CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/02/1074, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 2/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 13/09/2022 con cui era stata respinta l'opposizione avverso il provvedimento in data 17/11/2021 con cui il Tribunale lagunare aveva dichiarato la parziale non estinzione della pena eseguita in regime di affidamento in prova al servizio sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., «la violazione di legge per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza u)\ impugnata in quanto priva dei requisiti di coerenza completezza e ragionevolezza». 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dì una propria precedente ordinanza, non è impugnabile, trattandosi dì provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549 - 01). Per tale motivo, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. b), 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitatívamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/03/2023 Il Consigliere est