CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione della misura di prevenzione, essendo stato sorpreso fuori dall'abitazione in tempo di notte. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla denegata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva qualificata. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su elementi di puro merito e di stampo rivalutativo, mentre le ragioni del giudizio di bilanciamento tra le circostanze in termini di mera equivalenza sono state diffusamente illustrate dalla Corte territoriale con congrua e corretta motivazione, anche specificando il carattere reiterato ed infraquinquennale della recidiva da cui è gravato Pellizzieri. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]