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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2025

Cassazione n. 24153/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11248/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA n. 1901/2016 depositata i l 28/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1901/2016 depositata in data 28/10/2016, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc: la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 489/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

3. La società contribuente si è costituita con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo.

4. La contribuente, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dichiarato che ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018.

Ha presentato copia della domanda di definizione agevolata, unitamente alla quietanza di pagamento.

5. L’Agenzia delle Entrate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha affermato che: «la [OSCURATO:PERSONA] di Pisa ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.» [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare e assorbente occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diventa, quindi, superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e incidentale.

2. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11248/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA n. 1901/2016 depositata i l 28/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1901/2016 depositata in data 28/10/2016, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc: la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 489/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 3. La società contribuente si è costituita con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo. 4. La contribuente, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dichiarato che ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Ha presentato copia della domanda di definizione agevolata, unitamente alla quietanza di pagamento. 5. L’Agenzia delle Entrate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha affermato che: «la [OSCURATO:PERSONA] di Pisa ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.» [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare e assorbente occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Diventa, quindi, superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e incidentale. 2. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle pa
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