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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00602/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 2018, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di minaccia grave ed aggravata dall'uso di un'arma impropria, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 29 agosto 2012 in Cefalù, e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del Bonomo è affidato a tre motivi, che denunciano: I.) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di omessa motivazione quanto alle dichiarazioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state in grado, ove correttamente esaminate, di dimostrare che la minaccia commessa dall'imputato non era stata commessa con l'uso di un'arma impropria; II.) l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in riferimento alla precisa individuazione del danno ingiusto prospettato alla parte offesa e al tipo di turbamento che a costei sarebbe derivato dalla condotta ascritta all'imputato; III.) la violazione degli artt. 612, comma 2, 339 e 585 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di integrazione della circostanza aggravante della commissione della minaccia mediante l'uso di un'arma impropria, non essendosi accertato se fosse stato all'uopo utilizzato un coltello oppure una forchetta.

3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 27 novembre 2021, sono stati articolati motivi nuovi ed allegate le dichiarazioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. La Corte territoriale ha motivato in ordine alla realizzazione della minaccia perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA] facendo uso di un coltello o al più di una forchetta, evidenziando come le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice poggiassero su elementi di fatto, puntualmente riportati in sentenza, dotati di comprovata affidabilità, per le plausibili ragioni indicate (pag.4).

In tal modo ha mostrato di avere compiutamente e criticamente riesaminato il compendio probatorio alla luce dei rilievi avanzati dall'imputato con i motivi di gravame, senza incorrere in manifeste illogicità di apprezzamento o in contraddittorietà rispetto agli atti probatori.

Di contro, il travisamento per omissione delle prove dichiarative tratte dalle S.I.T. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è denunciato senza considerare che lo stesso può essere fatto valere con il ricorso per cassazione soltanto a condizione che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087).

Non essendo stato prospettato il vizio dedotto - con il primo motivo del ricorso principale e con i motivi nuovi - nei vincolanti termini riportati, la censura al riguardo è inammissibile.4.2.

Alla stregua di ciò, anche le doglianze articolate con il secondo (quanto al tipo di danno ingiusto prospettato alla parte offesa) e con il terzo motivo - pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 612, comma 2, 339 e 585 cod. pen. - constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito e risultano, pertanto, non solo sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), ma anche dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944): è di immediata evidenza, al lume delle massime di comune esperienza, che puntare uno strumento dotato di punte alla gola della vittima designata è tale da cagionarle un consistente turbamento, suscettibile di incidere sulla libertà morale.

4.3. Il terzo motivo è oltretutto generico, in quanto sviluppato in assenza di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della statuizione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante della realizzazione della minaccia con l'uso di arma impropria.

Invero, per la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen., è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante l'uso di uno strumento atto ad offendere indipendentemente dalla legittimità o meno del porto (Sez. 5, n. 19518 del 10/05/2006, Rv. 234429; Sez. 5, n. 3519 del 08/03/1982, Rv. 153031); donde, nel caso al vaglio, non assume rilievo il tipo di strumento utilizzato per commettere l'intimidazione, ossia il coltello o la forchetta.

5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 2018, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di minaccia grave ed aggravata dall'uso di un'arma impropria, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 29 agosto 2012 in Cefalù, e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del Bonomo è affidato a tre motivi, che denunciano: I.) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di omessa motivazione quanto alle dichiarazioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state in grado, ove correttamente esaminate, di dimostrare che la minaccia commessa dall'imputato non era stata commessa con l'uso di un'arma impropria; II.) l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in riferimento alla precisa individuazione del danno ingiusto prospettato alla parte offesa e al tipo di turbamento che a costei sarebbe derivato dalla condotta ascritta all'imputato; III.) la violazione degli artt. 612, comma 2, 339 e 585 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di integrazione della circostanza aggravante della commissione della minaccia mediante l'uso di un'arma impropria, non essendosi accertato se fosse stato all'uopo utilizzato un coltello oppure una forchetta. 3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 27 novembre 2021, sono stati articolati motivi nuovi ed allegate le dichiarazioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. La Corte territoriale ha motivato in ordine alla realizzazione della minaccia perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA] facendo uso di un coltello o al più di una forchetta, evidenziando come le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice poggiassero su elementi di fatto, puntualmente riportati in sentenza, dotati di comprovata affidabilità, per le plausibili ragioni indicate (pag.4). In tal modo ha mostrato di avere compiutamente e criticamente riesaminato il compendio probatorio alla luce dei rilievi avanzati dall'imputato con i motivi di gravame, senza incorrere in manifeste illogicità di apprezzamento o in contraddittorietà rispetto agli atti probatori. Di contro, il travisamento per omissione delle prove dichiarative tratte dalle S.I.T. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è denunciato senza considerare che lo stesso può essere fatto valere con il ricorso per cassazione soltanto a condizione che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). Non essendo stato prospettato il vizio dedotto - con il primo motivo del ricorso principale e con i motivi nuovi - nei vincolanti termini riportati, la censura al riguardo è inammissibile.4.2. Alla stregua di ciò, anche le doglianze articolate con il secondo (quanto al tipo di danno ingiusto prospettato alla parte offesa) e con il terzo motivo - pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 612, comma 2, 339 e 585 cod. pen. - constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito e risultano, pertanto, non solo sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), ma anche dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944): è di immediata evidenza, al lume delle massime di comune esperienza, che puntare uno strumento dotato di punte alla gola della vittima designata è tale da cagionarle un consistente turbamento, suscettibile di incidere sulla libertà morale. 4.3. Il terzo motivo è oltretutto generico, in quanto sviluppato in assenza di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della statuizione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante della realizzazione della minaccia con l'uso di arma impropria. Invero, per la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen., è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante l'uso di uno strumento atto ad offendere indipendentemente dalla legittimità o meno del porto (Sez. 5, n. 19518 del 10/05/2006, Rv. 234429; Sez. 5, n. 3519 del 08/03/1982, Rv. 153031); donde, nel caso al vaglio, non assume rilievo il tipo di strumento utilizzato per commettere l'intimidazione, ossia il coltello o la forchetta. 5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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