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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 09110/2026

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tenza n. 777/2022 della CORTE D'APPELLO di2026NAPOLI, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 3331/2019;1399udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 777/2022,pubblicata il 29 aprile 2022 ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado del TribunaleNumero registro generale 25229/2022di Napoli, così confermando il rigetto dell’originario ricorso dalN umero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 9110/2026lavoratore, volto a ottenere la condanna del Comune di PareteDa ta pubblicazione 10/04/2026al pagamento ex art. 2126 c.c. e 36 Cost. delle differenzeretributive a lui spettanti per l’attività svolta presso il Comune,previo avviamento ai lavori socialmente utili, dal 20 novembre1995 al 31 agosto 2016.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorreMichele Erario con ricorso affidato a tre motivi.Il Comune di Parete è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.Sostiene il ricorrente che l’originaria domanda proposta eradiretta non al riconoscimento e/o alla trasformazione delrapporto di LSU in un rapporto di lavoro subordinato, comeerroneamente inteso dalla sentenza impugnata, ma al semplicericonoscimento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c.,domanda ignorata dalla Corte territoriale.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, exart. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per omessa motivazione.Il vizio di extrapetizione denunciato con il primo mezzo sitradurrebbe, secondo il ricorrente, anche in un vizio di omessamotivazione.3.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la lorostretta connessione, sono infondati.Rispetto a una domanda che tendeva ad affermare che, inassenza di progetto, il ricorrente «ha svolto attività lavorativaalla stregua di un lavoratore subordinato, con carattere dicontinuità nell’ambito dell’organizzazione del Comune» (comeriportato a pag. 2 del ricorso per cassazione), la sentNeunmezrao r egistro generale 25229/2022Numero sezionale 1399/2026impugnata ha escluso in radice che il rapportoN umetrro adi raccolta generale 9110/2026un’amministrazione e un lavoratore socialmente utile possaDa ta pubblicazione 10/04/2026configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e su questebasi ha rigettato la domanda, affermando l’impossibilità dirivendicare «il diritto a percepire differenze retributive derivantida un rapporto di lavoro che non si è instaurato per il periodopreso in considerazione» (pag.6 della sentenza).Ciò non si traduce né in un vizio di omessa pronuncia, né inuna violazione dell’art. 112 c.p.c.La Corte territoriale, pur non avendo espressamentemenzionato l’art. 2126 c.c., ne ha escluso l’applicabilitàsull’implicito e corretto presupposto che tale disposizione troviapplicazione in caso di nullità del contratto alla base delrapporto di lavoro, ma a condizione che tale rapporto si atteggiin concreto come lavoro subordinato.4.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2126 c.c., in relazione agli artt. 14 del d.l.n. 299 del 1994, 1, 2 e 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, 2, 3 e 4del d.lgs. n. 81 del 2000.Il motivo è fondato.Come accennato, la Corte territoriale ha negato che il rapportotra un’amministrazione e un lavoratore socialmente utile possaprevidenziale del rapporto, dimostrata dal fatto che laprestazione economica è sempre erogata dall’Inps,impedirebbe in radice una diversa qualificazione, anche quandoil lavoratore abbia svolto mansioni diverse da quelle indicatenel progetto.Nella sua assolutezza, questo ragionamento non può esNsumeerreo r egistro generale 25229/2022Numero sezionale 1399/2026condiviso.

Numero di raccolta generale 9110/2026È vero che il rapporto degli LSU ha – alla luce della disciplinaDa ta pubblicazione 10/04/2026normativa che si è stratificata – matrice assistenziale (nonprevidenziale) e componente formativa, ma, come più volteaffermato da questa Corte, ciò non esclude che in concreto ilrapporto possa atteggiarsi come subordinato, assumendorilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratorenell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un serviziorientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, conconseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. (Cass., Sez.

L,Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, Sez.

L, Ordinanza n. 17101del 11/07/2017).5.

La sentenza impugnata – che non si è attenuta a taleprincipio, ma ha preteso di escludere la natura subordinata solosulla base della sua formale qualificazione – va dunqueannullata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversacomposizione, la quale procederà anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, disattesi gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza n. 777/2022 della CORTE D'APPELLO di2026NAPOLI, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 3331/2019;1399udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 777/2022,pubblicata il 29 aprile 2022 ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado del TribunaleNumero registro generale 25229/2022di Napoli, così confermando il rigetto dell’originario ricorso dalN umero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 9110/2026lavoratore, volto a ottenere la condanna del Comune di PareteDa ta pubblicazione 10/04/2026al pagamento ex art. 2126 c.c. e 36 Cost. delle differenzeretributive a lui spettanti per l’attività svolta presso il Comune,previo avviamento ai lavori socialmente utili, dal 20 novembre1995 al 31 agosto 2016.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorreMichele Erario con ricorso affidato a tre motivi.Il Comune di Parete è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.Sostiene il ricorrente che l’originaria domanda proposta eradiretta non al riconoscimento e/o alla trasformazione delrapporto di LSU in un rapporto di lavoro subordinato, comeerroneamente inteso dalla sentenza impugnata, ma al semplicericonoscimento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c.,domanda ignorata dalla Corte territoriale.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, exart. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per omessa motivazione.Il vizio di extrapetizione denunciato con il primo mezzo sitradurrebbe, secondo il ricorrente, anche in un vizio di omessamotivazione.3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la lorostretta connessione, sono infondati.Rispetto a una domanda che tendeva ad affermare che, inassenza di progetto, il ricorrente «ha svolto attività lavorativaalla stregua di un lavoratore subordinato, con carattere dicontinuità nell’ambito dell’organizzazione del Comune» (comeriportato a pag. 2 del ricorso per cassazione), la sentNeunmezrao r egistro generale 25229/2022Numero sezionale 1399/2026impugnata ha escluso in radice che il rapportoN umetrro adi raccolta generale 9110/2026un’amministrazione e un lavoratore socialmente utile possaDa ta pubblicazione 10/04/2026configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e su questebasi ha rigettato la domanda, affermando l’impossibilità dirivendicare «il diritto a percepire differenze retributive derivantida un rapporto di lavoro che non si è instaurato per il periodopreso in considerazione» (pag.6 della sentenza).Ciò non si traduce né in un vizio di omessa pronuncia, né inuna violazione dell’art. 112 c.p.c.La Corte territoriale, pur non avendo espressamentemenzionato l’art. 2126 c.c., ne ha escluso l’applicabilitàsull’implicito e corretto presupposto che tale disposizione troviapplicazione in caso di nullità del contratto alla base delrapporto di lavoro, ma a condizione che tale rapporto si atteggiin concreto come lavoro subordinato.4. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2126 c.c., in relazione agli artt. 14 del d.l.n. 299 del 1994, 1, 2 e 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, 2, 3 e 4del d.lgs. n. 81 del 2000.Il motivo è fondato.Come accennato, la Corte territoriale ha negato che il rapportotra un’amministrazione e un lavoratore socialmente utile possaprevidenziale del rapporto, dimostrata dal fatto che laprestazione economica è sempre erogata dall’Inps,impedirebbe in radice una diversa qualificazione, anche quandoil lavoratore abbia svolto mansioni diverse da quelle indicatenel progetto.Nella sua assolutezza, questo ragionamento non può esNsumeerreo r egistro generale 25229/2022Numero sezionale 1399/2026condiviso. Numero di raccolta generale 9110/2026È vero che il rapporto degli LSU ha – alla luce della disciplinaDa ta pubblicazione 10/04/2026normativa che si è stratificata – matrice assistenziale (nonprevidenziale) e componente formativa, ma, come più volteaffermato da questa Corte, ciò non esclude che in concreto ilrapporto possa atteggiarsi come subordinato, assumendorilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratorenell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un serviziorientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, conconseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, Sez. L, Ordinanza n. 17101del 11/07/2017).5. La sentenza impugnata – che non si è attenuta a taleprincipio, ma ha preteso di escludere la natura subordinata solosulla base della sua formale qualificazione – va dunqueannullata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversacomposizione, la quale procederà anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, disattesi gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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