 49509/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]Altrui ex art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. per essere stato colto dai Carabinieri mentre si trovava, in compagnia di altre persone, fuori dal cancello della sua abitazione, presso la quale era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di D'Altrui si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio della motivazione per avere trascurato che D'altrui il 25/12/2016 fu colto sulla soglia della sua abitazione — in tuta e con le ciabatte, con in braccio la figlia di pochi anni e mentre gli altri familiari erano in casa intenti a preparare il pranzo di Natale — a colloquiare con due vicini di casa che stavano rientrando nelle loro abitazioni, sicché non si verificò una effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice perché la condotta dell'imputato non poteva concretamente impedire i controlli della Polizia giudiziaria; b) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione per avere escluso la particolare tenuità del fatto soltanto alla luce dei precedenti penali dell'imputato ma trascurando la minimalità del fatto e anche la sua occasionalità, giacché il ricorrente ha trascorso il successivo anno agli arresti domiciliari senza mai violare la misura; c) violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per non avere mitigato la pena pur essendo stati rappresentati diversi elementi di valutazione favorevoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve ribadirsi che qualsiasi volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, in mancanza di previa autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria integra il reato ex art. 385 cod. pen., perché lede l'interesse, protetto dalla norma incriminatrice, al rispetto dell'autorità delle decisioni giudiziarie, né rilevano, in senso contrario, la durata o la distanza dello spostamento, o i motivi alla base della determinazione del soggetto agente; nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione (ex multis: Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118; Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, Rv. 274295; Sez. 6, n. 8614 del 25/02/2016).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle «modalità della condotta», alla «esiguità del danno o del pericolo» risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 3/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n.3 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311) e purché il comportamento non sia abituale.

Nel caso in esame la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in considerazione dei precedenti penali (recidivo infraquinquennale) ritenendo che — pur se inidonei a fare qualificare la condotta i termini di abitualità — essi indichino una proclività al reato che esclude l'esiguità dell'offesa sub specie di esiguità del pericolo.

Tuttavia, così argomentando, la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto fondandosi soltanto sulla presenza di precedenti penali ritenuti preclusivi del beneficio, mentre i parametri di valutazione fissati dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva e operano su un piano diverso da quelli relativi alla personalità del reo (Sez. 6, n. 605 del 3712/2019, Alberto, Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/0172016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307).

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata per un nuovo giudizio circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie sulla base del criterio indicato.

Ne deriva che il terzo motivo di ricorso perde rilevanza attuale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]Altrui ex art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. per essere stato colto dai Carabinieri mentre si trovava, in compagnia di altre persone, fuori dal cancello della sua abitazione, presso la quale era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.2. Nel ricorso presentato dal difensore di D'Altrui si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio della motivazione per avere trascurato che D'altrui il 25/12/2016 fu colto sulla soglia della sua abitazione — in tuta e con le ciabatte, con in braccio la figlia di pochi anni e mentre gli altri familiari erano in casa intenti a preparare il pranzo di Natale — a colloquiare con due vicini di casa che stavano rientrando nelle loro abitazioni, sicché non si verificò una effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice perché la condotta dell'imputato non poteva concretamente impedire i controlli della Polizia giudiziaria; b) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione per avere escluso la particolare tenuità del fatto soltanto alla luce dei precedenti penali dell'imputato ma trascurando la minimalità del fatto e anche la sua occasionalità, giacché il ricorrente ha trascorso il successivo anno agli arresti domiciliari senza mai violare la misura; c) violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per non avere mitigato la pena pur essendo stati rappresentati diversi elementi di valutazione favorevoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve ribadirsi che qualsiasi volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, in mancanza di previa autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria integra il reato ex art. 385 cod. pen., perché lede l'interesse, protetto dalla norma incriminatrice, al rispetto dell'autorità delle decisioni giudiziarie, né rilevano, in senso contrario, la durata o la distanza dello spostamento, o i motivi alla base della determinazione del soggetto agente; nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione (ex multis: Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118; Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, Rv. 274295; Sez. 6, n. 8614 del 25/02/2016). 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle «modalità della condotta», alla «esiguità del danno o del pericolo» risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 3/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n.3 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311) e purché il comportamento non sia abituale. Nel caso in esame la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in considerazione dei precedenti penali (recidivo infraquinquennale) ritenendo che — pur se inidonei a fare qualificare la condotta i termini di abitualità — essi indichino una proclività al reato che esclude l'esiguità dell'offesa sub specie di esiguità del pericolo. Tuttavia, così argomentando, la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto fondandosi soltanto sulla presenza di precedenti penali ritenuti preclusivi del beneficio, mentre i parametri di valutazione fissati dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva e operano su un piano diverso da quelli relativi alla personalità del reo (Sez. 6, n. 605 del 3712/2019, Alberto, Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/0172016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata per un nuovo giudizio circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie sulla base del criterio indicato. Ne deriva che il terzo motivo di ricorso perde rilevanza attuale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Sentenza Cassazione n. 49509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris