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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 24319/2023

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to, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cagliari , al la via Pessina , n. 97 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cagliari, alla via Tuveri, n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEavverso la sentenza non definitiva n. 775/2017della Corte d’Appello di Cagliari, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 78 / 2012 il Tribunale di Cagliari - nel giudizio promosso con citazione del 16.7.2008 dalla “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.n.c., in qualità di capogruppo dell’A.T.I. costituita dalla stessa s.n.c. e dalla “Gedi” s.r.l., nei confronti del Comune di Assemini - rigettava l a domand a esperita dall’attrice , volta aconseguire la risoluzione del contratto d’appalto (avente ad oggetto i lavori di “sistemazione e rifacimento delle reti idriche interne nell’abitato, 2° stralcio”) stipulato in data 21.12.200 5 , in veste di appaltatrice, con l’ente pubblico convenuto, in vestedi appaltante. 2.Proponeva appellola “[OSCURATO:PERSONA] ” s.n.c. (in qualità di capogruppo dell’A.T.I. costituita dalla medesima s.n.c. e dalla “Gedi” s.r.l.).

Resistevail Comune di Assemini.

3. Con sentenza non definitiva n. 77 5/201 7 la Corte d’Appello di Cagliari dichiaravaillegittima la risoluzione del contratto d’appalto adottata dal Comune di Assemini con determinazione n. 144 del Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava la risoluzione del medesimo contratto per inadempimentodell’ente comunale appaltante .

Reputava dapprima la corte che er a destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità dei motivi d’appello (cfr.sentenza d’appello, pag. 7).

Reputava poi che si aveva riscontro del protratto in adempimento che l’appaltatrice aveva ascritto all’appaltante, inadempimento senz’altro grave siccome idoneo ad alterare l’equilibrio sinallagmatico in pregiudizio dell a “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 10 ) .

4. Avverso tale s entenza il Comune di Assemini ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 43, 3° co., l.fall. e degli artt. 299, 304 e 298 cod. proc. civ.

Premette che il giudizio innanzi al la Corte di Cagliari è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che all’udienza anzidetta è stato concesso il termine del 20.12.2016 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine del 9.1.2017 per il deposito delle memorie di replica(cfr. ricorso, pagg. 14 – 15) .

Premette che il fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.,dichiarato con sentenza n. 213 del 12.12.2016 , è stato comunicato te lematicamente dal difensore della stessas.n.c. in data 19.12.2016 (cfr. ricorso, pag. 15).

Indi deduce che la corte d’appello, nonostante il carattere automatico, in deroga alla disciplina generale,dell’interruzi one correlata alla dichiarazione di fallimento, non ha fatto luogo all’adozione di alcun provvedimento d’interruzione (cfr. ricorso, pag. 15), sicché l’impugnata sentenza è senz’altro nulla. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia – in via subordinata rispetto al primo motivo - ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 132, 2° co., n. 4, 299, 304 e 298 cod. proc. civ. e dell’art. 43, 3° co., l.fall.

Deduceche non ha provveduto al deposito delle difese conclusionali a seguito della comunicazione dell’evento interruttivo da parte d el difensore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.(cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce in particolare che il deposito delle comparse conclusionali, in dipendenza dell’automatico verificarsi dell’evento interruttivo, atto a rendere il contraddittorio privo di effettività,sarebbe stato inutile (cfr. ricorso, pag. 17) .

Deduce altresì che gli atti processuali compiuti successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo sono senz’altro nulli. 8.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; se ne giustifica pertanto la disamina contestuale; in ogni caso ambedue i motivi sono privi di fondamento e vanno respinti. 9.Senza dubbio l’interruzione provocata dalla dichiarazione di fallimento è automatica (cfr. Cass. sez. un. 7.5.2021, n. 12154).

E tuttavia nella specie va richiamatol’insegnamento di questa Corte a tenor del quale le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità (cfr. Cass. 19.8.2016, n. 17199; Cass. 13.11.2009, n. 24025; Cass. 6.9.2002, n. 12980; Cass. 29.8.1998, n. 8641.

Nel medesimo solco ricostruttivo questa Corte puntualizza, sì, che la morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; nondimeno – questa Corte - soggiunge che, qualora il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza: cfr. Cass. 24.1.2020, n. 1574; Cass.14.12.2010, n. 25234; Cass. 11.12.2006, n. 26319). 10.In questi termini l’ente territoriale ricorrente ingiustificatamente si duole ché non si è fatto luogo all’interruzione – tanto più che assume che “l’interruzione doveva essere disposta in quanto richiesta dalla parte interessata” (così ricorso, pag. 16)- ingiustificatamente adduce la nullità della sentenza impugnata, ingiustificatamente prospetta la menomazione delle sue prerogative processuali. 11.A tal ultimo riguardo non può non porsi in risalto che la deduzione del ricorrente secondo cui il compimento di atti processuali successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo ha “determinato una lesione in concreto a i [suoi] diritti ed alla [sue] facoltà processuali” (così ricorso, pag. 18), risulta indiscutibilmente generica.

Né a specificarla può concorrere la prospettazione della mera inutilità del deposito delle difese conclusionali, viepiù che il termine per il deposito, quanto meno, della comparsa conclusione sarebbe scaduto il 20.12.2016, ossiail giorno successivo alla comunicazione telematica della dichiarazione di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. 12.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, 2° co., n. 4, 342, 1° co., n. 1 e n. 2, e 348 biscod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Cagliari a respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce invero ch e i motivi dell’avverso gravame sono stati formulati in maniera aspecifica, contraddittoria e non pertinente , sì da non consentire l’agevole individuazione del “quantum appellatum” (cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce segnatamente ch e l’avve r so gravame era “totalmente privo di censure tese a confutare la ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice” (cfr. ricorso, pag. 23) e segnatamente la ritenuta – dal tribunale - scarsa importanza dell’inadempimento ascrittogli ex adverso(cfr. ricorso, pag. 23). 13.Il terzo motivo di ricorso del pari è infondato e va respinto.

14. Sovviene l’insegnamento di questa Corte (ancorché riferito al testo dell’art. 342 cod. proc. civ. antecedente alle modifiche introdotte dal dec. leg.n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012)a tenor del quale, quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il Giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. Cass. 28.11.2014, n. 25308; Cass. 10.9.2012, n. 15071).

Del resto, questa Corte, più in generale, spiega che, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”– è il caso del motivo in esame - il sindacato del G iudice di leg ittimità investe direttamente l’ in validità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto(cfr. Cass. sez. lav. 21.4.201 6, n. 8069; Cass. (ord.) 13.

8. 2018 , n. 20716). 15.In questo quadro si rileva quanto segue.

Da un canto, il primo giudice, tra l’altro, osservava: “non si comprende il motivo per il quale l’appaltatrice abbia eseguito una rilevante mole di lavori sottostando alle pretese, considerate immotivate e finanche fondate su un progetto carente e non conforme allo stato dei luoghi ed alla reale entità dei lavori da eseguire, senza sollevare alcuna formale riserva (…)”; “ove l’appaltatore intenda denunciare l’inadempimento dell’appaltante e domandare la risoluzione del contratto con il conseguente risarcimento danni, la stessa iscrizione formale puòvalere per verificare la sussistenza dell’inadempimento” (le motivazioni cui era ancorato il primo dictum,sono riprodotte alle pagg. 19 – 20 del ricorso).

Ben vero, su tale scorta l’ente territoriale ricorrente assume che il tribunale “ha ritenuto insussistente o comunque non grave il dedotto inadempimento della stazione appaltante sia in relazione alle dedotte carenze progettuali che alla dedotta illegittimità dell’ordine di ripresa dei lavori” (così ricorso, pag. 20).

D’altro canto,con i motivi d’appello la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.n.c. si doleva, tra l’altro, per l’omessa valutazione della sospensione dei lavori e per l’omessa valutazione dei gravissimi deficit del progetto esecutivo in termini di grave inadempimento imputabile alla stazione appaltante nonché per l’erronea valutazione dell’omessa iscrizione diriserve in relazione alle lavorazioni difformi e/o nuove eseguitesulla base degli ordini di servizio (il sostanziale tenore d ei motivi d’appello è riprodotto alle pagg. 21 –22 del ricorso).

Ben vero, lo stesso ente territoriale ricorrente riferisce che controparte aveva assunto che il tribunale aveva errato nel ritenere che la mancanza di riserve facesse venirmeno le eventuali pretese creditorie (c fr. ri corso, pag. 2 2 ) .

16. In questi termini ineccepibilmente la Corte di Cagliari ha reputat o le censure prospettate con l ’ atto d’ appello specific he e dettagliate e veicola nti critiche intellegibili all’impianto motivazionale della prima statuizione (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).

Si ritiene, difatti, che il gravame che l ’appellante, qui controricorrente, ha esperito avverso la statuizione n. 78/2012 del Tribunale di Cagliari, si conforma certamente al disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione - applicabile nella specie ratione temporis– susseguente alla novella di cui al dec.leg. n. 83 del 22.6.2012, convertito nella legge n. 134 del 7.8.2012 (il giudizio d’appello è stato introdotto con citazione in data 28.2.2013(cfr. ricorso, pag. 10); la novella formulazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 54, 2° co., del dec. leg. n. 83/2012, si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione). 17.E ciò, ben vero, alla luce dell’elaborazione di questa Corte.

Si è,infatti, chiarito che g li artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal dec. leg. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità -è sicuramente il caso dell’appello esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. -una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199; Cass.(ord.) 30.5.2018, n. 13535).

Si è,infatti, chiarito che non può considerarsi as pecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere - è sicuramente il caso dell’appello esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]”s.n.c. (si veda l’illustrazione dei motivi d’appello operata dalla Corte di Cagliari a pag. 6 della impugnata sentenza)- natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l ’ impugnazione a critica vincolata (cfr. Cass.19.3.2019, n. 7675).

Del tutto ingiustificatamente, dunque , il Comune di Assemini adduce che l’avverso gravame non conteneva “alcuna censura contrapposta tesa ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni svolte dal Tribunale” (cfr. ricorso, pag. 25). 18.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 1° co., 116 e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.

Deduce che la Corte di Cagliari ha applicatoin grado d’appello in principio di “mancatacontestazione”, allorché il thema probandum ed il thema decidendum erano in primo grado già stati definiti (cfr. ricorso, pag. 27).

Deduce in ogni caso che con la comparsa di costituzione in prime cure aveva puntualmente contestato l’avversa domanda (cfr. ricorso, pag. 28 ) , o ssia la sussistenza delle presunte deficienze progettuali(cfr. ricorso, pag. 30).

