CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28273/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20378-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 371/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 296/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Svolgimento di incarico retribuito in assenza di autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n.Opposizione ordinanza ingiunzione R.G.N.20378/2016 Cron. Rep. Ud.15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Ancona, adita dall’Agenzia delle Entrate nonché, con appello incidentale, dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ha respinto entrambe le impugnazioni ed ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva annullato parzialmente le ordinanze ingiunzioni nn. 8431 e 8434 emesse nell’anno 2013 dall’Agenzia ed aveva ritenuto non dovuta la sola sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, mentre aveva respinto le opposizioni, poi riunite, proposte avverso l’irrogazione della sanzione inflitta ai sensi del comma 9 del menzionato art. 53; 2. ai legali rappresentanti delle società ed a queste ultime,in qualità di obbligate solidali, era stato contestato di avere intrattenuto rapporti dicollaborazione professionale con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], entrambi dipendenti a tempo pieno dell’[OSCURATO:PERSONA] Umberto I Lancisi – Salesi, in assenza della prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, alla quale, inoltre, non erano stati comunicati i compensi erogati ai collaboratori; 3. la Corte territoriale, quanto all’impugnazione principale proposta dall’Agenzia delle Entrate, ha evidenziatoche la stessa risultava superata dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, d.lgs. n. 165/2001; 4. ha escluso la fondatezza dell’eccezione di decadenza riproposta dagli impugnanti incidentali, rilevando che l’art. 14 della legge n. 689/1981, al comma 3, assegna rilievo alla data di ricezione degli atti da parte dell’autorità competente ad emettere l’ordinanza; 4.1. ha ritenuto, pertanto, priva di rilievo la circostanza che le indagini fossero state inizialmente avviate dai Carabinieri del N.A.S. di Ancona, ai quali la documentazione era stata trasmessa nel marzo 2010, e successivamente riprese dalla Guardia di Finanza, che aveva acquisito gli atti nell’aprile del 2011; 4.2. ha aggiunto che, comunque, i documenti consegnati nel 2010 non erano sovrapponibili a quelli acquisiti nell’anno successivo,perché si era in presenza di «condotte permanenti e non necessariamente esaurite al febbraio 2010 (limite cronologico finale della documentazione risalente consegnata ai N.A.S.)»; 5. infine la Corte distrettuale ha ritenuto non superata la presunzione di colpa, che discende dalla riscontrata violazione della disciplina di legge, perché ai collaboratori non era stato neppure richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità in merito all’insussistenza di rapporti di impiego e,incautamente, le società avevano ritenuto sufficiente la mera assicurazione verbale mentre era loro dovere assumere informazioni specifiche sulla posizione lavorativa del personale; 6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] nonché le s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; 7. l’Agenzia delle Entrate non ha notificato controricorso e ha depositato atto di costituzione nonché memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. CONSIDERATOCHE 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981 e addebitano, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile il terzo comma dell’art. 14,che si riferisce alla sola ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, non ricorrente nella fattispecie; 1.1. aggiungono che il d.lgs. n. 165/2001, seppure prevede la «normale» competenza per l’accertamento da parte della Guardia di Finanza non contiene una riserva espressa in favore di quest’ultima perché, al contrario, rinvia alla disciplina generale dettata dalla legge n. 689/1981 con la conseguenza che nella fattispecie l’illecito doveva essere contestato nel rispetto del termine di legge dai N.A.S. di Ancona,che avevano accertato il fatto già nell’anno 2010; 2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 4 dell’art.360 cod. proc. civ., eccepisce la nullità della sentenza impugnata, asseritamente derivata dalla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.,perché la Corte territoriale non ha in alcun modo apprezzato la circostanza dell’avvenuta cessazione di entrambi i rapporti in discussione nell’anno 2009, ossia in epoca antecedente alla prima acquisizione degli atti ad opera del [OSCURATO:PERSONA]; 3. il primo motivo di ricorso è fondato; pronunciando in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, le Sezioni Unite di questa Corte, nel dare continuità all’orientamento già espresso da Cass. n. 33032/2018, hanno affermato che « l 'illecito amministrativo consistente nel conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è di natura fiscale-tributaria-finanziaria, ma è riconducibile alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; ne consegue che il secondo periodo del predetto comma -ove è previsto che "all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689" - deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna esclusiva attribuzione di competenza, ma ha soltanto stabilito che, quando gli accertamenti degli illeciti ivi sanzionati sono disposti su impulso del Ministero delle Finanze, vi debba provvedere, per evidenti ragioni di celerità, la Guardia di Finanza, ovvero il corpo dipendente direttamente da detto Ministero, senza tuttavia escludere che possano comunque provvedervi gli altri soggetti appartenenti alla Polizia giudiziaria.»; 3.1. ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere ininfluente, ai fini della valutazione sulla fondatezza o meno dell’eccezione di decadenza, l’avvenuta consegna della documentazione ai Carabinieri del N.A.S. di Ancona, giacché, al contrario, una volta esclusa la riserva di competenza alla Guardia di Finanza, di quella consegna occorreva tener contoai fini dell’accertamento sull’avvenuto rispetto del termine imposto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981; 3.2. questa Corte da tempo ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento (in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione) non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto»nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 27702/2019); 3.3. è stato precisato che il giudice del merito è tenuto a valutare la "ragionevolezza" dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di affermarne o meno la complessiva congruità in relazione alle caratteristiche specifiche del caso concreto e del tipo di indagini da svolgere; 3.4. si è aggiunto, infine, chesull'individuazione del momento in cui la P.A. ha acquisito tutti gli elementi oggettivi esoggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile non possono incidere comportamenti negligenti o arbitrari della stessa P.A. e/o disfunzioni burocratiche, sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione differita dell'infrazione(cfr. in fattispecie analoga a quella oggetto di causa Cass. n. 33032/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 3.5. nel caso di specie il giudizio espresso dalla Corte territoriale non tiene conto dei principi sopra richiamati ed è viziato dalla ritenuta applicabilità del comma 3 dell’art. 14 della legge n. 689/1981, riferibile alla sola ipotesi della trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente disposta con provvedimento dell’autorità giudiziaria; 3.6. è da escludere che la pronuncia gravata sia sorretta da una duplice ratio decidendi , come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; 3.7.un’autonoma ratio decidendi è configurabile nei soli casi in cui le ragioni della decisione esposte nella motivazione della sentenza impugnata siano da sole sufficienti a giustificare la pronuncia di rigetto o di accoglimento della domanda o dell’impugnazione (cfr. fra le tante Cass.n.10815/2019 e Cass.n. 17182/2020) e siano suscettibili di passaggio in giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione dell’autonoma ratio rende intangibile la decisione (Cass. n. 13880/2020); 3.8. è ravvisabile, invece, una motivazione ad ab undantiam , non suscettibile di passaggio in giudicato, oltre che nei casi in cui il giudice accogliendo un’eccezione di rito si sia spogliato della potestas iudicandi, qualora gli argomenti spesi nella sentenza impugnata facciano solo da contorno alla ragione della decisione e si pongano in stretta correlazione con quest’ultima, nel senso che apprezzati a prescindere dalla ragione principale non sarebbero sufficienti a giustificare la pronuncia adottata (Cass. n. 1175/2018); 3.9. quest’ultima evenienza ricorre nella fattispecie perché la sentenza impugnata, la cui motivazione è incentrata sulla rilevanza esclusiva della data di trasmissione degli atti all’autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione, aggiunge solo, appunto ad abundantiam, che la documentazione inviataa quest’ultima non era sovrapponibile a quella acquisita dai N.A.S., argomento, questo, di per sé non sufficiente a giustificare il rigetto dell’eccezione di decadenza, reiterata con l’appello incidentale, in assenza di qualsivoglia accertamento sul contenuto della documentazione acquisita in prima battuta dalla polizia giudiziaria e sulla idoneità o meno della stessa a far decorrere il termine imposto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981; 4. in via conclusiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto alla seconda censura, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni processuali previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo