CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 15808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7202-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 2022 tempore, rappresentato e difeso ope legis 620 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5293/2019 della CORTE D'APPELLO' di ROMA, depositata il 21/08/2019 R.G.N. 3902/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Perù, ha impugnato il provvedimento di rifiuto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno che già concessogli per motivi di ricongiungimento familiare gli era stato revocato; la revoca è stata fondata sulla sentenza di annullamento del matrimonio contratto dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], matrimonio sulla cui base il richiedente aveva ottenuto il permesso di soggiorno in Italia per ricongiungimento familiare; 2. il Tribunale ha respinto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello; 3. il giudice di appello ha respinto la deduzione dell'appellante, secondo la quale la sentenza di annullamento (per bigamia) del matrimonio con la Sanchez, emessa dal Tribunale di Lima, era stata adottata in violazione del suo diritto di difesa - per mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio - di talché non avrebbe potuto essere riconosciuta dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 64 della legge 218/1995, osservando che detta circostanza risultava per tabulas smentita dalla stessa sentenza della Corte peruviana la quale aveva dato atto della trasmissione dell'atto alla parte avversa rilevando che il convenuto aveva contestato la domanda "mediante lo scritto di cui alle pagine nn. 26 e27", contestazione dichiarata inammissibile, con conseguente declaratoria di contumacia dell'interessato; ha rilevato che nel corso del giudizio di primo grado lo stesso appellante aveva ammesso e tutt'ora ammetteva di avere sottaciuto, prima di contrarre il matrimonio con la Sanchez, la sua condizione di persona già coniugata, e concluso che verosimilmente tale condotta era intesa all'ottenimento in via strumentale di un diritto al ricongiungimento con la nuova comunità familiare; ha concluso che, in conseguenza, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare doveva ritenersi ab origine ottenuto in modo fraudolento, stante l'occultamento del precedente rapporto di coniugio che ancora lo legava all'altro coniuge dal quale non era neppure legalmente separato; in tale contesto, non vi era spazio per l'accoglimento della richiesta di conversione del permesso di soggiorno "per ricongiungimento familiare" in permesso di soggiorno "per motivi di lavoro" per l'acclarata inesistenza del primo permesso, fraudolentemente ottenuto; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo; il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con l'unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., dell'art. 64, lett. b) e c) legge n. 218/1995, in tema di giusto processo e riconoscimento delle sentenze straniere. Ascrive alla sentenza impugnata di non essersi adeguata alla interpretazione estensiva, di carattere sostanziale oltre che formale, della previsione dell'art. 64 legge n. 218/1995 fatta propria dal giudice di legittimità con la sentenza n. 19453/2019. Sostiene, in sintesi, che si richiedeva da parte del giudice del merito un maggior approfondimento in ordine al fatto che la normativa peruviana fosse stata effettivamente rispettata ed in ordine al fatto che questa garantisse in modo adeguato l'esercizio di diritto di difesa nel procedimento di annullamento del matrimonio, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine la mera affermazione contenuta nel provvedimento di annullamento; 2. il ricorso è inammissibile per plurimi profili. In primo luogo, il motivo difetta di specificità nel senso che non sono precisate quali erano state le concrete deduzioni formulate con l' originario ricorso in relazione alla questione attinente alla mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio di annullamento del matrimonio, svoltosi davanti al giudice peruviano; il motivo, inoltre, non si confronta specificamente con il rilievo della Corte di merito circa la concreta possibilità di partecipazione al giudizio, attestata dal deposito di contestazioni, sia pure ritenute inammissibili; neppure è chiarito da parte ricorrente in cosa consistesse la eventuale dedotta non conformità della notificazione dell'atto introduttivo alla legge del luogo; infine, in violazione dell'art. 366, comma 1 , n. 6 cod. proc. civ. non è trascritta o riassunta nei suoi esatti termini la sentenza di annullamento del Tribunale di Lima, alla base delle censure articolate. In secondo luogo, la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi rappresentata sia dal venir meno, in conseguenza dell'annullamento del (secondo) matrimonio, dei presupposti per il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, sia sull'accertamento della natura fraudolenta della condotta sulla cui base il ricorrente aveva ottenuto il titolo di soggiorno nel nostro Paese, condotta realizzata mediante l'occultamento del precedente rapporto di coniugio. Quest'ultima ragione, che nell'economia della motivazione si configura come autonomamente rilevante ai fini del rifiuto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ed ai fini del rigetto della conversione del detto permesso in permesso per motivi di lavoro, non è in alcun modo investita dalle censure articolate; 2.1. trova pertanto applicazione il principio, espressione di consolidato orientamento del giudice di legittimità, secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (v. tra le altre, Cass. n. 6314/2019, Cass. n. 18461/2017, Cass. n. 4293/2016); 3. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 4. si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all'Amministrazione resistente delle spese del giudizio che liquida in C 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, s