CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delsecondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 9 settembre2025, ha rigettato le istanze presentate da XXXXXXXXXXXXXXX di semilibertà,detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.,affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova al serviziosociale ex art. 94 D.P.R. 309/90.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 9 e giorni 13 direclusione per i reati di tentata rapina e oltraggio, in data 21 dicembre 2022 haavanzato la richiesta di applicazione delle misure alternative evidenziando diavere trovato un’occupazione lavorativa stabile presso la XXXXXXXXXXXXXXXXcon un contratto a tempo determinato, suscettibile di trasformazione in contrattoa tempo indeterminato e di non avere riportato condanne successive.Nella memoria successivamente depositata, la difesa ha poi indicato che ilcondannato era stato seguito dal SerD di Mantova per dipendenza da oppioidi eche tale condizione era attualmente in remissione, tanto che si era astenutodall’assunzione di sostanze stupefacenti da almeno un anno.Nella stessa memoria era evidenziato che lo stesso aveva intrapreso unprogramma terapeutico con controlli, colloqui e visita medica per prescrizionedella terapia sostitutiva e che, attualmente, la situazione è sotto controllo perquanto riguarda l’assunzione di droghe, nonostante, invece, di recente sia statoricoverato per detossificazione alcologica.3. Il Tribunale ha rigettato l’istanza e tutte le richieste in essa inclusevalorizzando in senso negativo i precedenti penali del condannato, icomportamenti oltraggiosi e inosservanti delle prescrizioni impostegli in relazionealla concessione di diverse misure alternative alla detenzione di cui lo stessoaveva beneficiato in passato, l’assenza di un contesto familiare che possaaccoglierlo, l’attuale stato di disoccupazione e l’invalidità del 60%.Nello specifico, il Tribunale di Sorveglianza ha evidenziato cheXXXXXXXha beneficiato in passato della detenzione domiciliare, dell’affidamentoterapeutico e dell’affidamento in prova al servizio sociale ma, nonostante ciò, hatrasgredito innumerevoli volte alle regole che avrebbe dovuto osservare anchecommettendo altri illeciti.Presso la Procura di Mantova, infatti, risulta pendente un procedimentoper concorso in furto aggravato (fatto commesso il 15 maggio 2022) nonché unaltro procedimento per violazione dell’art. 187 C.d.S., commesso il 20 maggio2023, concluso con condanna ad euro 10.200,00 di multa.Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha rilevato che la moglie,XXXXXXXXXXXXXXX, è pluripregiudicata e non ha dato la propria disponibilità adaccoglierlo e, ancora, ha considerato che il condannato non ha un lavoro stabile,né l’idoneità fisica a poterlo svolgere.Secondo il Tribunale, inoltre, la reiterazione dei reati, sintomatica di unapersistente pericolosità sociale, e l’assenza di un serio progetto di reinserimentorenderebbero del tutto incongrua la concessione dell’affidamento in prova, anchenella forma terapeutica, che presuppone un livello di affidabilità e collaborazioneincompatibile con lo stile di vita del condannato e con la sua condottaprocessuale e penitenziaria.La documentazione fornita dal SerD, poi, non sarebbe sufficiente afondare un giudizio di positiva prognosi circa la capacità del soggetto di essererieducato e di potersi astenere da future condotte delittuose.La detenzione domiciliare, invece, nonostante appaia astrattamenteapplicabile, non risulterebbe congrua al caso de quo poiché l’interessato non haun lavoro né un domicilio idoneo e un contesto familiare pronto ad accoglierlo.4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.4.1. Vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta della misuraalternativa dell’affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’art. 94 D.P.R.309/90 per “l’assenza di un serio progetto di reinserimento”. Nel primo motivo ladifesa rileva che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato, tanto chela motivazione sul punto è carente e contraddittoria, che il ricorrente ha in corsoun programma di affidamento terapeutico che sta dando risultati positivi. In basea quanto emerge dal certificato del SerD di Viadana, infatti, egli si è astenutodall’assunzione di sostanze stupefacenti per un periodo rilevante e la dipendenzada oppiacei è in stato di remissione.4.2. Vizio di motivazione con riferimento a tutte le richieste subordinatequanto alla ritenuta mancanza “di un domicilio idoneo”. Nel secondo motivo ladifesa rileva che le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato inmerito inesistenza e/o inidoneità del domicilio sarebbero errate e inconferenti. Inprimo luogo, infatti, l’affermazione secondo la quale la moglie dell’odiernoricorrente sarebbe pluripregiudicata non è corretta in quanto la stessa non èstata allo stato mai condannata per i reati indicati nella sola annotazione deiCarabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Mantova. Ciò anche considerato che lamoglie del ricorrente non ha commesso crimini di rilevante allarme sociale e nonha nemmeno mai espressamente dichiarato di non voler accogliere il marito. Insecondo luogo, sotto altro e dirimente profilo, la difesa rileva che non è correttosostenere che il domicilio in cui astrattamente il condannato potrebbe vivere nonè idoneo poiché vi alloggiano la moglie e la figlia e queste non avrebbero dato lapropria disponibilità ad accoglierlo. Il Tribunale, infatti, in ordine a tale punto,non ha considerato che il ricorrente è il titolare del contratto di locazionedell’immobile nel quale attualmente vive e dove è lui stesso a ospitare i familiari,per cui lo stesso non ha bisogno di nessuna autorizzazione per utilizzarlo qualedomicilio. Con l’atto di ricorso è stata presentata istanza di sospensionedell’esecuzione dell’ordinanza impugnata.5. In data 10 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiede che il ricorso siarigettato.6. In data 17 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con laquale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], facendo specifico riferimento all’ordinanza delTribunale di Sorveglianza di Brescia che, in data 30 settembre 2025, ha sospesol’esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso, insiste per l’accoglimento delsecondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata applicazione dell’affidamento in provaanche quello di cui all’art. 94 D.P.R. 309/90.La doglianza è infondata.2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fareriferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicanonel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, neiprecedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia maanche, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiareoperata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmentesignificativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanzeistruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione dellasanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanerenell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 –01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023,dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013,Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01) le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2. Con specifico riferimento all’affidamento in prova al servizio socialerichiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94,come più volte ribadito da questa Corte, invece, si deve ricordare che ipresupposti sono di duplice natura:a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94,comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n.341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n.4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;b) l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzionecomplessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontaree dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamentostesso.L'attualità dello stato di tossicodipendenza e la conseguente necessità diun idoneo programma di recupero, d’altro canto, devono essere valutati anche inriferimento alla sola dipendenza psichica, non potendo essere sufficiente, perl'esclusione del requisito, il fatto che l'interessato non assuma più sostanzestupefacenti da un determinato periodo se permane l'esigenza di unmantenimento terapeutico e di un supporto psicologico (Sez. 1, n. 11575 del05/02/2013, Sansonna, Rv. 255159 – 01; Sez. 1, n. 20564 del 23/04/2012,Magnolfi, Rv. 253343 - 01).In una corretta prospettiva, infatti, come pure di recente ribadito «ilsoggetto che versi in una condizione di tossicodipendenza non può esser ritenutoclinicamente guarito, in base alla mera constatazione di un dato empirico,rappresentato dalla interruzione dell'assunzione della terapia metadonica;residua, infatti, in caso del genere, la necessità di un ulteriore periodo dimantenimento terapeutico e di supporto psicologico» (Sez. I, n. 46010 del01/06/2023, S., n.m.).Ciò in quanto, come evidenziato nella medesima pronuncia «una volta chesia venuta meno la dipendenza fisica dalle sostanze stupefacenti (comeconclamato, nel caso di specie, dall'interruzione dell'assunzione di terapiametadonica) occorre sempre verificare, infatti, se permangano problematiche ditipo psicologico, legate alla tossicodipendenza e all'astinenza dall'assunzione, chesiano tali da rendere il soggetto ancora bisognevole di un percorso comunitario».Ragione questa per cui in presenza di queste pre-condizioni lamagistratura di sorveglianza è chiamata ad effettuare una complessa valutazionecirca il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dalsoggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dalD.P.R. n. 115 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati, tenutoconto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento arealizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 11575 del 5/2/2013,Sansonna, Rv. 255158 - 01; Sez. 1, n. 19782 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Muscari, Rv.233881 - 01).In corretta prospettiva, d’altro canto, si deve anche ribadire che il giudiziodi idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitariapubblica, da cui deve necessariamente essere corredata l'istanza di affidamentoin prova in casi particolari, non è vincolante nei confronti della competenteautorità giurisdizionale dovendo essere, comunque e necessariamente, posto inrelazione con gli altri due parametri oggetto di valutazione che sono costituitidalla pericolosità del condannato e dall’attitudine del trattamento a realizzare -unitamente alle esigenze terapeutiche - un suo effettivo reinserimento nellasocietà (Sez. 1, n. 13651 del 12/02/2019, Magnone, Rv. 275328 – 01; Sez. 1, n.16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293 – 01; Sez. 1, n. 23343del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014,Palena, Rv. 261982 – 01).In ciò dovendosi infatti confermare che «l'affidamento in prova per finiterapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso,interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa»(Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01).2.3. Il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai principi indicati.Il giudice della sorveglianza, infatti, con lo specifico riferimento aiprecedenti penali, ai procedimenti pendenti e alle precedenti occasioni in cui alcondannato sono state concesse misure alternative alla detenzione, ha datoadeguato e coerente conto del giudizio di bilanciamento effettuato e delle ragionisulle quali ha fondato la propria conclusione negativa in ordine all’affidabilità delcondannato e alla collaborazione dello stesso per la corretta esecuzione dellamisura.Ciò pure tenendo specifico conto della documentazione sanitaria e di comeanche l’affidamento c.d. terapeutico sia inidoneo a contenere il pericolo direiterazione delle condotte criminose.3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento alle richieste subordinate quanto alla ritenuta mancanza “di undomicilio idoneo”.La censura è fondata.3.1. La conclusione in termini di inidoneità del domicilio, ragione postaalla base del rigetto della richiesta di detenzione domiciliare e delle altresubordinate, prende le mosse ed è sviluppata su di un presupposto di fattoerrato determinato dall’omessa considerazione di un elemento presente in atti ocomunque emerso nel corso del procedimento di sorveglianza.Come evidenziato nel ricorso e pure riconosciuto dal successivoprovvedimento dello stesso Tribunale che ha disposto la sospensionedell’efficacia del provvedimento impugnato, infatti, il ricorrente è il legittimoassegnatario dell’abitazione di residenza in cui convive con la moglie e con lafiglia.Sotto tale profilo, pertanto, l’asserita mancanza di consenso della mogliead accogliere il condannato nell’abitazione non può essere ritenuta ex se decisivaper escludere l’idoneità del domicilio e la motivazione sul punto è da ritenersiconseguentemente carente, così come, d’altro canto, pure evidenziato dallostesso Tribunale che ha specificato che “alla luce di tali elementi, l’esclusionedella possibilità di disporre una misura alternativa per asserita mancanza didomicilio appare non sufficientemente fondata” (cfr. l’ordinanza che ha dispostola sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato).3.2. La rilevata carenza di motivazione impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia pernuovo giudizio in ordine alla richiesta di concessione della semilibertà e delladetenzione domiciliare. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla semilibertà e alla detenzionedomiciliare con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale diSorveglianza di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.