Deduce al contempo che le circostanze asseritamente non contestate risultano prive di specificità e del tutto irrilevanti (cfr. ricorso, pag. 30). 19.Il quarto motivo di ricorso parimenti è infondato e va respinto.20.

Il motivo in disamina non censura la “ ratio decidendi ”, ossia l e affermazioni della Corte di Cagliari , sostanziant i l’accertamento del grave inadempimento ascritto alla stazione appaltante, secondo cui la lacunosità ed erroneità del progetto, “non confacente alla situazione fisica e giuridica dei luoghi” (così sentenza d’appello, p ag. 9) , rinvenivano riscontro nella documentazione prodotta , cioè negli ordini di servizio , negli stati di avanzamento, nella predisposta, sebbene non approvata , perizia di variante (cfr. sentenza impugnata, pag. 9; “sia gli ordini di servizio della Direzione dei lavori che la perizia in variante predisposta – sia pure non approvata – prevedevano, infatti, rispetto al progetto originario, tra l’altro: (…) così sentenza impugnata, pagg. 10 - 11 ) nonché nella relazione del collaudatore ( “il Collaudatore, nella sua relazione, ha evidenziato che le difformità rispetto al progetto originario erano sostanziali in quanto (…)”: così sentenza impugnata, pag. 11).

Il motivo in disamina censura, quindi,le affermazioni di “non contestazione” senza dubbio operate dalla corte d’appello “ad abundantiam” (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635, secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima). 21.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’ar t. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1218 cod. civ.Deduce che la Corte di Cagliari ha opinato per l’inadeguatezza tecnica del progetto esecutivo e nondimeno ha trascurato circostanze decisive e ha dato rilievo ad aspetti insignificanti(cfr. ricorso, pag. 34) .

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto che si trattava “di appalto in buona parte a corpo e le varianti motivate hanno interessatomodiche quantità” (così ricorso, pag. 34).

Deduce altresì che la corte distrettuale ha trascurato “aspetti di decisiva rilevanza probatoria, limitandosi a rilevare che l’appaltatore è stato collaborativo e diligente” (così ricorso, pag. 38).

Deduce inoltre che la corte territoriale non ha attribuito alcunavalenza “alla condotta dell’appaltatore, tenuta nella fase di esecuzione dell’opera, inerte, omissiva e non rispondente all’obbligo di buona fede” (così ricorso, pag. 39). 22.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia – in via subordinata rispetto al quinto motivo -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di Cagliari ha opinato per la lacunosità del progetto esecutivo con motivazione “incoerente e meramente apparentein quanto non è suffragata da dati oggettivi di prova” (così ricorso, pag. 42).

Deduce che nella specie si sarebbe imposta la nomina di un consulente tecnico, tanto più che sussiste una pat ente contraddizione tra la ritenuta mancanza di un idoneo progetto esecutivo e la condotta tenuta dall’appaltatore (cfr.ricorso, pagg. 42 - 43 ) .

23. I l quinto motivo ed il se st o motivo di ricorso sono da esaminare congiuntamente; ambedue i motiviinvero censura no sostanzia lmente il giudizio “di fatto” cui la Corte di Cagliari ha atteso(”la ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale a cui è conseguita la declaratoria di risoluzione del contratto è stata effettuata (…) con l’utilizzo di elementi (…) assurti a valore di prova nonostante siano privi di validità logica e di ragionevolezza”: così ricorso, pag. 36; “ciò ha notevolmente inciso nella ricostruzione del fatto poi operata in contrasto con quella del primo Giudice”: così ricorso, pag. 40; “i fatti ed i documenti di causa che hanno convinto il Giudice di merito a sostenere la mancanza di un progetto idoneo (…), sono assolutamente insufficienti a giustificare le conclusioni cui è giunto quest’ultimo (…)”: così ricorso, pag. 42; “tutti questi fatti valutati nel loro insieme rendono evidente l’omissione, anche sotto il profilo motivazionale, in cui è incorsa la Corte, la quale, se ne avesse tenuto conto, (…)”: così ricorso, pag. 45), seppur, il sesto motivo, alla stregua dell’asserita contraddittorietà, dell’asserita “apparenza” della motivazione dell’impugnata pronuncia; in ogni caso e l’uno e l’altro motivo sonoda rigettare .

24. Negli enunciati termini i mezzi di impugnazione de quibus sono da vagliare essenzialmente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ.

Del resto, è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n.28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).Ed ulteriormente, sia ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. sia ai fini del riscontro della gravità dell’inadempimento, le correlate indagini costituiscono accertamenti “di fatto” demandati al giudice del merito, censurabili in sede di legittimità solo se viziati nei principi di diritto applicabili e nella logica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiati da omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass.20.4.1982, n. 2454; Cass. 30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass.9.6.2010, n. 13840; Cass. 30.3.2015, n. 6401; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12182). 25.Ebbene, nel solco del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.si osserva quanto segue.

Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Cortepossa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

Invero, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” ( che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr.

Cass. 21.7.2006, n. 16672; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 ) , la Corte di Cagliari- lo si è anticipato in sede di disamina del quarto motivo - ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.

