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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42671/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ILLAf. .uzer.

P. Q-A,17-e 7t Q' A,Q-e~(-,-, sd2c1Z' k.‹.12- c2-,Sp . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Massa, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e di euro 1200,00 di multa, nonché a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 1000 di multa, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 337 cod. pen. e di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen.. 2.Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia degli imputati deducendo inosservanza della legge penale, sotto il profilo dell'errata qualificazione della fattispecie concreta con riferimento alla contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi i ricorrenti limitati ad effettuare manovre pericolose di guida per sfuggire alle forze dell'ordine; e, quanto al furto aggravato, la insussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, trattandosi di autovettura lasciata col motore acceso dal proprietario per pochi istanti.

3. Con la requisitoria scritta, versata in atti, l'Avvocato Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 448 comma 2-bis codice di rito invocata, non potendosi ritenere manifestamente non corretta la qualificazione giuridica data alla fattispecie concreta de qua. 4.1 ricorsi sono inammissibili. 4.1.Ed invero, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte ( Sez.

U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826 ), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen..

Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. ( Sez. 2 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901.

Ancora, in tema di patteggiarnento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione ( Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789; Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc.

Rv. 264766 ). 4.2.Ciò posto, tenuto conto che è alla descrizione del capo di imputazione che occorre farsi riferimento, e che alla stregua della stessa non balzit affatto evidente la diversa prospettazione data al fatto da parte del ricorrente, ravvisata nella circostanza che, nel caso di specie, difetterebbe la condotta di resistenza al pubblico ufficiale, deve concludersi per la manifesta infondatezza della censura e per l'inammissibilità del ricorso ( peraltro, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada, cfr. per tutte, Sez. 1 n. 41408 del 04/07/2019 Ud. (dep. 09/10/2019 ) Rv. 277137 - 01 ); alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alla contestazione afferente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ( essendo, peraltro, pacifica la sua sussistenza nell'ipotesi contestata, non rilevando ai fini della esclusione dell'integrazione della esposizione del veicolo alla pubblica fede le circostanze in fatto rappresentate in ricorso - motore acceso per poco tempo - ).

Indi, nel caso di specie, non solo non è dato rilevare, come osservato dall'Avvocato Generale, alcun errore manifesto della qualificazione assunta in sentenza, ma con gli stessi motivi di ricorso, al fine di argomentare l'asserito errore di qualificazione, il difensore è costretto a 'rivisitare' inammissibilmente proprio il contenuto dei capi di imputazione, sottoponendolo ad indebita, nuova valutazione ed in tal modo contravvenendo proprio ai principi di diritto come sopra affermati.

5. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/9/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ILLAf. .uzer. P. Q-A,17-e 7t Q' A,Q-e~(-,-, sd2c1Z' k.‹.12- c2-,Sp . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Massa, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e di euro 1200,00 di multa, nonché a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 1000 di multa, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 337 cod. pen. e di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen.. 2.Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia degli imputati deducendo inosservanza della legge penale, sotto il profilo dell'errata qualificazione della fattispecie concreta con riferimento alla contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi i ricorrenti limitati ad effettuare manovre pericolose di guida per sfuggire alle forze dell'ordine; e, quanto al furto aggravato, la insussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, trattandosi di autovettura lasciata col motore acceso dal proprietario per pochi istanti. 3. Con la requisitoria scritta, versata in atti, l'Avvocato Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 448 comma 2-bis codice di rito invocata, non potendosi ritenere manifestamente non corretta la qualificazione giuridica data alla fattispecie concreta de qua. 4.1 ricorsi sono inammissibili. 4.1.Ed invero, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte ( Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826 ), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.. Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. ( Sez. 2 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901. Ancora, in tema di patteggiarnento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione ( Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789; Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc. Rv. 264766 ). 4.2.Ciò posto, tenuto conto che è alla descrizione del capo di imputazione che occorre farsi riferimento, e che alla stregua della stessa non balzit affatto evidente la diversa prospettazione data al fatto da parte del ricorrente, ravvisata nella circostanza che, nel caso di specie, difetterebbe la condotta di resistenza al pubblico ufficiale, deve concludersi per la manifesta infondatezza della censura e per l'inammissibilità del ricorso ( peraltro, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada, cfr. per tutte, Sez. 1 n. 41408 del 04/07/2019 Ud. (dep. 09/10/2019 ) Rv. 277137 - 01 ); alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alla contestazione afferente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ( essendo, peraltro, pacifica la sua sussistenza nell'ipotesi contestata, non rilevando ai fini della esclusione dell'integrazione della esposizione del veicolo alla pubblica fede le circostanze in fatto rappresentate in ricorso - motore acceso per poco tempo - ). Indi, nel caso di specie, non solo non è dato rilevare, come osservato dall'Avvocato Generale, alcun errore manifesto della qualificazione assunta in sentenza, ma con gli stessi motivi di ricorso, al fine di argomentare l'asserito errore di qualificazione, il difensore è costretto a 'rivisitare' inammissibilmente proprio il contenuto dei capi di imputazione, sottoponendolo ad indebita, nuova valutazione ed in tal modo contravvenendo proprio ai principi di diritto come sopra affermati. 5. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/9/20
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