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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 42682/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ARGENTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 12/12/2022, la Corte di appello di Catanzaro, in veste di giudice di prevenzione, ha rigettato l'appello avanzato, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca dell'Associazione SSL [OSCURATO:PERSONA] e relativo compendio aziendale, nonché di un immobile iv indicato, confisca disposta con decreto del medesimo Tribunale del 24/11/2015, confermato con provvedimento della Corte di appello di Catanzaro del 16/12/2016, definitivo il 7/3/2018.

Il decreto qui impugnato ha confermato la declaratoria di inammissibilità del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli elementi addotti dagli istanti in revocazione non avrebbero potuto considerarsi "prove nuove", consistendo in documentazione preesistente al procedimento di prevenzione, così da dovere essere prodotta in tale sede.

2. Avverso detta ordinanza Gasparro ha proposto ricorso per cassazione per mezzo dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge sostanziale e processuale in ordine alla competenza funzionale alla revocazione della confisca, con riferimento all'art. 28 D. Lgs. n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 7, comrna 1 lett. a), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, e all'art. 11 cod. proc. pen.

Rileva il ricorrente che la stessa Corte di appello di Catanzaro, nel paral- lelo procedimento riguardante altro proposto, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, in virtù della corretta individuazione della competenza funzionale all'impugnazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. A tenore dell'art. 28 D. Lgs. n. 159 del 2011, «la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice».

Tale disciplina è applicabile, ratione temporis, alla confisca in esame, decretata all'esito di un procedimento di prevenzione che era stato originato da una proposta depositata nel maggio 2014, già nella vigenza del codice antimafia, entrato in vigore il 13 ottobre 2011.1.2.

Ma il sistema così delineato prevede anche che sia competente a tale rimedio straordinario non la Corte di appello del distretto originario, bensì la Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11 del codice di rito: dunque, nella specie, la Corte di appello di Salerno.

Trattasi di competenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 21, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 34027 del 01/10/2020, Falaschi, Rv. 279997; Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474).

2. Pertanto, l'impugnato decreto deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, funzionalmente competente ex art. 11 cod. proc. pen., per la decisione sulla revocazione della confisca.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso.

Così deciso il 28 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ARGENTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 12/12/2022, la Corte di appello di Catanzaro, in veste di giudice di prevenzione, ha rigettato l'appello avanzato, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca dell'Associazione SSL [OSCURATO:PERSONA] e relativo compendio aziendale, nonché di un immobile iv indicato, confisca disposta con decreto del medesimo Tribunale del 24/11/2015, confermato con provvedimento della Corte di appello di Catanzaro del 16/12/2016, definitivo il 7/3/2018. Il decreto qui impugnato ha confermato la declaratoria di inammissibilità del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli elementi addotti dagli istanti in revocazione non avrebbero potuto considerarsi "prove nuove", consistendo in documentazione preesistente al procedimento di prevenzione, così da dovere essere prodotta in tale sede. 2. Avverso detta ordinanza Gasparro ha proposto ricorso per cassazione per mezzo dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge sostanziale e processuale in ordine alla competenza funzionale alla revocazione della confisca, con riferimento all'art. 28 D. Lgs. n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 7, comrna 1 lett. a), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, e all'art. 11 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che la stessa Corte di appello di Catanzaro, nel paral- lelo procedimento riguardante altro proposto, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, in virtù della corretta individuazione della competenza funzionale all'impugnazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. A tenore dell'art. 28 D. Lgs. n. 159 del 2011, «la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice». Tale disciplina è applicabile, ratione temporis, alla confisca in esame, decretata all'esito di un procedimento di prevenzione che era stato originato da una proposta depositata nel maggio 2014, già nella vigenza del codice antimafia, entrato in vigore il 13 ottobre 2011.1.2. Ma il sistema così delineato prevede anche che sia competente a tale rimedio straordinario non la Corte di appello del distretto originario, bensì la Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11 del codice di rito: dunque, nella specie, la Corte di appello di Salerno. Trattasi di competenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 21, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 34027 del 01/10/2020, Falaschi, Rv. 279997; Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474). 2. Pertanto, l'impugnato decreto deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, funzionalmente competente ex art. 11 cod. proc. pen., per la decisione sulla revocazione della confisca. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso il 28 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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