Ulteriormente la corte territoriale ha specificato che, ai fini della predisposizione della perizia in variante, la direzione dei lavori aveva disposto la sospensione dei lavori, “senza, peraltro, che entro il termine massimo di essa ne abbia rimosso la causa, cioè, la mancanza di un idoneo progetto esecutivo, in perdurante carenza del quale ha ordinato la ripresa dei lavori all’impresa, così continuando a esporla a una esecuzione dell’opera (…) senza un valido riferimento progettuale”(così sentenza d’appello, pagg. 9 - 10 ) .

Ed ha soggiunto, peraltro, che non rileva in senso contrario“l’importo modico (…) di aggiornamento dei prezzi previsto nella bozzadi perizia in variante – poiché esso è stato ritenuto inattendibile – e pertanto non sottoscritto dall’impresa (…)”(così sentenza impugnata, pag. 11) .

D’altro canto, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero la rilevanza del comportamento ascritto – sub specie di grave inadempimento - alla stazione appaltante quale idoneo a precludere l’attuazione del programma negoziale. 26.Inpari tempo, il ricorrente censura l’asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa (“il Giudice del merito ha ignorato tali aspetti di decisiva rilevanza probatoria”: così ricorso, pag. 38; “la sentenza gravata (…) ignora il fatto che la perizia non è stata recepita dal R.U.P. e dall’appaltatore”: così ricorso, pagg. 39 -40; “la relazione di collaudo, contrariamente a quanto è stato sostenuto dalla Corte, non rileva vizi diprogetto ma, bensì, l’esecuzione di una serie di opere difformi e non autorizzate (…)”: così ricorso, pag. 40; “tale argomentazione appare incoerente e meramente apparente in quanto non è suffragata da dati oggettivi di prova”: così ricorso, pag. 42; “(…)dichiarazioni che non sono di stile, concretizzandosi invece in attestazioni della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che potevano influire sull’esecuzione dell’opera”: così ricorso, pag. 46).Etuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2 016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 27.In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta in totoineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

Si tenga conto, in primo luogo, che, in tema diappalto di opere pubbliche, lariserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso dellarisoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazioneappaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delleriserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. (cfr. Cass. 3.11.2016, n. 22275.

Si veda anche Cass.17.10.2014, n. 22036).Si tenga conto, in secondo luogo, che, in tema diappalto di opere pu bbliche, l’amministrazione committente ha tendenzialmente l ’ obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all’appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile”, non bisognoso, cioè, di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell’opera (cfr. Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28799; Cass. 31.5.2012, n. 8779).

Si tenga conto, in terzo luogo, che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Si tenga conto, in quarto luogo , che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova verae propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche – è il caso di specie - implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass.5.7.2007, n. 15219). 28.Si reputa di prescindere, in considerazione dei motivi che univocamente militano per il rigetto del ricorso, dall’istanza – datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] – con cui il Comune di Assemini ha rappresentato la sussistenza di –in verità - non meglio precisate ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra il presente giudizio ed il giudizio iscritto al n. 25772/2020 r.g. 29.In memoria l’ente territoriale ricorrente ha evidenziato che “dal corpo dell’atto [controricorso] e dall’elenco dei documenti allegati non è stata rinvenuta l’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] a stare in giudizio” (così memoria del ricorrente, pag. 2).

Il Comune di Assemini ha dunque eccepitol’inammissibilità del controricorso. 30.Al riguardo questa Corte spiega che il curatore del fallimento, pur essendo parte nelle controversie fallimentari, non ha capacità processuale autonoma, bensì condizionata all’autorizzazione del giudice delegato, che deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado di giudizio, tant ’ è che, i n mancanza, sussiste il difetto di legittimazione processuale, rilevabile d’ufficio dal giudice trattandosi di questione inerente la “legitimatio ad processum”; e soggiunge, poi, che, mentre nelle fasi di merito il giudice, che rilevi l’assenza dell’autorizzazione del giudice delegato, può invitare il curatore a munirsene, nel giudizio di legittimità non sussiste un analogo potere, poiché la peculiare natura di quest’ultimo, caratterizzato dall’assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che disciplinano il deposito dei documenti (ammissibili con le forme e i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ.), esclude la possibilità per il giudicante di invitare una delle parti a depositare documenti mancanti (cfr. Cass.16.12.2014, n. 26359; Cass. 1.6.1999, n. 5308, ove si puntualizza che l’autorizzazionedeve essere depositata, a pena di inammissibilità, insieme con il ricorso per cassazione proposto dalla curatela, senza possibilità per la Suprema Corte, in caso di omesso deposito dell'autorizzazione, di invitare la parte ad effettuare il menzionato deposito). 31.Ebbene, su tale scorta si evidenzia che effettivamente non si rinviene agli atti l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. al curatore fallimentare, affinché l’organo gestorio della procedura resista al ricorso per cassazione esperito dal Comune di Assemini.

Del resto, il controricorso non fa menzione dell’autorizzazione del giudice delegato né nell’intestazione né nell’indicazione in calce degli atti prodotti.

Si aggiunge che dell’autorizzazione non si fa menzione neppure nella comunicazione, datata Cagliari, 9.4.2018, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stessoavvocato ha rimesso a questa Corte di cassazione “il fascicolo di parte relativo al detto ricorso, contenente quanto appresso: 1) –controricorso –con procura speciale ad litem ad esso spillata – notificato in data 7/2/2017; 2) – n. 7 copie del detto con troricorso; 3) – copia notificata del ricorso per cassazione”.

