CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 28034/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03DA7A3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a rivolgere direttamente alla Corte di Cassazione istanze decisorie - la concessione della sospensione condizionale, sollecitata nella parte finale dell'ultimo motivo di impugnazione- mai prospettate in precedenza, si sostanzia in doglianze - dirette a contestare il giudizio di responsabilità per le diverse ipotesi allo stesso ascritte sulla base di una ricostruzione del fatto non riscontrata dalle due sentenze di merito con doppia verifica conforme ma anche a sollecitare il controllo della Corte rispetto alla ritenuta non applicabilità dell'art. 131 bis e alla misura della pena - meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.