CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 gennaio 1980
Cassazione n. 39428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1980 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n.1, L.F.; - che il ricorso è inammissibile in quanto non è stato depositato specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, così come previsto dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.; - che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33, lett. d), d.lgs. n.150/2022 è applicabile, ai sensi dell'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, alla sentenza pronunciata - come quella del caso di specie - dopo l'entrata in vigore della riforma e pertanto a partire dal 30 dicembre 2022 (secondo quanto previsto dall'art.99-bis d.l. 162/2022, convertito nella legge 199/2022) e impone, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza - ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame - con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; - che tale rigore formale è riconducibile alla scelta discrezionale del legislatore di limitare l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente nel giudizio ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta "ponderata e consapevole", abbia legittimato quell'esercizio, con il rilascio di un apposito mandato conferito al patrocinatore (sul punto si vedano in motivazione Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024 Rv. 286423 - 01; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il co iere estens