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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31738/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28061/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.1522/06/2022 depositata il 03/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il 04/12/2025 LaPr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28061/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.1522/06/2022 depositata il 03/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il 04/12/2025 LaPr
Decreto Cassazione n. 31738/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris