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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16393/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A 1044 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte di appello di L'Aquila rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale e concedeva d'ufficio quello della detenzione domiciliare in relazione alla condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.inflittagli dal Tribunale di Lanciano.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi "tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza.

Il giudice di merito, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale.

In particolare ha richiamato la gravità del reato posto in essere e l'atteggiamento volto a minimizzare gli effetti della condotta, assumendo che non si sarebbe trattato di conseguenze così gravi come quelle descritte dalla persona offesa.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] ele ia DEPOSiTATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A 1044 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte di appello di L'Aquila rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale e concedeva d'ufficio quello della detenzione domiciliare in relazione alla condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.inflittagli dal Tribunale di Lanciano. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi "tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. Il giudice di merito, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. In particolare ha richiamato la gravità del reato posto in essere e l'atteggiamento volto a minimizzare gli effetti della condotta, assumendo che non si sarebbe trattato di conseguenze così gravi come quelle descritte dalla persona offesa. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] ele ia DEPOSiTATO