32. Il controricorso deve pertanto reputarsi in ammissibile e nessuna statuizione, nonostante il rigetto del ricorso,va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 33.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cagliari , al la via Pessina , n. 97 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cagliari, alla via Tuveri, n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza non definitiva n. 775/2017della Corte d’Appello di Cagliari, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 78 / 2012 il Tribunale di Cagliari - nel giudizio promosso con citazione del 16.7.2008 dalla “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.n.c., in qualità di capogruppo dell’A.T.I. costituita dalla stessa s.n.c. e dalla “Gedi” s.r.l., nei confronti del Comune di Assemini - rigettava l a domand a esperita dall’attrice , volta aconseguire la risoluzione del contratto d’appalto (avente ad oggetto i lavori di “sistemazione e rifacimento delle reti idriche interne nell’abitato, 2° stralcio”) stipulato in data 21.12.200 5 , in veste di appaltatrice, con l’ente pubblico convenuto, in vestedi appaltante. 2.Proponeva appellola “[OSCURATO:PERSONA] ” s.n.c. (in qualità di capogruppo dell’A.T.I. costituita dalla medesima s.n.c. e dalla “Gedi” s.r.l.). Resistevail Comune di Assemini. 3. Con sentenza non definitiva n. 77 5/201 7 la Corte d’Appello di Cagliari dichiaravaillegittima la risoluzione del contratto d’appalto adottata dal Comune di Assemini con determinazione n. 144 del Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava la risoluzione del medesimo contratto per inadempimentodell’ente comunale appaltante . Reputava dapprima la corte che er a destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità dei motivi d’appello (cfr.sentenza d’appello, pag. 7). Reputava poi che si aveva riscontro del protratto in adempimento che l’appaltatrice aveva ascritto all’appaltante, inadempimento senz’altro grave siccome idoneo ad alterare l’equilibrio sinallagmatico in pregiudizio dell a “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 10 ) . 4. Avverso tale s entenza il Comune di Assemini ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 43, 3° co., l.fall. e degli artt. 299, 304 e 298 cod. proc. civ. Premette che il giudizio innanzi al la Corte di Cagliari è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che all’udienza anzidetta è stato concesso il termine del 20.12.2016 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine del 9.1.2017 per il deposito delle memorie di replica(cfr. ricorso, pagg. 14 – 15) . Premette che il fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.,dichiarato con sentenza n. 213 del 12.12.2016 , è stato comunicato te lematicamente dal difensore della stessas.n.c. in data 19.12.2016 (cfr. ricorso, pag. 15). Indi deduce che la corte d’appello, nonostante il carattere automatico, in deroga alla disciplina generale,dell’interruzi one correlata alla dichiarazione di fallimento, non ha fatto luogo all’adozione di alcun provvedimento d’interruzione (cfr. ricorso, pag. 15), sicché l’impugnata sentenza è senz’altro nulla. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia – in via subordinata rispetto al primo motivo - ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 132, 2° co., n. 4, 299, 304 e 298 cod. proc. civ. e dell’art. 43, 3° co., l.fall. Deduceche non ha provveduto al deposito delle difese conclusionali a seguito della comunicazione dell’evento interruttivo da parte d el difensore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.(cfr. ricorso, pag. 17). Deduce in particolare che il deposito delle comparse conclusionali, in dipendenza dell’automatico verificarsi dell’evento interruttivo, atto a rendere il contraddittorio privo di effettività,sarebbe stato inutile (cfr. ricorso, pag. 17) . Deduce altresì che gli atti processuali compiuti successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo sono senz’altro nulli. 8.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; se ne giustifica pertanto la disamina contestuale; in ogni caso ambedue i motivi sono privi di fondamento e vanno respinti. 9.Senza dubbio l’interruzione provocata dalla dichiarazione di fallimento è automatica (cfr. Cass. sez. un. 7.5.2021, n. 12154). E tuttavia nella specie va richiamatol’insegnamento di questa Corte a tenor del quale le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità (cfr. Cass. 19.8.2016, n. 17199; Cass. 13.11.2009, n. 24025; Cass. 6.9.2002, n. 12980; Cass. 29.8.1998, n. 8641. Nel medesimo solco ricostruttivo questa Corte puntualizza, sì, che la morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; nondimeno – questa Corte - soggiunge che, qualora il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza: cfr. Cass. 24.1.2020, n. 1574; Cass.14.12.2010, n. 25234; Cass. 11.12.2006, n. 26319). 10.In questi termini l’ente territoriale ricorrente ingiustificatamente si duole ché non si è fatto luogo all’interruzione – tanto più che assume che “l’interruzione doveva essere disposta in quanto richiesta dalla parte interessata” (così ricorso, pag. 16)- ingiustificatamente adduce la nullità della sentenza impugnata, ingiustificatamente prospetta la menomazione delle sue prerogative processuali. 11.A tal ultimo riguardo non può non porsi in risalto che la deduzione del ricorrente secondo cui il compimento di atti processuali successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo ha “determinato una lesione in concreto a i [suoi] diritti ed alla [sue] facoltà processuali” (così ricorso, pag. 18), risulta indiscutibilmente generica. Né a specificarla può concorrere la prospettazione della mera inutilità del deposito delle difese conclusionali, viepiù che il termine per il deposito, quanto meno, della comparsa conclusione sarebbe scaduto il 20.12.2016, ossiail giorno successivo alla comunicazione telematica della dichiarazione di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. 12.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, 2° co., n. 4, 342, 1° co., n. 1 e n. 2, e 348 biscod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Cagliari a respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce invero ch e i motivi dell’avverso gravame sono stati formulati in maniera aspecifica, contraddittoria e non pertinente , sì da non consentire l’agevole individuazione del “quantum appellatum” (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce segnatamente ch e l’avve r so gravame era “totalmente privo di censure tese a confutare la ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice” (cfr. ricorso, pag. 23) e segnatamente la ritenuta – dal tribunale - scarsa importanza dell’inadempimento ascrittogli ex adverso(cfr. ricorso, pag. 23). 13.Il terzo motivo di ricorso del pari è infondato e va respinto. 14. Sovviene l’insegnamento di questa Corte (ancorché riferito al testo dell’art. 342 cod. proc. civ. antecedente alle modifiche introdotte dal dec. leg.n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012)a tenor del quale, quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il Giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. Cass. 28.11.2014, n. 25308; Cass. 10.9.2012, n. 15071). Del resto, questa Corte, più in generale, spiega che, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”– è il caso del motivo in esame - il sindacato del G iudice di leg ittimità investe direttamente l’ in validità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto(cfr. Cass. sez. lav. 21.4.201 6, n. 8069; Cass. (ord.) 13. 8. 2018 , n. 20716). 15.In questo quadro si rileva quanto segue. Da un canto, il primo giudice, tra l’altro, osservava: “non si comprende il motivo per il quale l’appaltatrice abbia eseguito una rilevante mole di lavori sottostando alle pretese, considerate immotivate e finanche fondate su un progetto carente e non conforme allo stato dei luoghi ed alla reale entità dei lavori da eseguire, senza sollevare alcuna formale riserva (…)”; “ove l’appaltatore intenda denunciare l’inadempimento dell’appaltante e domandare la risoluzione del contratto con il conseguente risarcimento danni, la stessa iscrizione formale puòvalere per verificare la sussistenza dell’inadempimento” (le motivazioni cui era ancorato il primo dictum,sono riprodotte alle pagg. 19 – 20 del ricorso). Ben vero, su tale scorta l’ente territoriale ricorrente assume che il tribunale “ha ritenuto insussistente o comunque non grave il dedotto inadempimento della stazione appaltante sia in relazione alle dedotte carenze progettuali che alla dedotta illegittimità dell’ordine di ripresa dei lavori” (così ricorso, pag. 20). D’altro canto,con i motivi d’appello la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.n.c. si doleva, tra l’altro, per l’omessa valutazione della sospensione dei lavori e per l’omessa valutazione dei gravissimi deficit del progetto esecutivo in termini di grave inadempimento imputabile alla stazione appaltante nonché per l’erronea valutazione dell’omessa iscrizione diriserve in relazione alle lavorazioni difformi e/o nuove eseguitesulla base degli ordini di servizio (il sostanziale tenore d ei motivi d’appello è riprodotto alle pagg. 21 –22 del ricorso). Ben vero, lo stesso ente territoriale ricorrente riferisce che controparte aveva assunto che il tribunale aveva errato nel ritenere che la mancanza di riserve facesse venirmeno le eventuali pretese creditorie (c fr. ri corso, pag. 2 2 ) . 16. In questi termini ineccepibilmente la Corte di Cagliari ha reputat o le censure prospettate con l ’ atto d’ appello specific he e dettagliate e veicola nti critiche intellegibili all’impianto motivazionale della prima statuizione (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Si ritiene, difatti, che il gravame che l ’appellante, qui controricorrente, ha esperito avverso la statuizione n. 78/2012 del Tribunale di Cagliari, si conforma certamente al disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione - applicabile nella specie ratione temporis– susseguente alla novella di cui al dec.leg. n. 83 del 22.6.2012, convertito nella legge n. 134 del 7.8.2012 (il giudizio d’appello è stato introdotto con citazione in data 28.2.2013(cfr. ricorso, pag. 10); la novella formulazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 54, 2° co., del dec. leg. n. 83/2012, si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione). 17.E ciò, ben vero, alla luce dell’elaborazione di questa Corte. Si è,infatti, chiarito che g li artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal dec. leg. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità -è sicuramente il caso dell’appello esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. -una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199; Cass.(ord.) 30.5.2018, n. 13535). Si è,infatti, chiarito che non può considerarsi as pecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere - è sicuramente il caso dell’appello esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]”s.n.c. (si veda l’illustrazione dei motivi d’appello operata dalla Corte di Cagliari a pag. 6 della impugnata sentenza)- natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l ’ impugnazione a critica vincolata (cfr. Cass.19.3.2019, n. 7675). Del tutto ingiustificatamente, dunque , il Comune di Assemini adduce che l’avverso gravame non conteneva “alcuna censura contrapposta tesa ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni svolte dal Tribunale” (cfr. ricorso, pag. 25). 18.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 1° co., 116 e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che la Corte di Cagliari ha applicatoin grado d’appello in principio di “mancatacontestazione”, allorché il thema probandum ed il thema decidendum erano in primo grado già stati definiti (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce in ogni caso che con la comparsa di costituzione in prime cure aveva puntualmente contestato l’avversa domanda (cfr. ricorso, pag. 28 ) , o ssia la sussistenza delle presunte deficienze progettuali(cfr. ricorso, pag. 30). Deduce al contempo che le circostanze asseritamente non contestate risultano prive di specificità e del tutto irrilevanti (cfr. ricorso, pag. 30). 19.Il quarto motivo di ricorso parimenti è infondato e va respinto.20. Il motivo in disamina non censura la “ ratio decidendi ”, ossia l e affermazioni della Corte di Cagliari , sostanziant i l’accertamento del grave inadempimento ascritto alla stazione appaltante, secondo cui la lacunosità ed erroneità del progetto, “non confacente alla situazione fisica e giuridica dei luoghi” (così sentenza d’appello, p ag. 9) , rinvenivano riscontro nella documentazione prodotta , cioè negli ordini di servizio , negli stati di avanzamento, nella predisposta, sebbene non approvata , perizia di variante (cfr. sentenza impugnata, pag. 9; “sia gli ordini di servizio della Direzione dei lavori che la perizia in variante predisposta – sia pure non approvata – prevedevano, infatti, rispetto al progetto originario, tra l’altro: (…) così sentenza impugnata, pagg. 10 - 11 ) nonché nella relazione del collaudatore ( “il Collaudatore, nella sua relazione, ha evidenziato che le difformità rispetto al progetto originario erano sostanziali in quanto (…)”: così sentenza impugnata, pag. 11). Il motivo in disamina censura, quindi,le affermazioni di “non contestazione” senza dubbio operate dalla corte d’appello “ad abundantiam” (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635, secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima). 21.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’ar t. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1218 cod. civ.Deduce che la Corte di Cagliari ha opinato per l’inadeguatezza tecnica del progetto esecutivo e nondimeno ha trascurato circostanze decisive e ha dato rilievo ad aspetti insignificanti(cfr. ricorso, pag. 34) . Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto che si trattava “di appalto in buona parte a corpo e le varianti motivate hanno interessatomodiche quantità” (così ricorso, pag. 34). Deduce altresì che la corte distrettuale ha trascurato “aspetti di decisiva rilevanza probatoria, limitandosi a rilevare che l’appaltatore è stato collaborativo e diligente” (così ricorso, pag. 38). Deduce inoltre che la corte territoriale non ha attribuito alcunavalenza “alla condotta dell’appaltatore, tenuta nella fase di esecuzione dell’opera, inerte, omissiva e non rispondente all’obbligo di buona fede” (così ricorso, pag. 39). 22.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia – in via subordinata rispetto al quinto motivo -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Cagliari ha opinato per la lacunosità del progetto esecutivo con motivazione “incoerente e meramente apparentein quanto non è suffragata da dati oggettivi di prova” (così ricorso, pag. 42). Deduce che nella specie si sarebbe imposta la nomina di un consulente tecnico, tanto più che sussiste una pat ente contraddizione tra la ritenuta mancanza di un idoneo progetto esecutivo e la condotta tenuta dall’appaltatore (cfr.ricorso, pagg. 42 - 43 ) . 23. I l quinto motivo ed il se st o motivo di ricorso sono da esaminare congiuntamente; ambedue i motiviinvero censura no sostanzia lmente il giudizio “di fatto” cui la Corte di Cagliari ha atteso(”la ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale a cui è conseguita la declaratoria di risoluzione del contratto è stata effettuata (…) con l’utilizzo di elementi (…) assurti a valore di prova nonostante siano privi di validità logica e di ragionevolezza”: così ricorso, pag. 36; “ciò ha notevolmente inciso nella ricostruzione del fatto poi operata in contrasto con quella del primo Giudice”: così ricorso, pag. 40; “i fatti ed i documenti di causa che hanno convinto il Giudice di merito a sostenere la mancanza di un progetto idoneo (…), sono assolutamente insufficienti a giustificare le conclusioni cui è giunto quest’ultimo (…)”: così ricorso, pag. 42; “tutti questi fatti valutati nel loro insieme rendono evidente l’omissione, anche sotto il profilo motivazionale, in cui è incorsa la Corte, la quale, se ne avesse tenuto conto, (…)”: così ricorso, pag. 45), seppur, il sesto motivo, alla stregua dell’asserita contraddittorietà, dell’asserita “apparenza” della motivazione dell’impugnata pronuncia; in ogni caso e l’uno e l’altro motivo sonoda rigettare . 24. Negli enunciati termini i mezzi di impugnazione de quibus sono da vagliare essenzialmente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ. Del resto, è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n.28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).Ed ulteriormente, sia ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. sia ai fini del riscontro della gravità dell’inadempimento, le correlate indagini costituiscono accertamenti “di fatto” demandati al giudice del merito, censurabili in sede di legittimità solo se viziati nei principi di diritto applicabili e nella logica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiati da omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass.20.4.1982, n. 2454; Cass. 30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass.9.6.2010, n. 13840; Cass. 30.3.2015, n. 6401; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12182). 25.Ebbene, nel solco del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.si osserva quanto segue. Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Cortepossa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum. Invero, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” ( che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 ) , la Corte di Cagliari- lo si è anticipato in sede di disamina del quarto motivo - ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Ulteriormente la corte territoriale ha specificato che, ai fini della predisposizione della perizia in variante, la direzione dei lavori aveva disposto la sospensione dei lavori, “senza, peraltro, che entro il termine massimo di essa ne abbia rimosso la causa, cioè, la mancanza di un idoneo progetto esecutivo, in perdurante carenza del quale ha ordinato la ripresa dei lavori all’impresa, così continuando a esporla a una esecuzione dell’opera (…) senza un valido riferimento progettuale”(così sentenza d’appello, pagg. 9 - 10 ) . Ed ha soggiunto, peraltro, che non rileva in senso contrario“l’importo modico (…) di aggiornamento dei prezzi previsto nella bozzadi perizia in variante – poiché esso è stato ritenuto inattendibile – e pertanto non sottoscritto dall’impresa (…)”(così sentenza impugnata, pag. 11) . D’altro canto, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero la rilevanza del comportamento ascritto – sub specie di grave inadempimento - alla stazione appaltante quale idoneo a precludere l’attuazione del programma negoziale. 26.Inpari tempo, il ricorrente censura l’asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa (“il Giudice del merito ha ignorato tali aspetti di decisiva rilevanza probatoria”: così ricorso, pag. 38; “la sentenza gravata (…) ignora il fatto che la perizia non è stata recepita dal R.U.P. e dall’appaltatore”: così ricorso, pagg. 39 -40; “la relazione di collaudo, contrariamente a quanto è stato sostenuto dalla Corte, non rileva vizi diprogetto ma, bensì, l’esecuzione di una serie di opere difformi e non autorizzate (…)”: così ricorso, pag. 40; “tale argomentazione appare incoerente e meramente apparente in quanto non è suffragata da dati oggettivi di prova”: così ricorso, pag. 42; “(…)dichiarazioni che non sono di stile, concretizzandosi invece in attestazioni della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che potevano influire sull’esecuzione dell’opera”: così ricorso, pag. 46).Etuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2 016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 27.In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta in totoineccepibile sul piano della correttezza giuridica. Si tenga conto, in primo luogo, che, in tema diappalto di opere pubbliche, lariserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso dellarisoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazioneappaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delleriserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. (cfr. Cass. 3.11.2016, n. 22275. Si veda anche Cass.17.10.2014, n. 22036).Si tenga conto, in secondo luogo, che, in tema diappalto di opere pu bbliche, l’amministrazione committente ha tendenzialmente l ’ obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all’appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile”, non bisognoso, cioè, di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell’opera (cfr. Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28799; Cass. 31.5.2012, n. 8779). Si tenga conto, in terzo luogo, che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). Si tenga conto, in quarto luogo , che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova verae propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche – è il caso di specie - implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass.5.7.2007, n. 15219). 28.Si reputa di prescindere, in considerazione dei motivi che univocamente militano per il rigetto del ricorso, dall’istanza – datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] – con cui il Comune di Assemini ha rappresentato la sussistenza di –in verità - non meglio precisate ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra il presente giudizio ed il giudizio iscritto al n. 25772/2020 r.g. 29.In memoria l’ente territoriale ricorrente ha evidenziato che “dal corpo dell’atto [controricorso] e dall’elenco dei documenti allegati non è stata rinvenuta l’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] a stare in giudizio” (così memoria del ricorrente, pag. 2). Il Comune di Assemini ha dunque eccepitol’inammissibilità del controricorso. 30.Al riguardo questa Corte spiega che il curatore del fallimento, pur essendo parte nelle controversie fallimentari, non ha capacità processuale autonoma, bensì condizionata all’autorizzazione del giudice delegato, che deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado di giudizio, tant ’ è che, i n mancanza, sussiste il difetto di legittimazione processuale, rilevabile d’ufficio dal giudice trattandosi di questione inerente la “legitimatio ad processum”; e soggiunge, poi, che, mentre nelle fasi di merito il giudice, che rilevi l’assenza dell’autorizzazione del giudice delegato, può invitare il curatore a munirsene, nel giudizio di legittimità non sussiste un analogo potere, poiché la peculiare natura di quest’ultimo, caratterizzato dall’assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che disciplinano il deposito dei documenti (ammissibili con le forme e i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ.), esclude la possibilità per il giudicante di invitare una delle parti a depositare documenti mancanti (cfr. Cass.16.12.2014, n. 26359; Cass. 1.6.1999, n. 5308, ove si puntualizza che l’autorizzazionedeve essere depositata, a pena di inammissibilità, insieme con il ricorso per cassazione proposto dalla curatela, senza possibilità per la Suprema Corte, in caso di omesso deposito dell'autorizzazione, di invitare la parte ad effettuare il menzionato deposito). 31.Ebbene, su tale scorta si evidenzia che effettivamente non si rinviene agli atti l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. al curatore fallimentare, affinché l’organo gestorio della procedura resista al ricorso per cassazione esperito dal Comune di Assemini. Del resto, il controricorso non fa menzione dell’autorizzazione del giudice delegato né nell’intestazione né nell’indicazione in calce degli atti prodotti. Si aggiunge che dell’autorizzazione non si fa menzione neppure nella comunicazione, datata Cagliari, 9.4.2018, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stessoavvocato ha rimesso a questa Corte di cassazione “il fascicolo di parte relativo al detto ricorso, contenente quanto appresso: 1) –controricorso –con procura speciale ad litem ad esso spillata – notificato in data 7/2/2017; 2) – n. 7 copie del detto con troricorso; 3) – copia notificata del ricorso per cassazione”. 32. Il controricorso deve pertanto reputarsi in ammissibile e nessuna statuizione, nonostante il rigetto del ricorso,va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 33.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe
Sentenza Cassazione n. 24319/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris