CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36262/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 20/01/2021 che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente alla pena di giustizia dal Tribunale della stessa città, in ordine al delitto di cui agli artt. 633 - 639-bis cod. pen. Al riguardo, deduce: 1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del reato (si cita Sez. 6, n. 11016 del 2016) e, in particolare, dell'elemento soggettivo, da escludersi in ragione del fatto che il ricorrente era succeduto nel possesso del bene, (un'autocarrozzeria) / insita nel terreno di proprietà comunale, iure hereditario. A conferma dell'esclusione della consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione rilevava anche la richiesta - che la sentenza impugnata non aveva compiutamente apprezzato - all'ente erogatore dell'energia elettrica di stipulare il contratto relativo all'utenza. 2. violazione ed erronea applicazione di legge stante la mancata declaratoria di prescrizione, sul rilievo dell'avvenuta cessazione della permanenza a seguito del sequestro preventivo disposto sul bene in data 5/10/2012. Si trattava di un'eccezione su cui la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi benché ritualmente sollevata. 2. Il P.G. presso questa Corte, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso - con atto valevole anche quale memoria di udienza - per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 1. Con riguardo al primo motivo, per come correttamente osservato dal P.G. presso questa Corte, va escluso il rilievo del principio di diritto invocato dal ricorrente ed affermato anche in una sentenza di questa Sezione (Sez. 2, n. 1054 del 26/02/2019, Rv. 275768), in quanto egli, per come ricostruito dalle sentenze di merito, non si è limitato a succedere nel possesso del dante causa, ma attraverso interventi di carattere strutturale sul manufatto abusivo ivi insistente, ne ha mutato la destinazione d'uso al fine di esercitare un'attività commerciale a fine di profitto. Di conseguenza, l'offesa al patrimonio demaniale si è venuta ad arricchire di un quid novi, di carattere quantitativo e qualitativo, ascrivibile ad una condotta in tutto o in parte dotata della sua autonomia genetico-funzionale. Il principio di diritto sopra richiamato può ricevere applicazione unicamente nel caso in cui l'erede subentri nella posizione del dante-causa senza apportare modifiche o variazioni alla situazione di fatto esistente, mentre nella sentenza impugnata è chiaramente esplicitato che "[OSCURATO:PERSONA] non risultava essere in possesso di alcun titolo che legittimasse il possesso dell'area in questione [...], avendo profittato della costruzione realizzata abusivamente dal defunto padre per esercitare la propria attività lavorativa": "l'azione illecita posta in essere dall'imputato rappresentava una nuova occupazione del terreno comunale e costituiva un ulteriore atto di occupazione" per avere apportato "migliorie al manufatto insistente sul terreno e lo svolgimento dell'attività lavorativa era avvenuta con stipulazione di un contratto di fornitura di energia elettrica". Al fine di eseguire l'attività di autocarrozzeria, il locale veniva ristrutturato e suddiviso in due ambienti e tali migliorie (con caratteristiche di recente realizzazione) costituivano offesa al patrimonio demaniale, che perdurava "con la continuata invasione arbitraria del terreno occupato e fatto proprio dall'imputato", per cui è evidente l'arbitrarietà del comportamento e l'abusiva occupazione dell'altrui terreno. Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019) 2. Manifestamente infondata è, altresì, la censura in ordine all'elemento soggettivo in quanto fondata sull'introduzione di un elemento di merito, peraltro del tutto neutro, quale quello di avere avanzato una richiesta di attivazione di utenza, a fronte, peraltro, dell'assenza di qualsiasi onere di verifica ad opera dell'ente erogante sulla legittimità dei titoli di possesso del bene. L'atteggiamento psicologico dell'imputato, poi, si rileva anche, per come evidenziato dal giudice del merito, dalla consapevolezza dell'altruità del bene, avendo questi perseverato indebitamente nella condotta di occupazione, come poteva desumersi anche dalla domanda inoltrata allo IACP di Catania per regolarizzare la propria posizione, mediante l'acquisto del bene illegittimamente occupato. 3. Fondata è l'eccezione di prescrizione, ritualmente introdotta dal ricorrente nel corso del giudizio di appello mediante anche pertinenti allegazioni depositate in udienza. In tema di abusiva occupazione di spazio demaniale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, questa Corte ha affermato che deve ritenersi cessata la permanenza del reato in seguito al provvedimento di sequestro (sia probatorio che preventivo) che determina per l'imputato la perdita della libera disponibilità delle cose sequestrate e, di conseguenza, anche l'impossibilità di determinarsi liberamente in ordine alle stesse (Sez. 3, n. 26811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 225734). Essendo il sequestro stato eseguito il 4/12/2012, da tale data è cominciato a decorrere il termine di prescrizione che, nella misura massima di anni sette e mesi sei, è maturato il 04/06/2020, in assenza di cause di sospensione. 4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, con rigetto del ricorso agli effetti civili e con conferma delle relative statuizioni disposte in favore del comune di Catania, stante la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso in punto di affermazione di responsabilità. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per